Grauatorie provinciali dei docenti. Si possono far valere più di 6 mesi per anno scolastico – TAR LAZIO, Sezione III Bis, Sentenza n. 7354 del 18/07/2005

Nuova pagina 7

I
docenti inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali, per le supplenze e le
immissioni in ruolo, se non raggiungono il massimo del punteggio, possono far
valere anche più di 6 mesi di servizio per anno scolastico. E’ quanto afferma
il Tar Lazio nella sentenza n. 7354/2005. L’intervento dei giudici
amministrativi comporta la caducazione della normativa impugnata e la
illegittimità degli incarichi di supplenza già assegnati, con conseguente
necessità di stilare una nuova graduatoria.

 


IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 6733/04 Reg.Ric. N. Reg.Sez. SEZIONE III
BIS Anno 2005

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZION. Reg.Sez.SEZIONE III BIS Anno 2005

composto dai
Magistrati:

Saverio
CORASANITI – PRESIDENTE

Giulio AMADIO
– CONSIGLIERE

Antonio
VINCIGUERRA – CONSIGLIERE rel.est.

ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z
A

sul ricorso
n. 6733/2004 R.G. proposto da RUSSO Liliana e altri, come da elenco allegato,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, ed
elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni ” 268/a, presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Bozzi;

c o n t r o

Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
cui sede domicilia per legge;

per
l’annullamento

– del decreto
7.6.2004 e della nota 3.6.2004 n. 29 del Direttore generale per il personale
della Scuola – Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca,
nella parte in cui dispongono integrazioni al decreto in data 21.4.2004, con il
quale la medesima autorità ha definito il regolamento per l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti degli aspiranti alle nomine nei
ruoli di docenza della scuola statale;

– del decreto
29.7.2004 del Direttore generale per il personale della scuola, con il quale
sono state recepite le disposizioni di interpretazione autentica della legge
4.6.2004 n. 143 introdotte con legge 27.7.2004 n. 186;

– del decreto
31.3.2005 e della nota 31.3.2004 n. 444 del Direttore generale per il personale
della Scuola, con i quali è definito il regolamento per l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2005/2006;

Visto il
ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l’atto
di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visto l’atto
d’intervento adesivo di Guarneri Vincenzo e altri, come da elenco allegato,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, ed
elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni ” 268/a, presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Bozzi;

Viste le
memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla
pubblica udienza del 18.7.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio
Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da
verbale di udienza;

Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O

Alcuni
docenti di scuola secondaria contestano le disposizioni regolamentari adottate
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a decorrere
dall’anno scolastico 2004/2005 per la formazione delle graduatorie permanenti
degli aspiranti all’immissione in ruolo.

In primo
luogo è formulata un’eccezione d’incostituzionalità della tabella di
valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti, come definita dalla legge 4.6.2004 n. 143 di conversione
del D.L. 7.4.2004 n. 97. E’ contestata la violazione degli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione.

Ulteriormente
è contestata la violazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari del
codice civile e dell’art. 15, comma 5, della legge 3.8.1988 n. 400, sostenendo
che la regolamentazione ministeriale attribuisce carattere retroattivo alla
tabella di valutazione dei titoli rispetto all’entrata in vigore della legge n.
143/2004, che la contiene. La censura è formulata con specifico riguardo alle,
innovative, disposizioni in tema di valutazione del servizio non specifico e di
supervalutazione del servizio svolto in scuole di montagna (tabella di
valutazione dei titoli, punto B.3, lettere b-bis e h).

E’
contestata, inoltre, la disposizione ministeriale che limita a sei mesi la
valutabilità del servizio d’insegnamento per ciascun anno.

Infine, è
contestata la violazione dei diritti quesiti degli aspiranti alla immissione in
ruolo gia iscritti nelle graduatorie permanenti.

Con motivi
aggiunti, formulati dopo l’introduzione ad opera della legge 27.7.2004 n. 186
della normativa d’interpretazione autentica della L. n. 143/2004, è contestata
la disposizione che identifica il servizio d’insegnamento in scuole di montagna,
ai fini dell’attribuzione del punteggio doppio, nel servizio svolto in sedi
ubicate ad altezza superiore a seicento metri sul livello del mare di scuole di
comuni classificati quali comuni di montagna.


