Smentito il teorema secondo il quale a modesti danni all’auto devono necessariamente corrispondere altrettanto modesti danni alla persona – GIUDICE DI PACE di Gallarate, Sentenza n. 1016 del 30/08/2005
Nuova pagina 1
Il Giudice di Pace di Gallarate facendo
proprie le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, ha ritenuto che anche
una modesta “vis lesiva” puo’ determinare postumi di carattere
permanente.
Nella fattispecie l’attrice, alla guida
della propria autovettura e con la cintura di sicurezza allacciata, mentre era
ferma ad un semaforo, veniva tamponata in modo lieve, ma del tutto
inaspettato, da un altro autoveicolo, riportando un trauma distorsivo del
rachide cervicale.
Il CTU nominato, nonostante i danni
all’autovettura ammontassero a poco meno di 46 euro, ha ritenuto il quadro
clinico della attrice compatibile con la dinamica dell’incidente,
riconoscendo alla stessa una invalidità permanente del 2% (Vedi
relazione allegata).
Il CTU ha, tra l’altro, sostenuto che se il
trauma cervicale da accelerazione avviene inaspettatamente, non
vi è il tempo necessario per “preparare” la muscolatura paravertebrale ad
ammortizzare il colpo che, seppur modesto, puo’ tuttavia causare lesioni di
tipo permanente alla colonna vertebrale.
Nota a cura dell’Avv.
Sergio Zaro
E-Mail:
nicoletti-zaro@libero.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GALLARATE
II
Giudice di Pace di Gallarate Dott. Cinzia Martinoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella
causa iscritta al n. 938/04 R.G.
Promossa da
XXXXXXXXXX
residente in XXXX, Via XXXXXXX, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti XXXXXXXX ed elettivamente domiciliata
presso gli stessi in XXXXX, Via XXXXX
Parte
attrice
contro
XXXXXXXXX
residente in XXXXXXX, Via XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv. XXXXXXXX
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso
in
XXXXXXX, Largo XXXXXXX
Parte convenuta
nonchè contro
MILANO ASS.NI S.p.a.
con sede in Assago Milanofiori (MI), Strada 6, Palazzo A13, in persona del
legale rappresentante pro-tempore;
Parte convenuta contumace
Oggetto:
risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni per parte attrice:
come da comparsa conclusionale
Conclusioni per parte convenuta:
come da comparsa conclusionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto
di citazione regolarmente notificato la Sig.ra XXXXXX conveniva in
giudizio
il Sig. XXXXXXXXX nonchè la Milano Ass.ni S.p.a., in persona del
legale
rappresentante pro tempore ex art. 18 L. 990/69, per sentirli solidalmente
condannare al risarcimento dei danni patiti dalla stessa nel sinistro occorso in
data
12.04.2003 in Gallarate, Corso Sempione.
In detta circostanza di tempo e
di luogo l’autoveicolo Opel Corsa, targato
XXXXXXX di proprietà e condotto da parte attrice si arrestava a semaforo rosso
come pure l’autoveicolo che la seguiva, Fiat Panda, targato XXXXXX.
Quando il
veicolo convenuto sopraggiungente da tergo tamponava il veicolo Fiat Panda che a
causa dell’urto veniva sbalzato contro l’autoveicolo attoreo.
Nell’urto
la Sig.ra XXXXXXX asseriva di aver riportato danni al mezzo per € 55,03 oltre a
lesioni fisiche derivanti da un trauma distorsivo del rachide cervicale, come
dai documenti prodotti, quantificate in € 7.469,14.
All’udienza del 28.05.2004 parte convenuta Sig. XXXXXXXXX si costituiva in
giudizio depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta. Nessuno
compariva per Milano Ass.ni S.p.a. che, verificata la regolarità della
notifica, veniva dichiarata contumace.
I
procuratori delle parti chiedevano termini per il deposito di memorie
istruttorie.
All’udienza del 01.10.2004 il procuratore di parte convenuta insisteva
per l’ammissione di CTU ergonomica, parte attrice di opponeva. Il Giudice
disponeva CTU medico-legale sulla persona di XXXXXXXXX, che avrebbe dovuto tener
conto della compatibilità delle lesioni riportate rispetto all’esiguità dei
danni materiali al mezzo. Venivano conseguentemente rigettate le
ulteriori richieste istruttorie essendo peraltro pacifico l’an della
causa.
All’udienza del 10.12.2004 veniva conferito incarico al CTU il quale accettava e
prestava giuramento di rito.
All’udienza del 01.04.2004 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza
di precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 15.07.2005, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta
in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Circa
l’an debeatur si osserva pacifica e non contestata l’esclusiva
responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro di cui è



Commento all'articolo