Il dipendentenon ha colpe se l’agenzia di viaggi è senza autorizzazione – CASSAZIONE CIVILE; Sezione I, Sentenza n. 17288 del 25/08/2005

In relazione all’illecito amministrativo di
apertura di un’agenzia di viaggi in mancanza della prescritta autorizzazione,
della violazione risponde l’imprenditore che, nella disciplina delle agenzie di
viaggi, si identifica con il titolare dell’agenzia stessa, e quindi, nel caso in
cui l’attività imprenditoriale sia esercitata in forma societaria, il legale
rappresentante della società, ferma la responsabilità solidale della società.
In ogni caso, di detta violazione non puo’ mai essere ritenuto responsabile il
dipendente o il collaboratore dell’agenzia, trattandosi di illecito che,
inerendo alle condizioni di svolgimento di una attività imprenditoriale, deve
essere qualificato come "proprio", nel senso, appunto, che non puo’ essere
commesso altro che da un soggetto identificabile per le sue qualità personali,
e, quindi, altro che dal titolare dell’agenzia stessa.

 

Allegato Pdf:

CASSAZIONE CIVILE; Sezione I, Sentenza n. 17288 del 25/08/2005

(Presidente G. Losavio, Relatore S. Petitti)

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