Mandato d’arresto europeo. Non necessaria la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza – CASSAZIONE PENALE, Sezione Feriale, Sentenza n. 33642/2005

Per
concedere il mandato di arresto europeo il giudice italiano non deve operare una
valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, ma solo verificare le fonti di
prova. Lo ha stabilito la Sezione Feriale Penale della Corte di Cassazione
respingendo il ricorso della difesa di un cittadino marocchino indiziato per gli
attentati di Londra della scorsa estate, che chiedeva l’integrazione delle fonti
di prova non concessa dalla Corte di Appello. La Cassazione ha affermato che la
disposizione della legge sul mandato d’arresto europeo che prevede che la corte
di Appello pronunci sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata
"se sussistono gravi indizi di colpevolezza", deve essere interpretata nel senso
che non compete alla corte di Appello la valutazione della gravità degli indizi
su cui si fonda il provvedimento cautelare straniero, dovendo il controllo ad
essa affidato essere limitato alla verifica della sussistenza della motivazione
o della presenza di una motivazione meramente apparente. La Corte ha anche
chiarito che la richiesta di acquisizione di prove non eseguite è incompatibile
con il principio di sovranità dei singoli Stati e con i tempi della procedura
di consegna.

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezione Feriale, Sentenza n. 33642/2005


CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE


SEZIONE
FERIALE PENALE


SENTENZA


Osserva in
fatto e in diritto

Con sentenza
in data 17 agosto 2005 la Corte d’Appello di Roma ha disposto la consegna all’Autorità
giudiziaria del Regno Unito di H. O., nato in Eritrea ovvero in Somalia il
23/7/1978, alias I. A. H., nato in Etiopia nel 1978, nei cui confronti la "The
Commission of the peace for England ed Wales Bow Street Magistrates Court" aveva
emesso in data 29/7/2005 mandato d’arresto europeo. La Corte territoriale ha
altresi’ rinviato la consegna al termine di 35 giorni dalla data della sentenza,
al fine di consentire alla autorità giudiziaria italiana di completare le
investigazioni in corso per i reati di cui agli artt. 270-bis e 497-bis Codice
Penale in ordine ai quali il GIP del Tribunale di Roma il 1° agosto 2005 ha
emesso ordinanza di custodia cautelare.

La Questura
di Roma aveva proceduto in data 30 luglio 2005, in via provvisoria, all’arresto
di O. H. alias I. A. H., perchè ricercato in campo internazionale dalle
autorità del Regno Unito, a seguito dei fatti verificatisi a Londra il 21
luglio 2005, subito dopo i quali il suddetto si era allontanato da quella città,
recandosi in Italia dove aveva già dimorato in passato.

Il mandato di
arresto europeo conteneva la seguente descrizione dei fatti:

"Giovedi’ 21
luglio 2005 si verificavano più tentativi volti a provocare delle esplosioni in
tre luoghi della metropolitana di Londra e una sull’autobus n. 26.

L’indiziato
H. O. alias H. si rendeva autore dell’attentato su un treno della linea
Hammersmith & City della metropolitana di Londra quando il treno si trovava poco
distante dalla stazione di Shepherds Bush.

Alle ore
12,25 circa del 21 luglio 2005, tre uomini entravano nella stazione di Stockwell
della metropolitana di Londra. Ognuno di loro portava uno zaino contenente degli
ordigni esplosivi che i tre hanno tentato di fare detonare in luoghi diversi.

Il primo uomo
ha tentato di far detonare un ordigno esplosivo fuori dalla stazione di Oval
alle ore 12,33, circa.

Il secondo
uomo ha tentato di far detonare il suo ordigno esplosivo sul piano superiore di
un autobus della linea n. 26 che si trovava nella Shoreditch High Street alle
ore 12,33 circa.

Il terzo
uomo, identificato successivamente in Yasin Omar e arrestato, ha tentato di fare
detonare il suo pacco esplosivo alla stazione di Warren Street.

