Sussiste il diritto del genitore affidatario ad ottenere, a seguito di cessazione della convivenza di fatto, la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare – CORTE COSTITUZIONALE, Sntenza n, 394 del 21/10/2005
La Corte (dichiarando non fondata, con una
sentenza interpretativa di rigetto, la relativa questione di legittimità
costituzionale) riconosce la sussistenza nel nostro ordinamento, pur in mancanza
di un’autonoma previsione, del diritto del genitore affidatario di prole
naturale ad ottenere, a seguito della cessazione della convivenza di fatto con
l’altro genitore, la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa
familiare. Si tratta ” precisa la Corte ” di regula iuris immanente al sistema,
ricavabile per via interpretativa dal principio di responsabilità genitoriale.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 394 del
21 ottobre 2005
(Presidente A. Capotosti – Relatore F. Contri)
RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 15 ottobre 2003, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652,
2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono la trascrizione
del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della
prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento
sull’immobile assegnato.
Il rimettente premette in fatto di essere stato adi’to dal genitore affidatario
del figlio minore, nato da convivenza more uxorio ormai cessata, con azione
volta ad ottenere l’assegnazione della casa familiare e l’ordine di trascrizione
del relativo provvedimento nei registri immobiliari.
Il giudice a quo osserva che, come già affermato da questa Corte con la
sentenza n. 166 del 1998, l’assegnazione della casa familiare al genitore
naturale affidatario di minore è consentita attraverso l’interpretazione
sistematica degli artt. 261, 147 e 148 cod.civ. alla luce del principio di
responsabilità genitoriale, secondo il quale le esigenze di mantenimento del
figlio debbono essere tempestivamente ed efficacemente soddisfatte a prescindere
dalla qualificazione dello status. Viceversa, ad avviso del rimettente, “non
sembra possibile ricavare dal combinato disposto degli artt. 261, 147 e 148 un
principio generale che consenta anche di disporre la trascrizione del diritto di
abitazione”: cio’ perchè “le norme sulla trascrizione, rispondendo
all’interesse pubblico alla sicurezza dei traffici giuridici, sono da
considerarsi di stretta interpretazione nella parte in cui indicano gli atti
soggetti a trascrizione”.
La normativa impugnata, pertanto, presenta profili di illegittimità per
contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal momento che
irragionevolmente “differenzia il regime dell’assegnazione della casa familiare
al genitore affidatario della prole naturale al termine della convivenza more
uxorio da quello dell’assegnazione della casa familiare, nelle medesime
condizioni di fatto, al genitore affidatario della prole legittima”, in
violazione del dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i
figli anche se nati fuori del matrimonio e dell’obbligo per lo Stato di
assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale.
2. – Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono stati nè costituzione di
parti private nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3 e 30 della
Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643
numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, nella parte in cui non consentono
la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore
affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di
godimento sull’immobile assegnato.
Ad avviso del rimettente, le norme impugnate contrastano in primis con il
principio di parità di trattamento, dal momento che il regime di assegnazione
della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale risulta
irragionevolmente differenziato rispetto a quello del genitore affidatario di
prole legittima; in secondo luogo, violano il disposto dell’art. 30 della
Costituzione, sia sotto il profilo del diritto e dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, sia
sotto il profilo dell’obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi
ogni tutela giuridica e sociale, purchè compatibile con i diritti della
famiglia legittima.
2. – La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.
Come sottolineato dal Giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 166
del 1998, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art.
155, quarto comma, cod.civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di
assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore che
non sia titolare di diritti sull’immobile, ha affermato il principio secondo il
quale la condizione dei figli deve essere considerata come unica, a prescindere
dalla qualificazione del loro status, e non puo’ incontrare differenziazioni
legate alle circostanze della nascita: cio’ perchè il “principio di
responsabilità genitoriale” di cui all’art. 30 della Costituzione rappresenta
il fondamento di “quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del
rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di
istruzione e di educazione della prole” (sentenza n. 166 del 1998), regole che
debbono trovare uniforme applicazione indipendentemente dalla natura, giuridica
o di fatto, del vincolo che lega i genitori. Conseguentemente, “il matrimonio
non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti fra genitori e figli ”
legittimi e naturali riconosciuti ” identico essendo il contenuto dei doveri,
oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri” (sentenza n. 166 del
1998).
Cosi’, sempre secondo questa Corte, in attuazione del suddetto principio, e a
conferma della preminenza attribuita al rapporto di filiazione ex se, l’art. 261
cod. civ. stabilisce che il riconoscimento comporta da parte del genitore
l’assunzione di tutti i diritti e doveri che spettano nei confronti dei figli
legittimi e l’art. 317-bis cod. civ. riconosce ad entrambi i genitori naturali,
purchè conviventi, la potestà sui figli, in modo corrispondente a quanto
sancito per la famiglia legittima dall’art. 316 cod. civ., espressamente
richiamato.
Nel menzionare il complesso dei diritti e doveri facenti capo ai genitori,
l’art. 261 cod.civ. fa implicito rinvio al disposto degli artt. 147 e 148 cod.
civ.; in particolare, l’art. 147 cod. civ. individua quale primo obbligo
genitoriale quello di mantenimento della prole, il cui contenuto comprende in
primis “il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente
alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo
psicologico e fisico del figlio, e segnatamente fra queste [ ] la
predisposizione e la conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale
centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita” (sempre ex sentenza
n. 166 del 1998).
Pertanto, se l’obbligo di mantenimento si traduce anche nell’assicurare ai figli
un’idonea dimora, intesa come luogo di formazione della loro personalità, la
concreta attuazione dello stesso non puo’ incontrare differenziazioni in ragione
della natura del vincolo che lega i genitori.
3. – Attraverso l’interpretazione sistematica delle norme che regolano i
rapporti genitori-figli si individua la regola iuris cui l’interprete deve
attenersi in sede di applicazione concreta, nel rispetto del principio di
responsabilità genitoriale, che impone la soddisfazione delle esigenze della
prole a prescindere dalla qualificazione dello status della stessa.
Se il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di
prole naturale puo’ trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che
disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, alle medesime conclusioni deve
pervenirsi con riguardo alla possibilità per il genitore naturale affidatario
di minore ” e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile
” di trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari, onde
garantire effettività alla tutela dei diritti della prole anche in caso di
conflitto con i terzi.
Sul punto debbono essere richiamate le considerazioni svolte da questa Corte
nella sentenza n. 454 del 1989, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 155, quarto comma, cod.civ. “nella parte in cui non
prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione
dell’abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini
della opponibilità ai terzi”. Tale precedente ha stabilito che il provvedimento
di assegnazione non ha la finalità di attribuire ad uno dei coniugi un titolo
di legittimazione ad abitare, ma è funzionale a mantenere la destinazione
dell’immobile a residenza familiare e cio’ perchè “il titolo ad abitare per il
coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica e
giustificato esclusivamente dall’interesse morale e materiale della prole
affidatagli” (sentenza n. 454 del 1989).
Conseguentemente, il provvedimento di assegnazione deve poter essere trascritto
poichè, in caso contrario, l’atto non sarebbe opponibile ai terzi e potrebbe
essere vanificato il vincolo di destinazione impresso alla casa familiare.
Di tale necessità si è, del resto, avveduto lo stesso legislatore nel momento
in cui ha stabilito che, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, l’assegnazione dell’abitazione al genitore affidatario
della prole, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art.
1599 cod.civ. (art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come
sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74): con la sentenza n. 454
del 1989 questa Corte ha, cosi’, stabilito che il non aver esteso la medesima
facoltà al coniuge separato si traduce non in un’ingiustificata disparità fra
coniugi separati e divorziati, “essendo gli uni e gli altri portatori di status
personali differenziati”, ma in una diversità di trattamento “di una situazione
assolutamente identica, quale è quella della prole affidata ad un genitore
separato o ad un genitore non più legato da vincolo matrimoniale” (sentenza n.
454 del 1989).
Infatti, se la ratio sottesa all’istituto dell’assegnazione della casa familiare
e alla trascrizione del relativo provvedimento è da ravvisarsi nel preminente
interesse morale e materiale dei figli, la conservazione del vincolo di
destinazione impresso all’abitazione domestica deve essere garantita agli stessi
a prescindere dalle circostanze della nascita: i figli legittimi, di genitori
che abbiano ottenuto la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ed i figli naturali debbono poter fare
assegnamento su un identico trattamento e vedersi garantiti gli stessi strumenti
di tutela, anche nei confronti di terzi controinteressati.
A tal fine, peraltro, non è necessaria una norma esplicita, dal momento che la
regula iuris è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa
applicando il principio di responsabilità genitoriale: l’assenza di una norma
ad hoc che riconosca specificamente la trascrivibilità del provvedimento di
assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale
non impedisce, anzi suggerisce, di trarre la regola da applicare da
un’interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela
della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale
di cui all’art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla
conservazione dell’abitazione familiare.
4. – Pertanto, come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione
in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede
un’apposita previsione, anche il diritto del genitore affidatario di prole
naturale ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non
necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa ratio
di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di
mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel
medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto
tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole
deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall’art. 30 della
Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del
minore.
Il principio evocato dal Tribunale rimettente ” la garanzia del minore
attraverso la trascrizione del titolo che assegna al genitore affidatario il
diritto di abitazione nella casa familiare ” è ricavabile da un’interpretazione
sistematica delle disposizioni a tutela della filiazione: di conseguenza, le
norme censurate, interpretate come in motivazione, debbono ritenersi conformi a
Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652,
2653 e 2657 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l’ordinanza in epigrafe.

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