La residenza abituale del minore costituisce è parametro per l’individuazione del titolare del diritto di custodia e tutela – TRIBUNALE PER I MINORI DI VENEZIA, Dereto n. 1079 del 02/10/2005
Il Tribunale per i
Minorenni di Venezia, è stato chiamato a emanare pronuncia giudiziale che ordini
il rientro dei minori (parti in causa del giudizio de quo) presso la madre, ai
sensi dell’art. 7 della L. 15.1.1994 n.64, a seguito della partenza dei minori
col padre, in un altro Stato. La normativa appena richiamata ha lo scopo di
garantire il ritorno immediato del minore nello Stato di residenza abituale,
privilegiando il suo diritto di restare nel luogo in cui vive e cresce e di non
esserne arbitrariamente distolto. Presupposti fondamentali (cfr., fra le altre:
Cassaz. Civ., Sez I, n 6014/05, 13167/04) per la pronuncia del provvedimento di
reimpatrio sono essenzialmente:
1) la sottrazione dei
minori, come tale caratterizzata da illeceità qualora sia stata attuata con la
violazione dei diritti di custodia di persona, avuto riguardo alla legge dello
Stato in cui i minori hanno la residenza abituale;
2) la residenza abituale
dei minori nello Stato in cui si richiede il rimpatrio;
3) la mancanza dei pericoli
connessi al rientro.
Nel caso in esame, la
partenza dei minori col padre, avvenuta in virtù di un accordo specifico fra i
genitori, che prevedeva il ritorno in Canada dei bambini accompagnati dal padre,
è la conseguenza di una prassi pregressa e relativa alle abituali condizioni di
vita dei due bambini. Infatti, tale prassi consiste nella convivenza dei minori
con la madre in Canada per tutto l’anno ad esclusione delle vacanze estive e
delle Feste natalizie, con la frequentazione dello stesso centro di legami
affettivi, di attività educative, ricreative sociali e la prosecuzione della
vita di relazione e dell’inserimento ambientale ivi consolidatesi dalla nascita.
In tal senso la S.C di
Cassazione ha precisato che la residenza abituale del minore
costituisce, oltre che il presupposto di fatto per la pronuncia dell’ordine di
reimpatrio , anche il parametro per l’individuazione del titolare del diritto di
custodia legittimato ad invocarne la tutela (cfr.:Cass.Civ., Sez I n
6014/05, 15145/03). Per tali motivi, la domanda materna di applicazione
dell’art. 7 L.. n. 64/94, con ordine di attuare il ritorno dei minori presso di
sè in Canadà, è stata accolta dal Tribunale adito.
TRIBUNALE PER I MINORI DI
VENEZIA, Dereto n. 1079 del 02/10/2005
Il Tribunale per i
minorenni, riunito in camera di consiglio in persona dei sottoindicati
componenti:
PRESIDENTE Dott.ssa Maria Teresa
Rossi
GIUDICE Dott.ssa Antonella
Zampolli (Estesore)
COMPONENTE
PRIVATO Dott. Giuseppe Dimattia
COMPONENTE
PRIVATO Dott.ssa Maria Carola Zuccato
Nella procedura iscritta al
N. 1079/05 R. R su ricorso della madre , M.M.B, proposto ai sensi dell’art 29
della Conv.Aja del 25.10.1980, a scioglimento della riserva espressa all’udienza
del 21.10.2005, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letti gli atti della
procedura indicata in epigrafe, relativa ai fratelli minori, rispettivamente
nati il 1996 e il 2000 a Windsor Canada.
Letti gli atti pervenuti in
allegato all’atto di intervento in causa del P.M.M, pervenuti il giorno
11.10.05, comprensivi dell’istanza materna di restituzione dei figli minori ”
inoltrata il 29.8.2005 alla competente Autorità centrale per la provincia
dell’Ontario ( Canada) e trasmesso al P.M.M in sede il 28.09.2005 dall’omologa
Autorità Centrale del Dipartimento Min.le della Giustizia minorile di Roma ” e
degli atti e documenti da quest’ultima Aut.
Cent. Acqisti
ex art.7, II co. L.15.1.1994
n.64;
Sentita la relazione del
Giudice delegato e i genitori, acqisiti gli ulteriori documenti dimessi oggi dal
difensore della ricorrente;
RILEVA IN FATTO
I due minori sono nati dal
matrimonio in Italia ( 25.7.92) della ricorrente con il convenuto resistente G.B
e sono entrambi cittadini canadesi, come la madre, nonchè cittadini italiani
“iure sanguinis”, essendo il padre unicamente cittadino italiano. I genitori non
hanno mai convissuto e i bambini sono nati e vissuti con la madre in Canada, con
la sola esclusione delle vacanze estive e delle festività natatalizie,
trascorse ogni anno in Italia con il padre e la madre. Il padre ha inoltre fatto
abitualmente loro visita in Canada, ogni volta che ne aveva possibilità,
soggiornando presso l’abitazione matwerna. Queste premesse non sono in
contestazione tra le parti.
Il padre ha inoltre in data
20.1004, avnti il Tribunale civile di bassano del Grappa, ricorso per la
separazione coniugale giudiziale ( cfr., doc. 4 fasc. ricorr/A) con istanza ”
fra le altre- di affido congiunto dei figli, ferma la loro convivenza con la
madre (.. con cui già convivono sempre che la stessa non preferisca la loro
convivenza con la ricorrente..”). Lamadre si è costituita in causa con comparsa
depositata 17.6.05 ( doc.31/A) ” l’udienza di comparizione dei coniugi era
stata differita d’ufficio dal 25.5.05 al 28.6.05 ” rilevando in via preliminare
” l’incompetenza dell’adito Giudice per difetto di giurisdizione” nonchè, in
caso di rigetto dell’eccezione, per il merito e fra le altre istanze, l’affido
congiunto dei figli ” mantenendone la resistenza con la madre, con la quale essi
convivono ed hanno sempre convissuto” e proposta di regolamentazione delle
visite del padre.
A scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 28.6.05 ” cui la madre non ha presenziato ma il
padre e i difensori delle parti si, richiamandosi questi ultimi alle rispettive
conclusioni ” il Presidente del Tribunale ha pronunciato ordinanza il 4.7.05 (
rettificata il 4.8.05 per mere imprecisioni ed errori di trascrizione, cfr doc.
8/A), con la quale si affidavano i figli al padre, con facoltà della madre”..di
vederli e tenerli con sè quando i minori lo vorranno prei opportuni e tempestevi
accordi col padre..”, si stbilivano le altre misure provvisorie del caso e si
fissava udienza di trattazione avanti il G.I designato pre il giorno20.9.05.
Due giorni prima
dell’udienza presidenziale, il 24.6.05, il padre aveva formalizzato in Canada (
con dichiarazione assunta dal notaio: cfr. doc.6bis/A) il proprio impegno a
portare con sè in Italia entambi i figli per le vacanze estive e a riportarli in
Canada presso la madre il successivo 3.8.05. A seguito dell’ordinanza citata
4.7.05 il padre ha trattenuto i figli in Italia, dove tuttora si trovano.Il 26
7.05 i genitori avevano convenuto, tramite i rispettivi legali, di comparire
spontaneamente avanti il Giudice della separazione per formalizzare un accordo
di separazione che non si è definito ( cfr., doc 2,3,4B). La madre ha optato
infatti per il ricoro alla Corte Superiore di Giustizia dell’Ontario ” Corte per
la famiglia ( ove già pendeva ” e vi pende tutt’ora ” causa per il divorzio dei
genitori, cfr. dich. Difesa del resistente/B a verbale di udienza odierno) che,
in via incidentale e di urgenza, con atto del 2.08.05 ” confermato il 26.08.05 (
cfr , docc 44 45/a), ancora nell’ambito della causa divorzile pendente,
impugnato in via incidentale dal padre il 18.8.05 ( prossima udienza fissata al
23.11.05) ” ha affidato provvisoriamente i figli alla madre, imponendo al padre
di consegnare i passaporti canadesi dei minori alla madre e vietandogli di
trasferirli fuori della provincia dell’Ontario fino ad ulteriore ordine della
stessa Corte.