L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio e ha presentato
memoria di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

La causa è
passata in decisione all’udienza del 18.7.2005.


D I R I T T O

La legge
4.6.2004 n. 143, che ha convertito il D.L. 7.4.2004 n. 97, intende valorizzare –
ai fini dell’ammissione nelle graduatorie permanenti per l’immissione nel ruolo
dei docenti della scuola statale – il servizio svolto per classi di concorso o
posti d’insegnamento diversi da quello per il quale si chiede l’iscrizione in
graduatoria e il servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà.

Il primo è
valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto per il servizio
specifico per la classe di concorso o posto della graduatoria d’iscrizione
(punto B.3 b-bis della tabella di valutazione, introdotto dalla legge di
conversione).

Tra i servizi
svolti in condizioni di particolare difficoltà rientra, per quanto d’interesse
in fattispecie, il servizio d’insegnamento nelle scuole situate in comuni
classificati di montagna ai sensi della legge 1.3.1957 n. 90, delle quali almeno
una sede è collocata in località sopra i 600 metri dal livello del mare (punto
B.3 h della tabella di valutazione, introdotto dalla legge di conversione); la
norma cosiddetta "d’interpretazione autentica" di cui all’art. 8 nonies, 1°
comma, della legge 27.7.2004 n. 186 specifica che il servizio valutabile con
punteggio privilegiato ” il doppio del punteggio ordinario ” è quello svolto
nella sede situata al di sopra dei 600 mt. s.l.m.

In entrambi i
casi il legislatore ha operato scelte di opportunità politica che non appaiono
in contrasto con i principi costituzionali, in quanto razionali e non
discriminatorie. E’ palese l’intento legislativo di valorizzare l’attività
didattica comunque resa, laddove nel regime precedente riceveva considerazione
il solo insegnamento nella medesima classe di concorso della graduatoria di
riferimento; come anche l’obiettivo di premiare le scelte, da parte dei docenti,
di scuole che sono disagevoli a causa delle difficoltà di collegamento e delle
condizioni climatiche.

L’eccezione
di incostituzionalità sollevata non appare dunque fondata, cosi’ come non è
fondata la censura di violazione dei diritti quesiti dei docenti già iscritti
nelle graduatorie, giacchè la norma di cui all’art. 401, comma 3, del T.U.
16.4.1994 n. 297 (nel testo inserito dalla L. n. 124/1999), la quale disponeva
la salvaguardia delle posizioni di graduatoria permanente nelle procedure
d’integrazione e di modifica, è stata abrogata dall’art. 1 del D.L. n. 97/2004
ed è venuta meno, percio’, ogni posizione di aspettativa tutelata in proposito,
senza che con questo possano ritenersi lese prerogative di ordine
costituzionale.

Non è
esatto, inoltre, affermare che l’attività di normazione secondaria ha
attribuito alle nuove disposizioni legislative un effetto retroattivo, in
contrasto con i principi generali, giacchè sia la legge che le norme di
applicazione sono entrate in vigore prima dell’adozione delle graduatorie
permanenti, alla cui formazione sono indirizzate per quanto concerne la
valutazione dei titoli. La doglianza formulata in proposito è, dunque,
anch’essa infondata.

E’ invece
meritevole di attenzione la censura con la quale è dedotta l’illegittimità
delle disposizioni ministeriali di cui all’art. 3, comma 3,del D.D. 7.6.2004 e
alla precedente nota n. 29/2004 punto C.2 , secondo le quali il servizio
d’insegnamento complessivamente valutabile in ciascun anno scolastico non puo’
superare sei mesi.

La
disposizione fonda un’interpretazione della normativa regolamentare cui potrebbe
aver dato adito il cattivo coordinamento, con il contesto preesistente, della
norma introdotta dalla legge di conversione al punto B.3 b-bis della tabella di
valutazione di cui al D.L. n. 97/2004. Tuttavia detta interpretazione non ha
ragion d’essere, nè fondamento legislativo.

La novella di
cui al punto B.3 b-bis valorizza, come detto, il cosiddetto servizio
d’insegnamento "non specifico" – svolto, cioè, per classi di concorso

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed