Valide le multe con l’autovelox automatico – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 13348 del 21/07/2005
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La Cassazione
promuove gli autovelox automatici stabilendo che le multe fatte utilizzando il
sistema automatico di rilevazione della velocità senza la presenza fisica degli
agenti di polizia, non devono essere immediatamente contestate. Per gli
“Ermellini”, durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la
presenza di un organo della polizia stradale in quanto la gestione diretta e
disponibilità da parte degli organi di polizia stradale non implicano
necessariamente la loro presenza,
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 13348 del 21/07/2005
LA SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il Giudice di
pace di Borgo S. Lorenzo, con sentenza del 19 marzo 2002, pronunciando
sull’opposizione proposta da G. B. avverso il verbale n. 69831/2001/V con cui la
Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo gli aveva contestato la violazione
dell’art. 142, 8° comma, del codice della strada, ha annullato il provvedimento
impugnato, osservando: che l’infrazione era stata accertata a mezzo di
fotoradartachimetro (cd autovelox) mod. 104/C2 in postazione fissa (cd autobox),
operante senza la presenza di agenti preposti; che il servizio di rivelamento
cosi’ predisposto dal Comune di Borgo S. Lorenzo escludeva la possibilità di
contestazione immediata, anche in situazioni nelle quali, come nella specie,
cio’ sarebbe stato possibile sia per le caratteristiche dell’apparecchio di
rilevamento, che consentiva la lettura della velocità contestualmente al
passaggio dei veicoli, sia per l’ampiezza e l’andamento rettilineo della strada
idonea a consentire il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza; che,
pertanto, la postazione fissa di rilevazione della velocità senza assistenza di
personale non rispondeva ai precetti degli artt. 200 delCodice della Strada e
183 del relativo regolamento, che impongono rispettivamente la contestazione
immediata della violazione al trasgressore e la visibile presenza degli organi
di polizia e degli agenti preposti alla regolamentazione del traffico quando
operano sulle strade; che, in senso contrario, non poteva darsi rilievo al
disposto dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada,
che, in quanto norma secondaria, poteva soltanto specificare ed interpretare il
disposto legislativo senza apportare innovazioni all’ordinamento ne, tenuto
conto della diversità di situazioni, si poteva invocare in via di
interpretazione estensiva o analogica la disciplina dettata dal d.p.r. n.
250/1999 per impianti automatici di rilevazione dell’accesso nei centri storici.
Avverso detta
sentenza il Comune di Borgo S. Lorenzo propone ricorso per cassazione,
lamentando, con un unico complesso motivo, la violazione dell’art. 14 L. n.
689/1981, degli artt. 200 e 201 c.d.s., dell’art. 384 del d.p.r. n. 495/1992
nonchè il vizio di motivazione; in particolare, secondo il ricorrente, la
sentenza impugnata: aveva erroneamente disapplicato la norma dettata dall’art.
384 d.p.r. 495/1992 cit., senza avvedersi che detta disposizione non ha
carattere innovativo e non fa che identificare alcuni casi di impossibilità di
contestazione immediata; aveva erroneamente ritenuto vietato l’uso, da parte
della P. A., di ogni mezzo che non consenta la contestazione immediata, e cio’
in contrasto tanto con la previsione del già citato art. 384 lett. E, tanto con
il principio di insindacabilità della discrezionalità amministrativa
nell’organizzazione del servizio, senza tenere conto che in relazione al
controllo degli accessi nei centri storici, l’art. 5 del d.p.r. n. 250/1999
ribadiva la legittimità dell’accertamento delle violazioni a mezzo di
apparecchi automatici senza immediata presenza di personale di polizia.
G.B. non ha
svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso è
fondato.
La questione
della legittimità dell’utilizzazione di apparecchiature automatiche di
rilevamento della velocità operanti senza la presenza di organi della polizia
della strada viene sottoposta per la prima volta all’esame di questa Corte, cui
per il passato sono ascrivibili soltanto alcuni obiter dicta (Cass. 20 marzo
1998, n. 2952; Cass. 7 novembre 2003, n. 16713, entrambe, peraltro, massimale
sul punto).
A chiarimento
della questione di deve anche precisare che la disciplina oggi vigente ammette
certamente l’uso di tali apparecchiature, prevedendo specifiche condizioni per
il loro utilizzo (art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, con la legge 1 agosto 2002, n. 168 nonchè art. 4 del decreto
legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 1
agosto 2003, n. 214).
Tuttavia,
poichè l’accertamento e la contestazione della violazione al ricorrente sono
anteriori alla disciplina oggi vigente, questa Corte è chiamata a decidere se
le disposizioni sopra ricordate abbiano avuto carattere innovativo, consentendo
modalità di accertamento prima non consentite ovvero se, al contrario, la nuova
disciplina abbia limitato una precedente più ampia possibilità di
utilizzazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità.
La questione
non puo’ essere risolta sulla base del tenore della nuova disciplina ne sulla
base dei relativi lavori preparatori.
L’art. 4 del
d.l. n. 121/2002 (come modificato dall’art. 7, comma 9, del d.l. n. 151/2003),
infatti, al primo comma stabilisce che i dispositivi o mezzi tecnici di
controllo finalizzati al rilevamento a distanza della violazioni degli artt. 142
(eccesso di velocità), 148 (disciplina del sorpasso) e 176 (circolazione sulle
autostrade e strade extraurbane principali) del codice della strada possono
essere utilizzati o installati, dandone informazione agli automobilisti, sulle
autostrade e sulle strade extraurbane secondarie individuate con decreto del
prefetto.