Con ricorso ex artt. 700,
708 c.p.c del 23.8.05 al Giudice dell separazione ( cfr., doc. 32/A), la madre
ha chiesto la revoca dell’ordinanza presidenziale, l’affidamento a sè dei due
bambini e un provvedimento che già impedisse al padre di riportarli all’estero
con sè, una volta rientrati i minori con la madre affidataria in Canada. Anche
il padre ha inoltrato ricorso ex art. 708 cpc., dep. 10.9.05 / cfr., doc 6/b),
chiedendo principalmente la reiezione di tutte le istanze avversarie e, in via
subordinata, l’affido congiunto condizionato alla preventiva rinuncia della
madre alle domande avanzate avanti il Giudice canadese. Con ricorso 12.9.05 al
Giudice tutelare ( cfr., doc 12/A in Fasc.1078/05), la madre ha chiesto
l’attuazione delle misure interinali disposte dal Presidente del Tribunale di
Bassano del Grappa in relazione alle consentite visite e permanenze dei figli
presso di sè, lamentando invece di essere stata allontanata e di non aver mai
potuto vedere i bambini da sola nè tantomeno tenerli con sè.Entrambi i ricorsi
sono confluiti avanti il G.I designato per la causa di separazione coniugale e
all’udienza del 20.9.05 confluiti avanti il G.I designato per la causa di
separazione coniugale e all’udienza del 20.9.05 ( cfr.: doc.33 “34/A) il Giudice
ha nominato C.T.U ( verosimilmente per la valutazione delle migliori condizioni
di affidamento, alla stregua delle rispettive istanze dei genitori), fissando al
27.9.05 l’udienza per il conferimento dell’incarico. All’udienza del 27.9.05 la
difesa della madre ha dimesso copia del ricorso di data 24.9.05 alla Corte di
Cassazione per regolamento di giurisdizione ( cfr., doc 38/A) e la propria
istanza di sospensione ex art. 367 cpc del procedimento di separazione ( doc.39/A),
ottenendo dal Tribunale provvedimento conforme di data 6.10.05 ( cfr.: doc
41/A).
Dal 19.9.05 la madre ha
depositato presso l’intestato Tribunale pei i Minori di Venezia due separati
ricorsi, con rispettivo riferimento agli art. 330, 333 e 336 c.c ( iscritto al
n. 1078/05 R.R) e all’art. 29 della convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (n.
1079/05 R.R), con allegati gli stessi undici documenti iniziali ( al primo
ricorso è allegato , in aggiunta, il ricorso ex art.337 al G.T., già
menzionato, al secondo ricorso sono stati aggiunti successivamente altri atti e
documenti fino a completare l’ultimo indice allegato alla istanza attorea dep.
Il 12.10.05.).
Con decreto del 3.10.05
l’intestato tribunale ha delegato un giudice togato per l’acquisizione ex art.,
co.3, L.64/94 di ulteriore documentazione, ritenuta utile, della traduzione in
lingua italiana degli atti dimessi in lingua inglese, per sentire i genitori in
contraddittorio e anticipatamente rispetto al calendario delle idienze
collegiali, fatta comunque salva la discussione in camera di consiglio ,
fissando udienza per il 28.10.05 ” previa provvisdoria riunione delle due
procedure, soggettivamente connesse ” e termine per notifica alla controparte.
Il successivo 11.10.05 è
pervenuto atto di intervento del P.M.M in sede, originato dall’iniziativa della
madre ex art. 7, co.L.64/1994 e dalla conseguente trasmissione degli atti da
parte della competente Autorità Centrale italiana. Sulla base di tale atto di
intervento e della richiesta di parte ricorrente per l’anticipazione
dell’udienza nei termini di cui all’art co.1 L. 64/94, il Tribunale ha
anticipato con decreto del 14.10.05 la trattazione in camera di consiglio del
ritorno dei minori necessitato dalla asserita illecita sottrazione.
All’udienza odierna,
convocate le parti e il P.M.M per il tramite della Cancelleria, il giudice
delegato ha riferito in merito ad entrambe le procedure e i difensori hanno
esteso la disvussione nel merito anche gli aspetti della vertenza inerenti il
presunto pregiudizio derivante ai minori della condotta di entrambi i genitori,
p



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