Rito abbreviato. Il giudice di appello può disporre nuove acquisizioni probatorie – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 4231 del 31/01/2005

La Corte,
relativamente al problema dei limiti della possibilità di disporre
l’integrazione probatoria in appello nel caso di scelta in primo grado del rito
abbreviato ha ritenuto condivisibile la soluzione secondo cui il giudice
d’appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può
disporre acquisizioni probatorie (nella specie, documentali) ulteriori rispetto
a quelle già esistenti al momento dell’accoglimento della richiesta del rito
speciale; ma tutto ciò soltanto nell’ipotesi di assoluta necessità rilevata
d’ufficio, ai sensi del terzo comma dell’art. 603 c.p.p., di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale e non nel caso di sollecitazione
dell’espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l’atto
di impugnazione. Già orientamenti precedenti avevano affermato che, nel
processo celebrato con le forme del rito abbreviato, al giudice di appello è
consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i
mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che
formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma terzo,
c.p.p..  In fase d’appello peraltro non può configurarsi alcun potere di
iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestato
il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente
rinunciato ai diritto alla prova.

Nel caso di
specie la Cassazione si trovata di fronte ad una particolarità: la sentenza
impugnata è stata pronunciata in sede di rinvio. Tuttavia, in passato, (Cass. n.
9533 del 1995) si era pronunciata nel senso che il giudice di appello, in sede
di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta
che le parti ne facciano richiesta; ma che i suoi poteri anche in ordine alla
rinnovazione predetta – sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a
tal fine – risultano sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui
sentenza è stata annullata, con l’ulteriore precisazione che la prova da
assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre
che indispensabile per la decisione ai sensi dell’art. 603 c.p.p., deve anche
essere "rilevante", come prescritto dal secondo comma, ultima parte, dell’art.


627 c.p.p..
 


 


 


 



 CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 4231 del 31/01/2005



 

LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
MORGIGNI Antonio Presidente

Dott. DE
CHIARA Francesco Consigliere

Dott.
CARMENINI Secondo L. Consigliere

Dott. MASSERA
Maurizio rel. est. Consigliere

Dott.
BERNABAI Renato Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

A.G. Adolfo,
nato ad Arzano (NA) il 16.2.1949;

avverso la
sentenza della Corte di Appello di Milano in data 5.4.2004.

Visti gli
atti, la sentenza impugnata e il ricorso.

Udita in
Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.

Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Uditi i
difensori dell’imputato, avv.ti Katia Kolakowska e Martello Gallo, che hanno
concluso per l’accoglimento del ricorso.


Svolgimento
del processo

 

Con sentenza
in data 5.4.2004 la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio,
confermava la sentenza in data 22.11.2001 del G.U.P. del locale Tribunale, con
la quale A. G. era stato dichiarato colpevole del delitto di detenzione
continuata a fini di spaccio, aggravata dal numero di concorrenti ignoti e con
la recidiva reiterata, di quantitativi complessivamente notevoli di cocaina e,
per l’effetto, era stato condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di
reclusione e L. 60.000.000 di multa.

Riteneva la
Corte territoriale utilizzabili le intercettazioni ambientali, conseguentemente
provata la responsabilità dell’imputato, corretto il regime sanzionatorio
applicatogli.

Contro tale
decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo dei
difensori, chiedendone l’annullamento per violazione di norme processuali penali
e assenza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla
rinnovazione dell’istruttoria definita "dibattimentale" mentre si trattava di
udienza camerale avendo l’imputato prescelto il rito abbreviato, con conseguente
utilizzazione delle acquisizioni in malam partem, previa erronea qualificazione
del reato, ritenuto commesso in ambito di criminalità organizzata.

Con
successiva memoria il ricorrente assume che il giudice di rinvio è andato oltre
i limiti assegnatigli dalla sentenza di annullamento, ancorandosi ad alcune
considerazioni del Supremo Collegio costituenti obiter dieta e cosí ridiscutendo
temi su cui si era formato il giudicato. Inoltre ribadisce che la rinnovazione
del dibattimento, cui egli si era opposto, ha leso i suoi diritti e violato
l’art.


438 c.p.p..


Motivi della
decisione

 

Il primo
problema sollevato dal ricorrente concerne i limiti della possibilità di
disporre l’integrazione probatoria in appello nel caso di scelta in primo grado
del rito abbreviato.

Il Collegio
ritiene condivisibile la soluzione adottata da Cass. n. 7246 del 1999, Brollo,
secondo cui il giudice d’appello del processo celebratosi in primo grado con il
rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie (nella specie, documentali)
ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell’accoglimento della
richiesta del rito speciale, ma soltanto nell’ipotesi di assoluta necessità
rilevata d’ufficio, ai sensi del terzo comma dell’art. 603 c.p.p., di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e non nel caso di sollecitazione
dell’espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l’atto
di impugnazione.

Del resto
già Cass. n. 7143 del 1998, Zymaj, aveva stabilito che, nel processo celebrato
con le forme del rito abbreviato, al giudice di appello è consentito, a
differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova
ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano
oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma terzo, c.p.p..

In fase
d’appello peraltro non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti
in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso
all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato ai
diritto alla prova.

Il caso di
specie presenta, rispetto ai precedenti giurisprudenziali citati, una
particolarità: la sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di rinvio.

Questa Corte
(confronta Cass. n. 7081 del 1977, Madonna), ha già stabilito che il giudice di
rinvio è tenuto alla rinnovazione, parziale o totale, del dibattimento quando la
Corte di Cassazione, avendo rilevato una lacuna istruttoria, abbia annullato la
sentenza di appello disponendo cosí il giudizio di rinvio.

La stessa
sentenza citata dal ricorrente (Cass. n. 13158 del 2001, Enea) ha stabilito che
il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d’ufficio, ai sensi
dell’art. 507 c.p.p., l’ammissione di nuove prove, atteso che l’art. 627, comma
2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria, di cui
all’art. 603, comma 3, c.p.p., riguardante la rinnovazione ufficiosa
dell’istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello.

Questa stessa
sezione (Cass. n. 9533 del 1995, D’Urzo) ha da tempo precisato che il giudice di
appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del
dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta; ma che i suoi poteri
anche in ordine alla rinnovazione predetta – sempre che il rinvio non sia stato
disposto proprio a tal fine – risultano sostanzialmente uguali a quelli che
aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l’ulteriore precisazione
che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria
dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell’art. 603
c.p.p., deve anche essere "rilevante", come prescritto dal secondo comma, ultima
parte, dell’art.


627 c.p.p..

L’originaria
sentenza di appello è stata annullata in accoglimento della censura
dell’imputato concernente l’illegittimità delle intercettazioni ambientali
effettuate nei proprio autolavaggio, sul rilievo che, pur trattandosi di
esercizio aperto al pubblico, tuttavia al suo interno esistono aree ad esso
ristrette (ad esempio l’ufficio del titolare), cui occorre estendere il concetto
di privata dimora.

Ma la
sentenza di annullamento ha anche precisato che la Corte territoriale avrebbe
dovuto specificare se le intercettazioni fossero avvenute nell’ambito di un
fenomeno di criminalizzata organizzata, circostanza che, in base all’art. 13
della legge 203/1991, le avrebbe consentito di svincolarsi dal presupposto dell’attualità
dell’attività criminosa nell’ambito di una intercettazione in privata dimora.


Conseguentemente la sentenza rescindente ha demandato al giudice di rinvio,
ancor prima di affrontare il tema della responsabilità del A.G., di risolvere
il problema della utilizzabilità delle captazioni risolvendo nell’ordine tre
questioni che la Corte milanese ha cosí correttamente sintetizzato: 1) se le
captazioni furono disposte nell’ambito di una indagine di criminalità
organizzata; 2) se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, esse
riguardarono realmente un ambiente libero e accessibile al pubblico, valutandone
i relativi criteri spaziali e funzionali; 3) se, in caso di ulteriore risposta
negativa al quesito precedente, l’attività criminosa, nel senso ampio precisato
dalla stessa Cassazione, e ovviamente riferito al contesto in cui era avvenuto
l’omicidio Grasta, era ancora in atto nel

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