Il servizio di insegnamento prestato all’estero vale doppio, se effettuato prima dell’anno scolastico 2005/2006 – TAR SARDEGNA, Sezione I, Sentenza n. 1927 del 26/09/2005

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Il servizio
di insegnamento prestato all’estero vale doppio, se effettuato prima dell’anno
scolastico 2005/2006. E’ quanto ha deciso il Tribunale amministrativo regionale
per la Sardegna nella sentenza n. 1927/2005. Il giudizio riguardava una docente
che non aveva ottenuto l’immissione in ruolo, perchè l’Ufficio scolastico
provinciale non le aveva riconosciuto il punteggio doppio, per alcuni servizi
prestati all’estero.  Il Tar afferma  che il punto B.3, lett. e), dell’allegato
al D.L. 7 aprile 2004, n. 143, come modificato dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, di conversione del medesimo decreto, si applica esclusivamente a partire
dall’anno scolastico 2005 ” 2006.

 


TAR SARDEGNA,
Sezione I, Sentenza n. 1927 del 26/09/2005

sul ricorso
n. 1098/04 proposto dalla ( ), rappresentata e difesa dall’avv. ( );

contro

il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro in
carica ed il Centro Servizi Amministrativi di Nuoro in persona del legale
rappresentante, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono per legge domiciliati;

e nei
confronti

della ( ) ed
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cugia n. 43, ( ) non costituita in
giudizio;

per
l’annullamento

della
graduatoria permanente dei docenti di scuola secondaria della Provincia di
Nuoro, relativamente alla classe di concorso A049, nella parte in cui alla ( )
non è stata attribuita la supervalutazione per il servizio prestato all’estero,
e per la declaratoria del suo diritto a vedersi attribuiti nella summenzionata
graduatoria centocinquantanove punti in luogo di centoquarantatre, e del
conseguente diritto alla nomina in ruolo nella predetta classe.

VISTO il
ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli
atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e
della sig.ra Assunta Serra;

VISTI gli
atti tutti della causa;

NOMINATO
relatore per la pubblica udienza del 13 luglio 2005 il consigliere Manfredo
Atzeni;

UDITI gli
avvocati delle parti, come da separato verbale;

Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso a
questo Tribunale, notificato il 22-23/10/2004 e depositato il successivo 12/11,
la prof.ssa ( ) impugna la graduatoria permanente dei docenti di scuola
secondaria della Provincia di Nuoro, relativamente alla classe di concorso A049,
nella parte in cui non le è stata attribuita la supervalutazione per il
servizio prestato all’estero, chiedendo, inoltre, la declaratoria del suo
diritto a vedersi attribuiti nella summenzionata graduatoria centocinquantanove
punti in luogo di centoquarantatre, e del conseguente diritto alla nomina in
ruolo nella predetta classe.

Il ricorso è
affidato ai seguenti motivi:

1) violazione
ed erronea applicazione dell’art. 10 della legge 3 marzo1971, n. 153, anche in
relazione alla previsione di cui alla lettera E) del punto B.3 della tabella di
valutazione dei titoli di all’art. 1, primo comma, della legge 4 giugno 2004, n.
143.

La ricorrente
chiede quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati; chiede inoltre il
riconoscimento del suo diritto alla nomina nei ruoli della Provincia di Nuoro
sulla classe di concorso A049 con decorrenza giuridica ed economica dal 1
settembre 2004.

Si è
costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, con
memoria depositata il 18/6/2005, che il ricorso sia dichiarato inammissibile con
riguardo alla domanda d’accertamento, estranea alla giurisdizione generale di
legittimità, e respinto per il resto.

Anche la
controinteressata( ), si è costituita in giudizio chiedendo, con memorie
depositate il 29/11/2004 ed il 16/6/2005, e con brevi note difensive depositate
il 1/7/2005, la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto del
ricorso.

In data
15/6/2005 la ricorrente ha depositato memoria.

Alla pubblica
udienza i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.


D I R I T T O

La questione
di ammissibilità del gravame, discussa alla pubblica udienza del 29 giugno
2005, in relazione al conferimento al difensore della ricorrente della
necessaria procura con atto spillato al ricorso puo’ essere superata in fatto,
atteso che l’ultimo foglio del ricorso è quasi intermante occupato dallo
scritto, salvo poche righe, per cui puo’ essere ritenuto giustificato il
conferimento dell’incarico non esattamente in calce all’atto introduttivo del
giudizio.

