Obbligatoria la chiusura settimanale degli esercizi pubblici – TAR PIEMONTE, Sezione I, Sentenza n. 2941 del 18/10/2005

Per
gli esercizi pubblici permane l’obbligo di chiusura settimanale. LO ha stabilito
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte respingendo il ricorso di
una società contro il Comune di Biella che aveva comunicato alla ricorrente che
non era possibile autorizzare l’apertura dell’esercizio pubblico di ristorazione
per tutti i giorni della settimana. Secondo i giudici amministrativi la norma
che prevede l’obbligo di chiusura settimanale per gli esercizi pubblici non
risulta abrogata. La disposizione in base alla quale il sindaco è tenuto a
predisporre i programmi di apertura per turno dei pubblici esercizi non ha
infatti comportato il venir meno dell’obbligo di osservare il turno di chiusura
settimanale come sostenuto dalla società ricorrente, con la conseguenza che il
Comune si è legittimamente opposto alla volontà comunicata dalla ricorrente di
non osservare il turno di chiusura.

 


TAR PIEMONTE,
Sezione I, Sentenza n. 2941 del 18/10/2005

composto dai
magistrati:

– Alfredo
GOMEZ de AYALA – Presidente

– Roberta
VIGOTTI – Consigliere

– Richard
GOSO – Referendario, estensore

ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z
A

sul ricorso
n. 661/2002, proposto dalla HAMBURGER CO. S.r.l., in persona del procuratore
speciale pro tempore A. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Alemani
e Paolo Cisa Asinari di Grèsy, elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo in Torino, via Lamarmora n. 39;

contro

il Comune di
BIELLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Marco Siniscalco e Riccardo Montanaro, elettivamente domiciliato in Torino, via
del Carmine n. 2, presso lo studio legale Siniscalco-Montanaro;

avverso

la
comunicazione prot. n. 8431, emessa in data 13 marzo 2002, con cui il Comune di
Biella, relativamente all’esercizio Mc Donald’s sito in Biella, Corso San
Maurizio ang. Corso Europa, ha comunicato "come non sia possibile autorizzare
l’apertura dell’esercizio pubblico di tipologia a) per tutti i giorni della
settimana, in quanto, non essendo stata espressamente abrogata la legge 425 del
1.6.1971 "Chiusura settimanale dei pubblici esercizi", ai sensi dell’art. 1
della medesima, gli esercizi pubblici debbono osservare la chiusura per una
intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo i turni predisposti dal
sindaco", nonchè avverso ogni ulteriore provvedimento ad esso presupposto
ovvero con esso collegato o conseguente,

nonchè, con
motivi aggiunti di ricorso,

avverso

– la
comunicazione prot. n. 25040, emessa in data 3 luglio 2003, con cui il Comune di
Biella ha dichiarato che " Per quanto sopra si ritiene tuttora valida e
operativa la normativa relativa alla chiusura settimanale e pertanto la Società
in indirizzo è da ritenersi non autorizzata a non rispettare detto obbligo di
chiusura. Si resta pertanto in attesa di conoscere il giorno scelto dalla
Società in indirizzo per la chiusura settimanale";

– tutti gli
ulteriori provvedimenti ad esso presupposti ovvero con esso collegati o
conseguenti.

Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i
motivi aggiunti di ricorso;

Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Comune di Biella;

Viste le
memorie difensive delle parti;

Visti gli
atti tutti della causa;

Relatore alla
pubblica udienza del 12 ottobre 2005 il referendario Richard Goso;

Uditi i
difensori intervenuti, come da verbale di udienza;

Rilevato e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La Società
ricorrente ha aperto in Biella un esercizio per la somministrazione di alimenti
e bevande sotto l’insegna "Mc Donald’s".

Ricevute le
prescritte autorizzazioni, con nota del 18 febbraio 2002 l’esponente comunicava
al Comune di Biella gli orari di esercizio e precisava che, trascorsi settanta
giorni, non avrebbe effettuato il turno di riposo settimanale.

In risposta a
tale comunicazione, il Comune di Biella, con il provvedimento in data 13 marzo
2002 qui impugnato, non autorizzava l’apertura dell’esercizio per tutti i giorni
della settimana, ritenendo tale comportamento in contrasto con l’art. 1 della
legge 1 giugno 1971, n. 425.