Gli
spostamenti dei tre uomini sono stati ripresi dalle videocamere dalla CCTV.

Il quarto
uomo è stato identificato in H. O. alias H.. E’ entrato verso le ore 12,20 alla
stazione di Westbourne Park. Portava uno zaino che conteneva un ordigno
esplosivo. E’ stato ripreso dalla videocamera CCTV alle 12,21 quando si trovava
sul binario della stazione direzione ovest prima di salire su un treno alle
12,24. Salito sul treno viene ancora ripreso dalla videocamera CCTV, allorchè
tenta di fare detonare il suo ordigno esplosivo.

I testimoni
hanno detto che, subito dopo l’esplosione, l’indiziato veniva visto in piedi
vicino alla porta all’altra estremità della carrozza, con un buco carbonizzato
nello zaino e da questo fuoriuscivano delle perdite. I testimoni vedevano cadere
a terra l’indiziato. Dopo la detonazione è scattato l’allarme del treno ed i
passeggeri si sono spostati nelle altre carrozze. Il treno è quindi entrato
nella stazione di Shepherds Bush. L’indiziato ha abbassato il finestrino della
porta che da accesso alla carrozza accanto ed è sceso dal treno sulle rotaie
avviandosi verso la stazione di Latimer Road da dove proveniva il treno. Un
testimone ha seguito gli spostamenti dell’indiziato da quando era sul treno a
quando, camminando lentamente sulle rotaie per 200 o 300 metri, girava a destra,
sparendo. Un altro testimone ha tentato di filmare l’indiziato con il suo
telefonino cellulare. Un altro testimone ancora ha visto lo zaino
precedentemente portato dall’indiziato, a terra nella carrozza del treno".

Con il detto
mandato la autorità giudiziaria emittente aveva contestato a H. O. sette capi
di incolpazione, che prevedevano pene da un minimo di dieci anni al massimo
dell’ergastolo, del seguente tenore:

1. Avere
attentato il 21 luglio 2005 alla vita dei passeggeri nella metropolitana di
Londra in violazione della sezione 1 della "Criminal Attemps Act", legge sul
tentato reato del 1981;

2. Avere
concorso con altre persone sconosciute, prima del 21 luglio 2005, in un
attentato alla vita dei passeggeri della metropolitana di Londra in violazione
della sezione 1 della "Criminal Law Act", legge sulla criminalità del 1977;

3. Avere
concorso con altre persone sconosciute, prima del 21 luglio 2005, utilizzando
una sostanza esplosiva in un tentativo di provocare una esplosione tale da
mettere in pericolo la vita altrui ovvero provocare danni alle proprietà in
violazione della sezione 3 "Esplosive Substances Act", legge sulle sostanze
esplosive del 1883;

4.
Preparazione in data 21 luglio 2005 di, in modo illegale e con dolo, oppure
detenzione di o l’aver sotto il suo controllo, una sostanza esplosiva con
l’intenzione di utilizzarla per mettere in pericolo la vita altrui, oppure
provocare gravi danni alle proprietà in violazione della sezione 3 della
"Esplosive Substances Act", legge sulle sostanze esplosive del 1883;

5.
Preparazione in data 21 luglio 2005 di una sostanza esplosiva in circostanze
tali da destare sospetto ragionevole che la persona non deteneva ne aveva sotto
il suo controllo tale sostanza per uno scopo lecito, in violazione della sezione
4 della "Esplosive Substances Act", legge sulle sostanze esplosive del 1883;

6.
Detenzione, in data 21 luglio 2005, oppure l’avere sotto il suo controllo
consapevolmente in circostanze tali da destare sospetto ragionevole che la
persona non deteneva nè aveva sotto il suo controllo tale sostanza per uno
scopo lecito, in violazione della sezione 4 della "Esplosive Substances Act",
legge sulle sostanze esplosive del 1883;

7.
Detenzione, in data 21 luglio 2005, di un prodotto, cioè di una sostanza
esplosiva, in circostanze tali da destare sospetto ragionevole che la detenzione
della cosa era finalizzata alla commissione, alla preparazione oppure alla
istigazione di un attentato per finalità terroristiche, in violazione della
sezione 57 della "Terrorism Act", legge sul terrorismo del 2000.