Si tratta,
pertanto, di una norma il cui precetto innovativo non puo’ essere individuato
nel fatto di consentire l’uso di dispositivi di rilevamento a distanza (tra i
quali rientra il cd autovelox), già sicuramente consentiti (come è pacifico e
come si ribadirà più avanti) ma nel fatto di disciplinare l’uso, consentendolo
solo in alcune strade e con l’obbligo di darne informazione agli automobilisti.
Al terzo
comma, lo stesso articolo 4, dopo aver previsto che la violazione deve essere
documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi
che, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di
svolgimento dei fatti, stabilisce che se vengono utilizzati dispositivi che
consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il
diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere omologati ai
sensi dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
La norma,
quindi, come risulta evidente dal suo tenore testuale, non introduce la
possibilità di un controllo automatico senza presenza di organi di polizia
stradale, ma presupponendo (se vengono utilizzati ) che una tale modalità di
controllo sia già consentita, si limita a stabilire la necessità che i
dispositivi siano approvati od omologati, con una disposizione il significato,
in presenza di una norma generale che già prevede omologazione o approvazione
dei dispositivi automatici di rilevamento (art. 45 c.d.s.), deve ritenersi
quello di esigere che approvazione ed omologazione di riferiscano specificamente
ad una utilizzazione senza presenza di personale.
Neppure le
relazioni al disegno di legge di conversione del d.l. n. 121/2002 offre un
qualche elemento sul carattere innovativo (nel senso di consentire per la prima
volta rilevazioni automatiche senza presenza degli organi di polizia) della
disciplina, limitandosi a precisare che le norme contenute nell’art. 4 del
decreto- legge disciplinano i controlli cd remoti e la contestazione differita
delle violazioni al nuovo codice della strada, al fine di garantire l’effettività
dei controlli su strada, e quindi la tutela della sicurezza nella circolazione,
anche nelle situazioni in cui l’accertamento diretto da parte degli organi di
polizia stradale sia difficoltoso o pericoloso.
Lo stesso
deve dirsi per l’art. 4 del d.l. n. 151/2003, che al primo comma lett. B prevede
l’inserimento nel testo dell’art. 201 c.d.s. del comma 1- bis contenete la
disciplina, trasferita quindi dal regolamento alla legge, dei casi nei quali è
consentita la contestazione differita e dei casi (attraversamento di un incrocio
con il rosso; violazioni accertate con i dispositivi di cui all’art. 4 d.l.
121/2002 cit.; accessi nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle
corsie riservate) nei quali non è necessaria la presenza degli organi di
polizia.
Anche in
questo caso la norma non offre elementi sistematici per stabilire se la
disciplina abbia carattere innovativo perchè consente controlli automatici
prima non consentiti (in realtà solo l’attraversamento con semaforo rosso è
previsto espressamente per la prima volta, mentre le altre fattispecie erano
già espressamente previste dal citato art. 4 del d.l. 121/2002 e dall’art. 17,
comma 133- bis, della legge n. 127/1997) ovvero se abbia carattere limitativo
perchè individua le sole ipotesi nelle quali tali controlli sono consentiti.
Si deve,
peraltro, osservare che nella relazione al disegno di legge di conversione del
d.l. n. 151/2003 si afferma che con una modifica all’art. 201 del codice della
strada si sono voluti disciplinare in modo più organico i casi in cui è
consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione, anche allo
scopo di armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti
introdotti dal decreto- legge n. 121 del 2003, puntualizzando altresi’ i casi in
cui le apparecchiature di rilievo delle infrazioni possono essere impiegate in
modo automatico e quando invece è necessaria la presenza dell’organo di
polizia.
Pertanto, da
un lato si assegna alla nuova disciplina una funzione e dall’altro canto, con
l’espressione controlli remoti introdotti, si attribuisce alla disciplina del
d.l. 121/2002 una portata innovativa (quanto ai controlli remoti, con o senza la
presenza di operatori) che, tuttavia, come si è visto, non trova alcuna
conferma ne nel testo del d.l. n. 121/2002 ne nella relativa relazione.
In proposito,
inoltre, si deve escludere che l’opinione espressa nella relazione possa
attribuire al d.l. n. 151/ 2003 valore di interpretazione autentica del d.l. n.
121/2002; infatti, è trincio pacifico che l’interpretazione autentica è figura
di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed
inequivocabile, senza che sia possibile dedurre la ricorrenza dei lavori
preparatori (v. ex multis Cass. 17 gennaio 2003, n. 634).
La questione,
in assenza di significativi elementi offerti dalla nuova disciplina e dai
relativi lavori preparatori deve, quindi, essere risolta sulla base della sola
disciplina anteriore, dettata dal D.L.vo n. 285 del 1992 e successive
modificazioni, distinguendo il tema della contestazione differita da quello,
ovviamente connesso, dell’accertamento differito rispetto al tempo della
violazione.
Quanto al
primo tema, si deve osservare che in base al disposto del primo comma dell’art.
201 c.d.s. (non modificato dalla novella del 2003) la conte



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