Le pretese risarcitorie avanzate dagli investitori nei confronti della CONSOB sono di competenza del giudice ordinario – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 15916 del 29/07/2005
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA ” VIGILANZA DELLA
CONSOB ” AZIONE RISARCITORIA DELL’INVESTITORE PER OMISSIONE DELL’AUTORITA’
GARANTE ” GIURISDIZIONE
Le pretese risarcitorie avanzate dagli
investitori nei confronti dell’autorità di vigilanza (la CONSOB) per presunte
omissioni commesse nell’esercizio della sua attività istituzionale sono di
competenza del giudice ordinario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione,
riunita a Sezioni Unite Civili, nell’Ordinanza n. 15916 depositata lo scorso 29
luglio e qui leggibile integralmente nel documento pdf allegato. Secondo la
Corte, la posizione dei risparmiatori nei confronti della Consob assume la
consistenza di un diritto soggettivo, il quale, non essendo collegato a nessuna
relazione di potere con la pubblica amministrazione, in caso di violazione deve
essere tutelato dinanzi al giudice ordinario. E cio’ a maggior ragione quando,
come nel caso di specie, l’azione proposta trova fondamento in un comportamento
illecito della p.a. (la Consob) e sia diretta a conseguire il risarcimento dei
danni subiti.
(Litis.it, 19 Settembre 2005)
Allegato pdf:
Ordinanza n. 15916 del 29 luglio 2005



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