Non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti la mancata comparizione del c.t.u senza giustificato motivo – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 26925 del 26/05/2005

Non integra il reato di rifiuto di uffici
legalmente dovuti, previsto dall’art. 366 comma 2 c.p.p., la condotta del
perito che, nominato dal giudice per l’espletamento di un incarico, non compaia
all’udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo
dell’assenza, non potendo essere equiparata la mancata comparizione al rifiuto
di assumere l’incarico, in quanto tale comportamento non determina una
situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice
disporre, in base all’art. 133 c.p.p., l’accompagnamento coattivo del perito. 

Allegato Pdf: CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 26925
del 26/05/2005 (Presidente F. Romano, Relatore
A. S. Agro’)

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