Non solo il PM del circondario ma anche il del relativo distretto è legittimato a proporre appello contro le sentenze del giudice di pace – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 22531 del 31/05/2005
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Con tale
pronuncia la Cassazione a sezioni unite risolve una delicata questione: se il
diritto di proporre appello contro le sentenze del Giudice di Pace nei casi
consentiti dall’art. 36 del D.lvo 28-8-2000, n. 274, oltre che al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice
predetto, spetti anche al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello del relativo distretto.
In
passato le diverse pronunce sul tema su avevano già fornito delle soluzioni su
questo specifico tema nel senso di ammettere un potere concorrente del
Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, ravvisando un primo
argomento a favore di tale scelta: il testo dell’art. 593 c.p.p., che disciplina
i “casi di appello”, parla anch’esso di pubblico ministero, senza ulteriori
precisazioni, essendo stata, evidentemente, tale formula ritenuta dal
legislatore sufficiente a individuare i soggetti legittimati, nonostante
l’abrogazione del successivo art. 594, che contemplava, in modo esplicito, la
legittimazione del Procuratore della Repubblica di grado superiore. (cfr. sul
punto, tra le molte: Cass. sez. IV, 29-10-2003 n. 4659; sez. IV 21-10-2003, n.
46057; sez. IV, 12-7-2004, n. 34198; sez. IV, 21-9-2004, n. 44508).
Un
secondo argomento, nella finalità che ispira la norma dell’art. 585/2, lett. D,
c.p.p., dettata per garantire al Procuratore Generale la possibilità di
esercitare il suo controllo sui provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi
giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d’Appello e,
correlativamente, la facoltà d’impugnare con l’appello (o, all’occorrenza, con
il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569/1 c.p.p.) anche le
decisioni del Giudice di Pace (cfr. Cass. Sez. IV, 23-2-2004, n. 16916).
L’orientamento contrario è rappresentato, da buona parte della dottrina,
spiccatamente propensa a contestare il potere del Procuratore Generale; esso si
basa sulla constatazione che nel nostro sistema esiste un principio secondo cui,
salvo espresse deroghe, competente a impugnare è solo e sempre il Pubblico
Ministero istituito presso il giudice che ha emanato il provvedimento ovvero
presso il giudice avente giurisdizione di merito a livello superiore.
Le successive
pronunce hanno affermato che il Pubblico Ministero “ripete” la sua competenza
dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni e applicando il principio
in materia di misure cautelari, ha escluso che il Procuratore Generale sia
legittimato a impugnare i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame ai
sensi degli artt.
309
e 310 c.p.p. (cfr., sez. un. pen. 20-6-1990, n. 5; sez. un. 3-11-1990, n.11; sez.
un. 20-11-1996, n. 12).
E’ facile notare, dunque, che la questione ha già trovato soluzione affermativa
in una giurisprudenza di legittimità compatta e coerente la quale, nonostante
il tempo relativamente breve trascorso dall’istituzione del Giudice di Pace, ha,
nondimeno, avuto modo di esprimersi in una serie di pronunce tutte conformi.
(Annaflora Sica, 12 Ottobre 2005)
CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 22531 del 31/05/2005
(Presidente
N. Marvulli, Relatore B. Rossi)
La
Corte osserva in fatto e in diritto:
1 ” Con sentenza del 10-12-2002 il Giudice di Pace del circondario di Firenze ha
assolto Luciano Campagna dalle imputazioni dei reati di lesioni personali
volontarie e di minacce, commessi il 3-4-2002 in danno di Mara Alice MORAIS
PEREIRA, “perchè il fatto non sussiste”.
L’appello spiegato contro tale decisione dal Procuratore Generale della
Repubblica è stato dichiarato inammissibile dal locale tribunale con ordinanza
del 4/8-1-2004, emessa ai sensi dell’art. 591/1, lett. A, c.p.p..
Ha ritenuto il giudice di merito che il difetto di legittimazione a impugnare
del Procuratore Generale emergesse con chiarezza dal decreto legislativo
28-8-2000, n. 274 e dal principio affermato da una giurisprudenza ormai
consolidata da tempo, secondo cui quando la legge conferisce il diritto
d’impugnazione al Pubblico Ministero senza ulteriori precisazioni, come ora fa
anche l’art. 36 del decreto citato, deve intendersi legittimato ad agire
esclusivamente l’organo che svolge le funzioni di rappresentante della pubblica
accusa presso il giudice che ha emesso il provvedimento contestato, vale a dire
il Procuratore della Repubblica del circondario.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze
osservando che l’espressione “Pubblico Ministero”, usata dal legislatore, deve
intendersi riferita cosi’ al Procuratore della Repubblica, come al Procuratore
Generale e che a mente dell’art. 2 del decreto legislativo anche nel
procedimento che si svolge dinanzi al Giudice di Pace trova applicazione la
regola generale sancita dall’art. 570, c.p.p..
Aggiunge il ricorrente che l’ordinamento non esige la coincidenza tra il
rappresentante dell’accusa nel singolo processo e il soggetto titolare del
diritto d’impugnazione.
Investita della cognizione del gravame, la quinta sezione penale di questa Corte
Suprema, ritenendo la questione sollevata dal ricorrente di “speciale
importanza” e foriera di possibili contrasti, con ordinanza del 17-3-2005, ha
rimesso gli atti alle sezioni unite penali per la decisione.
Elencando gli argomenti a favore dell’una e dell’altra opinione, la quinta
sezione richiama, anzitutto, la disciplina dettata dal testo originario
dell’art. 512, n. 3 del codice di rito abrogato per le pronunce pretorili
appellabili soltanto dal rappresentante del Pubblico Ministero nel dibattimento
e dal Procuratore della Repubblica competente a stare in giudizio in secondo
grado dinanzi al tribunale e prospetta la possibilità di una sua applicazione
anche alle sentenze del Giudice di Pace, in considerazione dell’evidente
analogia tra le due situazioni.
Rileva, in secondo luogo, che, pur ammettendo il sistema processuale vigente l’eventualità
di uno sdoppiamento tra Pubblico Ministero impugnante e Pubblico Ministero
requirente nel giudizio, la disposizione di carattere generale contenuta
nell’art. 570/1 del codice di procedura penale vigente va comunque letta,
tenendo conto della riserva nella stessa espressa con l’inciso “nei casi
stabiliti dalla legge”, che puo’ essere riferita anche all’art. 36 della legge
istituitiva del Giudice di Pace.
L’ordinanza di rimessione ritiene, inoltre, non risolutiva, date le sue
peculiari finalità, la norma dell’art. 585/2, lett. D, c.p.p., la quale prevede
la comunicazione al Procuratore Generale dei provvedimenti emessi in udienza da
qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d’Appello;
segnala la molteplicità delle soluzioni date dalla giurisprudenza al problema e
lo scarso apporto della dottrina.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, sposando la tesi accolta dalla
pronuncia gravata, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
2 ” La questione da risolvere, dunque, è se il diritto di proporre appello
contro le sentenze del Giudice di Pace nei casi consentiti dall’art. 36 del
D.lvo 28-8-2000, n. 274, oltre che al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice predetto, spetti anche al
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del relativo
distretto.
Il dubbio scaturisce, secondo la sezione rimettente, dal tenore letterale della
disposizione dianzi citata che indica il rappresentante della pubblica accusa
legittimato a proporre appello con la generica espressione di “Pubblico
Ministero”.
Le poche pronunce di legittimità emesse su questo specifico tema hanno, pero’,
già risolto il problema nel senso di ammettere un potere concorrente del
Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, ravvisando un primo
argomento a favore di tale scelta nel testo dell’art. 593 c.p.p., che
disciplinando i “casi di appello”, parla anch’esso di pubblico ministero, senza
ulteriori precisazioni, essendo stata, evidentemente, tale formula ritenuta dal
legislatore sufficiente a individuare i soggetti legittimati, nonostante
l’abrogazione del successivo art. 594, che contemplava, in modo esplicito, la
legittimazione del Procuratore della Repubblica di grado superiore (cfr. sul
punto, tra le molte: Cass. sez. IV, 29-10-2003 n. 4659; sez. IV 21-10-2003, n.
46057; sez. IV, 12-7-2004, n. 34198; sez. IV, 21-9-2004, n. 44508). Un secondo
argomento, nella finalità che ispira la norma dell’art. 585/2, lett. D, c.p.p.,
dettata per garantire al Procuratore Generale la possibilità di esercitare il
suo controllo sui provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua
circoscrizione diverso dalla Corte d’Appello e, correlativamente, la facoltà
d’impugnare con l’appello (o, all’occorrenza, con il ricorso immediato per
cassazione ai sensi dell’art. 569/1 c.p.p.) anche le decisioni del Giudice di
Pace (cfr. Cass. Sez. IV, 23-2-2004, n. 16916).
L’orientamento contrario è rappresentato, invece, da un’unica pronuncia di
legittimità ” la stessa ordinanza di rimessione del quesito – alle sezioni
unite ” che tende a valorizzare, come s’è già visto nella parte introduttiva,
alcuni rilievi emersi in dibattiti su argomenti sostanzialmente diversi, ma
ritenuti in qualche modo idonei a invalidare o, quanto meno a indebolire
l’opinione dominante, in corso di definitivo consolidamento.
Tra loro, uno, in particolare, evidenziato anche da buona parte della dottrina,
spiccatamente propensa a contestare il potere del Procuratore Generale, deriva
dalla constatazione dell’esistenza nel nostro sistema di un principio ”
affermato, del resto, ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità sotto
l’imperio del codice di rito abrogato secondo cui, salvo espresse deroghe,
competente a impugnare è solo e sempre il Pubblico Ministero istituito presso
il giudice che ha emanato il provvedimento ovvero presso il giudice avente
giurisdizione di merito a livello superiore.
Il richiamo alla regola sulla simmetria processuale si riscontra, peraltro,
anche nella giurisprudenza di legittimità formatasi in epoca più recente con
riferimento ad alcuni casi particolari nei quali l’applicazione degli artt. 568
e 570 del nuovo codice aveva dato luogo, come, in precedenza era accaduto per i
corrispondenti artt. 190 e 191 del vecchio, a qualche incertezza.
Questa giurisprudenza, infatti, ha ribadito che il Pubblico Ministero “ripete”
la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni e
applicando il principio in materia di misure cautelari, ha escluso che il
Procuratore Generale sia legittimato a impugnare i provvedimenti emessi dal
tribunale del riesame ai sensi degli artt.
309
e 310 c.p.p. (cfr., sez. un. pen. 20-6-1990, n. 5; sez. un. 3-11-1990, n.11; sez.
un. 20-11-1996, n. 12).
Più
precisamente, ha ritenuto che la soluzione adottata, cui si contrappongono
rarissime decisioni contrarie (Cass. sez. III, 11-12-1996, n. 4253; sez. I,
25-10-1993, n. 4425), trovasse fondamento proprio nelle disposizioni (artt. 2 e
70, Ord. Giud.; 51 c.p.p.) che regolano l’istituzione e le attribuzioni dei vari
uffici del Pubblico Ministero, lette alla luce di quelle che presiedono
all’esercizio del diritto d’impugnazione genericamente inteso (art. 568/3 c.p.p.)
e nelle sue diverse estrinsecazioni in capo a singoli soggetti (Cass. sez. un.
pen. 19-1-2000, n.3).
A conclusioni analoghe la giurisprudenza assolutamente prevalente è pervenuta
in materia esecutiva. Anche qui, ha ritenuto che la precisazione contenuta nel
primo comma dell’art. 570 c.p.p., correlata al dettato dell’art. 666/6 c.p.p.,
inducesse a escludere la legittimazione del Procuratore Generale, al quale non
puo’ riconoscersi un potere di surroga pari a quello esercitabile nel processo
di cognizione (tra le molte: Cass. sez. I, 2-2-1999, n. 943; sez. I, 8-2-1999,
n. 1119; sez. I, 3-7-1998, n. 3987; sez. VI, 21-6-2001, n. 30200; sez. III
19-2-2003, n. 20242; sez. I, 13-6-2003 n. 30168).
3 – Dal quadro fin qui tracciato emerge, dunque, con sufficiente chiarezza che
la questione sollevata dalla sezione rimettente ha già trovato soluzione
affermativa in una giurisprudenza di legittimità compatta e coerente la quale,
nonostante il tempo relativamente breve trascorso dall’istituzione del Giudice
di Pace, ha, nondimeno, avuto modo di esprimersi in una serie di pronunce tutte
conformi. Emerge, altresi’, che la paventata insorgenza di possibili deviazioni
dall’indirizzo finora seguito o di travagli dialettici non appare per nulla
giustificata, giacchè le voci qualificate come dissonanti, in realtà,
attenendo ad ambiti diversi e a situazioni disomogenee non confrontabili tra
loro, tali non sono e tali non possono essere ritenu



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