il danno non patrimoniale per violazione della ragionevole durata del processo va liquidato singolarmente anche in caso di pluralità di parti – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18683 del 23/09/2005

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Il danno non
patrimoniale conseguente alla violazione della durata ragionevole del processo
appartiene alla persona. Ne consegue che, allorquando vi siano più persone lese
singolarmente e le stesse non siano considerate unitariamente dall’ordinamento
come un solo soggetto autonomo, distinto da quelli che alla vita di esso
partecipano, il suddetto danno non puo’ essere liquidato unitariamente, ciascuna
parte avendo diritto all’indennizzo ritenuto dovuto per la violazione del
termine di ragionevole durata del processo.

 

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CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18683 del 23/09/2005
(
Presidente
G. Olla, Relatore F. Forte)

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