Il mandato di
arresto precisava che "Una perizia precoce degli ordigni trovati nei quattro
luoghi delle esplosioni del 21 luglio indica che il tipo di materiale esplosivo
TAPT o HMTD è stato utilizzato per il meccanismo di detonazione. Entrambi
questi materiali sono a base di perossido".

Inoltre il
giudice richiedente, con dichiarazione in data 11/8/2005, trasmessa il
12/8/2005, contenente informazioni da allegare al mandato originale, precisava:
"A Londra sono stati ritrovati cinque ordigni esplosivi in connessione con gli
incidenti avvenuti il 21 luglio 2005, quattro dei quali parzialmente esplosi,
mentre un quinto, ritrovato nei giardini di Little Wormwood Srubs, è intatto ed
inesploso. Gli ordigni, improvvisati e tutti di fattura simile, sono stati
consegnati alla Polizia scientifica che sta esaminando i reperti. Una analisi
preliminare dei campioni di materiale operato dagli ordigni improvvisati indica
che il materiale contenuto ha proprietà esplosive. In aggiunta bisogna
considerare che, sebbene questo sia il risultato di un esame preliminare, un
campione della polvere bianca ritrovata dal detonatore improvvisato dell’ordigno
inesploso, trovato nei giardini di Little Wormwood Srubs, è stato identificato
come TAPT (triacetone triperoxide)".

L’arrestato
non acconsentiva alla consegna richiesta dalle Autorità del Regno Unito.

Ammetteva di
avere commesso la azione contestata e di avere partecipato, sotto la direzione
di certo M., indicato come l’ideatore del piano, al confezionamento del
contenuto dello zaino da lui indossato al momento del fatto e degli altri
contenitori, composto da un liquido solitamente usato per decolorare i capelli,
farina e chiodi ed alla applicazione del detonatore contenente della polvere,
che poi era esploso mediante il contatto manuale dei fili elettrici, ma
sosteneva che la sua intenzione non era peraltro quella di uccidere i passeggeri
della metropolitana, bensi’ di compiere un atto dimostrativo, consistente in un
botto ed in una vampata, contro la partecipazione del Governo inglese alla
guerra in Iraq e di protesta nei confronti degli episodi di maltrattamento che
le donne mussulmane avevano subito a Londra dopo gli attentati della
metropolitana del 7 luglio precedente.

La difesa
dell’arrestato, all’udienza fissata in camera di consiglio per la decisione
davanti alla Corte d’Appello di Roma, eccepiva il mancato rispetto delle
costituzionali ai sensi dell’art. 2 della legge italiana 22 aprile 2005 n. 69
(in G.U. n. 98 del 29 aprile 2005, nonchè la presenza di condizioni ostative
alla consegna dell’H. di cui all’art. 18 lett. a) della stessa legge ("rifiuto
di consegna se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto
europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona
a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine
etnica, della sua nazionalità della sua lingua, delle sue opinioni politiche"),
alla stregua dello stato di allarme ricollegabile agli eventi luttuosi di
matrice terroristica che avevano colpito il Regno Unito. Sosteneva, altresi’ la
necessità di acquisizione di una perizia sulla potenzialità offensiva dei
pretesi ordigni.

La Corte di
Appello, con la sentenza impugnata, su tali punti, ai limitati effetti di cui
all’art. 17 n. 4 della legge de qua ("In assenza di cause ostative la corte di
appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata
se sussistono gravi indizi di colpevolezza…"), ha rilevato che:

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