Non puo’,
poi, essere condivisa la tesi delle parti resistenti secondo la quale il ricorso
sarebbe inammissibile per carenza d’interesse.

Sostengono le
parti resistenti che l’accoglimento dell’impugnazione della graduatoria
permanente per docenti della scuola secondaria superiore, indicata in epigrafe,
non potrebbe soddisfare l’interesse della ricorrente, la cui realizzazione è
preclusa dalla mancata impugnazione degli atti di regolazione del procedimento
((D.D.G. 17 marzo 2003, come modificato dal D.M. 16 aprile 2003, n. 40).

La
ricorrente, infatti, pretende la valutazione in misura doppia del servizio
prestato all’estero, che le disposizioni appena richiamate escludono
espressamente.

Al riguardo,
deve essere rilevato che, come si vedrà meglio in prosieguo di trattazione,
l’applicazione di tali provvedimenti è condizionata dall’applicazione del D.L.
7 aprile 2004, n. 143, come modificato dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le cui
previsioni si impongono all’Autorità amministrativa.

Di
conseguenza, la ricorrente è legittimata a pretendere l’applicazionedella
suddetta normativa, di rango primario, mentre deve essere superata ogni
questione relativa all’esecutività dei provvedimenti ai quali fanno riferimento
le parti resistenti, in quanto emessi precedentemente alla sua entrata in
vigore.

Infine, la
controinteressata sostiene che i servizi di cui si tratta potrebbero essere
stati dichiarati dalla ricorrente in sede di formulazione della precedente
graduatoria, e l’acquiescenza prestata alla loro mancata valutazione renderebbe
inammissibile la proposizione della relativa doglianza mediante impugnazione
dell’aggiornamento di quella graduatoria.

L’eccezione
deve essere disattesa, in quanto fondata su una mera ipotesi, non suffragata da
alcun principio di prova, che la controinteressata avrebbe potuto acquisire
esercitando il diritto di accesso agli atti.

Deve, invece,
essere condivisa l’eccezione della difesa erariale, la quale sostiene l’inammissibilità
della domanda di accertamento e di attribuzione del punteggio spettante alla
ricorrente, in quanto tale pronuncia esula dai poteri del giudice
amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Il ricorso
deve, in conclusione, essere ammesso in rito, limitatamente alla domanda a
contenuto impugnatorio.

Nel merito,
l’impugnazione è fondata.

La ricorrente
sostiene di avere titolo all’attribuzione in misura doppia del punteggio
spettante per il servizio prestato all’estero.

Deduce, a
sostegno della pretesa, l’art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153, in base al
quale il servizio d’insegnamento prestato all’estero è valutato con punteggio
doppio rispetto al punteggio attribuibile per l’analogo servizio, prestato nel
territorio nazionale, purchè sussistano le condizioni di cuiall’ultimo comma,
parte finale, del richiamato art. 10; nel caso di specie, non è controverso il
fatto che il servizio vantato dall’odierna ricorrente possiede le condizioni per
rientrare nell’ambito di applicazione della norma.

La questione
di diritto sulla quale il collegio è chiamato a pronunciarsi consiste nello
stabilire i limiti temporali d’applicabilità della suddetta norma e nel
connesso problema dell’interpretazione del punto B.3, lett. e), dell’allegato al
D.L. 7 aprile 2004, n. 143, come modificato dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
di conversione del medesimo decreto.

Quest’ultima
norma prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2005 ” 2006 il servizio
prestato nelle scuole italiane all’estero e nelle scuole materne o elementari o
negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei paesi appartenenti
all’Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

La
disposizione appare innovativa rispetto al previgente art. 10 della legge 3
marzo 1971, n. 153, ed invero l’enunciato appare univoco nel prevedere che il
nuovo sistema di valutazione dei titoli si applica solo a decorrere dall’anno
scolastico 2005 ” 2006.

Ritiene,
quindi, la ricorrente che la cosiddetta supervalutazione si applichi ai servizi
all’estero da lei vantati, atteso che la graduatoria impugnata si riferisce
all’anno scolastico 2004/2005.

Le parti
resistenti ritengono che la tabella allegata al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, non
abbia l’efficacia innovativa attribuitole dalla ricorrente in quanto le

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