Non è sufficiente indicare il luogo di produzione per evitare la confusione con i prodotti tipici a denominazione di origine protetta – TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 6650 del 08/09/2005
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La
corretta indicazione del luogo di produzione non esclude la possibilità che i
consumatori ritengano che il prodotto sia realizzato con i criteri tipici di una
determinata tradizione regionale. E’ quanto ha affermato il Tar Lazio in
accoglimento di un ricorso di una società produttrice di salumi tipici
calabresi
contro l’Autoritt della concorrenza e del
mercato che aveva ritenuto non ingannevole il messaggio contenuto nell’etichetta
di un prodotto con il quale un’altra società lo definiva “calabrese” pur
specificando che la produzione avveniva nel Lazio.
Secondo i
giudici amministrativi si possono produrre alimenti simili a quelli protetti ma
per la loro promozione non si possono utilizzare termini che possono indurre in
errore il consumatore sulla denominazione di origine protetta.
TAR LAZIO,
Sezione I, Sentenza n. 6650 del 08/09/2005
Il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione prima,
composto dai
signori:
Antonino Savo
Amodio Presidente
Nicola
Gaviano Consigliere
Mario Alberto
di Nezza Referendario rel.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 2676/2005 R.g. proposto
da
Co.z.a.c.
soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Giovanni Spataro, conil quale ha eletto domicilio in Roma, Via
Principe Amedeo n. 126, presso l’avv. Serafino Conforti
contro
l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
e nei
confronti di
Cesare
Fiorucci s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Vittorio Virga, presso il cui studio in Roma, Via Pasubio n.
11, ha eletto domicilio
per
l’annullamento
a) della nota
prot. n. 10045/05 del 4.1.2005, con cui è stata comunicata l’archiviazione, da
parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della richiesta
d’intervento in materia di pubblicità ingannevole relativa al messaggio
presente sull’etichetta del prodotto "Salamella Calabrese" a marchio Fiorucci;
b) del provvedimento di archiviazione, assunto nell’adunanza del 22.12.2004; c)
di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto
nonchè per
l’accertamento
che
l’anzidetto messaggio pubblicitario integra gli estremi della pubblicità
ingannevole.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto
di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli
atti tutti della causa;
sentiti alla
pubblica udienza del 25 maggio 2005, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza,
l’avv. Musenga in sostituzione dell’avv. Spataro, l’avv. Coglitore in
sostituzione dell’avv. Virga e l’avv. dello Stato Arena;
ritenuto e
considerato quanto segue in
FATTO E
DIRITTO
1. Con
ricorso ritualmente instaurato la società cooperativa Co.z.a.c., che associa un
gruppo di allevatori suinicoli calabresi e produce alcuni salumi tipici,
tutelati con la denominazione d’origine protetta ("dop") ai sensi del
regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione, emanato sulla base del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, e registrati come "Soppressata di Calabria",
"Capocollo di Calabria", "Salsiccia di Calabria" e "Pancetta di Calabria", ha
chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ha disposto l’archiviazione di una segnalazione volta
ad ottenere la declaratoria di ingannevolezza di un messaggio pubblicitario,
promosso dalla società Cesare Fiorucci, consistente nell’utilizzo di etichette
recanti la denominazione "Salamella Calabrese piccante" per prodotti non aventi
alcun legame con la Regione Calabria (in quanto realizzati in stabilimenti
ubicati nella Regione Lazio).
A sostegno
del gravame la ricorrente, illustrate le disposizioni in materia di
denominazioni di origine protette, ispirate al fine di favorire la
diversificazione della produzione agricola e di tutelare in particolar le
produzioni locali tradizionali, ha denunciato l’erroneità della determinazione
assolutoria (motivata in relazione alla assenza di profili di ingannevolezza)
muovendo dal rilievo che il termine "calabrese", riferito ai salumi, sarebbe
apprezzato dai consumatori come attestazione di particolare pregio e qualità,
proprio perchè questo termine evocherebbe il metodo di produzione della
tradizione salumiera calabrese tutelato mediante la registrazione di ben quattro
denominazioni d’origine.
L’ingannevolezza
del messaggio si coglierebbe inoltre in relazione alle modalità grafiche
prescelte dall’operatore pubblicitario, tali da indurre il consumatore ad
associare l’aggettivo "calabrese" alla locuzione "specialità regionali", e non
sarebbe esclusa dalla indicazione, sull’etichetta, del reale luogo di origine
del prodotto, essendo invece rilevante, ai sensi dell’art. 13 reg. n. 2181/92,
l’impiego di termini idonei ad ingannare il consumatore.
Si sono
costituite in giudizio per resistere all’impugnativa sia l’Avvocatura generale
dello Stato per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sia la
società Cesare Fiorucci.
Con ordinanza
del 20 aprile 2005 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla
ricorrente.
Nel corso
dell’udienza di merito del 25 maggio 2005 la difesa erariale ha instato per la
declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Autorità garante
nelle more intrapreso, con comunicazione di avvio del procedimento datata 20
maggio 2005 (versata in atti), la procedura di verifica dell’ingannevolezza del
messaggio.
Successivamente, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in
decisione.
2.1. Vanno
anzitutto disattese le eccezioni di rito formulate dalla resistente e dalla
controinteressata.
Quanto alla
sopravvenuta carenza d’interesse, il testo dell’anzidetta comunicazione del 20
maggio ne dimostra il collegamento con il provvedimento cautelare del Tribunale,
sicchè non puo’ reputarsi venuta meno, in modo certo, l’utilità di una
pronuncia sul merito.
Nè puo’
rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di posizione legittimante
della cooperativa Co.z.a.c., posto che nella più recente giurisprudenza della
Sezione (v. sent. n. 10117 del 2004, richiamata anche nell’ordinanza cautelare)
si è riconosciuto che anche i concorrenti possano impugnare i provvedimenti
assolutori dell’Autorità garante. Nella specie, poi, non possono esservi dubbi
circa il pregiudizio che la ricorrente cooperativa puo’ subire dalla presenza
sul mercato di un prodotto che venga presentato ai consumatori con modalità
idonee a indurli in errore circa le sue caratteristiche essenziali.
2.2. Nel
merito, il ricorso è fondato.
L’Autorità
ha escluso il carattere ingannevole dell’etichetta contestata ritenendo che la
dicitura "Le specialità regionali ” Salamella Calabrese" fosse "volta
esclusivamente a indicare che tale salume fa parte di una linea di prodotti
della Fiorucci che si ispira a prodotti tipici di varie regioni italiane ed
evoca nel gusto i salumi calabresi, senza alcun vanto di perfetta identità con
questi". Tale etichetta sarebbe inoltre "sufficientemente chiara nell’indicare
che il luogo di produzione [ ] è situato nel Lazio".
Di qui,
l’asserita esclusione di profili di decettività del messaggio, che non potrebbe
indurre a ritenere "che il prodotto in questione sia un salame calabrese tipico,
nè che si caratterizzi per essere originario della Calabria".
La
motivazione non persuade.
L’art. 2 del
d.lgs. n. 74 del 1992 definisce la "pubblicità ingannevole" come "qualsiasi
pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in
errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è
rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda
o possa ledere un concorrente".
Nella specie
l’ingannevolezza del messaggio risiede, ad avviso del Collegio, nelle modalità
con cui l’operatore pubblicitario ha scelto di presentare il suo prodotto.
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