Smentito il teorema secondo il quale a modesti danni all’auto devono necessariamente corrispondere altrettanto modesti danni alla persona – GIUDICE DI PACE di Gallarate, Sentenza n. 1016 del 30/08/2005

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Il Giudice di Pace di Gallarate facendo
proprie le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, ha ritenuto che anche
una modesta “vis lesiva” puo’ determinare postumi di carattere
permanente.

Nella fattispecie l’attrice, alla guida
della propria autovettura e con la cintura di sicurezza allacciata, mentre era
ferma ad un semaforo, veniva  tamponata in modo lieve, ma del tutto
inaspettato, da un altro autoveicolo, riportando un trauma distorsivo del
rachide cervicale.

Il CTU nominato, nonostante i danni
all’autovettura ammontassero a poco meno di 46 euro, ha ritenuto il quadro
clinico della attrice compatibile con la dinamica dell’incidente, 
riconoscendo alla stessa una invalidità permanente del 2% (Vedi
relazione
allegata).

Il CTU ha,  tra l’altro, sostenuto che se il
trauma cervicale da accelerazione avviene inaspettatamente, non
vi è il tempo necessario per “preparare” la muscolatura paravertebrale ad
ammortizzare il colpo che, seppur modesto, puo’ tuttavia causare lesioni di
tipo permanente alla colonna vertebrale.

 

Nota a cura dell’Avv.
Sergio Zaro

E-Mail:

nicoletti-zaro@libero.it

WEB:

www.nicoletti-zaro.it


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO


UFFICIO DEL GIUDICE DI  PACE DI GALLARATE

 

II
Giudice di Pace di Gallarate Dott. Cinzia Martinoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nella
causa iscritta al n. 938/04 R.G.

 


Promossa da


XXXXXXXXXX
 
residente in XXXX, Via XXXXXXX, rappresentata e


difesa dagli Avv.ti XXXXXXXX ed elettivamente domiciliata


presso gli stessi in XXXXX, Via XXXXX


Parte
attrice

 


contro

 


XXXXXXXXX

residente in XXXXXXX, Via XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv. XXXXXXXX
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso

in
XXXXXXX, Largo XXXXXXX



Parte convenuta


nonchè contro

 


MILANO ASS.NI S.p.a.

con sede in Assago Milanofiori (MI), Strada 6, Palazzo A13, in persona del
legale rappresentante pro-tempore;

 



Parte convenuta contumace




 

Oggetto:
risarcimento danni da sinistro stradale.


Conclusioni per parte attrice
:
come da comparsa conclusionale


Conclusioni per parte convenuta
:
come da comparsa conclusionale


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto
di citazione regolarmente notificato la Sig.ra XXXXXX conveniva in

giudizio
il Sig. XXXXXXXXX nonchè la Milano Ass.ni S.p.a., in persona del

legale
rappresentante pro tempore ex art. 18 L. 990/69, per sentirli solidalmente

condannare al risarcimento dei danni patiti dalla stessa nel sinistro occorso in
data


12.04.2003 in Gallarate, Corso Sempione.

In detta circostanza di tempo e
di luogo l’autoveicolo Opel Corsa, targato
XXXXXXX di proprietà e condotto da parte attrice si arrestava a semaforo rosso
come pure l’autoveicolo che la seguiva, Fiat Panda, targato XXXXXX.

Quando il
veicolo convenuto sopraggiungente da tergo tamponava il veicolo Fiat Panda che a
causa dell’urto veniva sbalzato contro l’autoveicolo attoreo.

Nell’urto
la Sig.ra XXXXXXX asseriva di aver riportato danni al mezzo per € 55,03 oltre a
lesioni fisiche derivanti da un trauma distorsivo del rachide cervicale, come
dai documenti prodotti, quantificate in € 7.469,14.


All’udienza del 28.05.2004 parte convenuta Sig. XXXXXXXXX si costituiva in
giudizio depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta. Nessuno
compariva per Milano Ass.ni S.p.a. che, verificata la regolarità della
notifica, veniva dichiarata contumace.

I
procuratori delle parti chiedevano termini per il deposito di memorie
istruttorie.


All’udienza del  01.10.2004   il  procuratore  di  parte  convenuta  insisteva 
per l’ammissione di CTU ergonomica, parte attrice di opponeva. Il Giudice
disponeva CTU medico-legale sulla persona di XXXXXXXXX, che avrebbe dovuto tener
conto della compatibilità delle lesioni riportate rispetto all’esiguità dei
danni materiali al mezzo.  Venivano  conseguentemente  rigettate   le 
ulteriori  richieste  istruttorie essendo peraltro pacifico l’an della
causa.


All’udienza del 10.12.2004 veniva conferito incarico al CTU il quale accettava e
prestava giuramento di rito.


All’udienza del 01.04.2004 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza
di precisazione delle conclusioni.


All’udienza del 15.07.2005, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta
in decisione.

 

MOTIVI
DELLA DECISIONE

 

Circa
l’an debeatur
si osserva pacifica e non contestata l’esclusiva
responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro di cui è

https://www.litis.it

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