In seguito,
la Società interessata comunicava nuovamente al Comune di Biella, con nota del
12 agosto 2002, la propria intenzione di non effettuare il giorno di chiusura
settimanale, incontrando un nuovo divieto espresso dall’Ente locale con nota del
21 agosto 2002.

Infine, a
seguito di un provvedimento della Camera di Commercio di Biella che aveva
archiviato gli atti relativi a un verbale di accertamento a carico della
ricorrente, il Comune di Biella, con provvedimento dirigenziale prot. n. 25040
del 3 luglio 2003, impugnato con motivi aggiunti di ricorso, ribadiva
ulteriormente la propria opposizione all’intenzione della Società di non
osservare il turno settimanale di chiusura dell’esercizio pubblico.

Il gravame
proposto avverso i provvedimenti suindicati si fonda su un solo motivo, relativo
all’asserita abrogazione dell’obbligo di chiusura infrasettimanale previsto
dall’art. 1, L. n. 425/1971 ad opera dell’art. 8, V comma, L. n. 287/1991.

Sulla scorta
di tale censura, la ricorrente chiede che sia disposto l’annullamento dei
provvedimenti impugnati.

Si è
costituito in giudizio il Comune di Biella, sostenendo l’infondatezza del
ricorso e chiedendone il rigetto.


Successivamente, l’esponente produceva in atti la deliberazione di Giunta n. 198
del 22 marzo 2005 con la quale il Comune di Biella, pur confermando la propria
volontà di pervenire alla definizione della problematica attraverso la
pronuncia dell’organo giurisdizionale, decideva di conformarsi
all’interpretazione più "liberista" fatta propria da altre amministrazioni
comunali e indicava al competente dirigente di settore, quale orientamento
dell’amministrazione, di non ritenere più obbligatoria la chiusura settimanale
dei pubblici esercizi siti nel territorio comunale.

La ricorrente
desumeva dal documento di cui sopra la sopravvenuta carenza di interesse
dell’amministrazione alla prosecuzione del giudizio e chiedeva che, in
conseguenza, fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso.


Nell’imminenza della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie
difensive; il Comune di Biella, in particolare, contesta l’eccezione di
improcedibilità di cui sopra, asserendo di conservare tuttora interesse alla
decisione del ricorso.

Infine,
chiamato all’udienza del 12 ottobre 2005, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.

DIRITTO

1) La
Società Hamburger Co. a r.l., titolare di un esercizio pubblico per la
somministrazione di alimenti e bevande sotto l’insegna Mc Donald’s, contesta la
legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Biella non le ha
consentito l’apertura dell’esercizio per tutti i giorni della settimana,
fondando il diniego sul disposto


dell’articolo 1 della legge n. 425 del 1971.

La ricorrente
contrasta tali determinazioni, sostenendo che il citato articolo 1 è stato
implicitamente abrogato dall’articolo 8 della legge n. 287del 1991.

L’ordinamento
vigente, ad avviso della deducente, non prevederebbe pertanto l’obbligo di
chiusura settimanale degli esercizi pubblici, con conseguente illegittimità dei
dinieghi opposti dal Comune di Biella.

2) E’
necessario soffermarsi, in via preliminare, sull’eccezione di improcedibilità
proposta dalla ricorrente.

Essa
sostiene, come accennato nelle premesse in fatto, che l’Amministrazione
resistente avrebbe perso interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito
dell’adozione della deliberazione di Giunta n. 198 del 22 marzo 2005, mediante
la quale ha ritenuto di conformarsi all’indirizzo più "liberista" fatto proprio
da altre amministrazioni comunali e indicato al competente dirigente di settore,
quale proprio orientamento, di non ritenere più obbligatoria la chiusura
settimanale dei pubblici esercizi siti nel territorio comunale.

L’eccezione
deve essere respinta per due ordini di motivi.

In primo
luogo, perchè, come rilevato dall’Amministrazione resistente, l’atto
deliberativo in parola condiziona espressamente il proprio orientamento
all’eventuale decisione contraria del giudice adito, cosi’ confermando
l’interesse dell’Amministrazione alla decisione nel merito del ricorso.

Ma,
soprattutto, deve rilevarsi come la deliberazione de qua costituisca mer

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed