Il Comune può fissare i criteri per l’installazione degli impianti di telefonia mobile – TAR CAMPANIA, Sezione VII, Sentenza n. 18226 del 02/11/2005

Nuova pagina 7

Il
Comune puo’ fissare i criteri per l’installazione degli impianti di telefonia
mobile a tutela del territorio e della salute pubblica. Lo stabilisce Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania respingendo il ricorso della
TIM Italia s.p.a. contro il Comune di Napoli che non aveva accolto la richiesta
della società ricorrente di realizzare un impianto di telefonia mobile in
quanto il progetto relativo non rispettava i criteri di posizionamento indicati
nel regolamento comunale, tra cui quello della distanza di almeno venticinque
metri dell’impianto dagli edifici abitati. Secondo i giudici amministrativi se
è vero che il Comune non puo’ proibire a priori l’installazione di questi
impianti, puo’ invece stabilire criteri localizzativi riguardanti la loro
realizzazione per tutelare il territorio, conciliando gli interessi delle
società di telefonia con quelli delle persone che abitano i luoghi nei quali
dovrebbe essere posizionato l’impianto.

 


TAR CAMPANIA,
Sezione VII, Sentenza n. 18226 del 02/11/2005

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, composto dai Signori:

Dott.
Francesco Guerriero – Presidente

Dott.
Leonardo Pasanisi – Consigliere rel.

Dott.ssa
Mariangela Caminiti – Referendario

ha
pronunciato, ai sensi degli artt. 21, co. 10^, e 26, comma 5^, l. 6 dicembre
1971 n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso
n. 5749/2005 Reg. Gen., proposto da

TIM Italia
s.p.a.

in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
Giovanni Zucchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli,
alla via Parmenide n. 23, nello studio degli avvocati Angela Ferrara e Ida Di
Vicino;

contro

Il Comune di
Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati G. Tarallo, B. Accattatis Chalons d’Oranges, A. Andreottola, E.
Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza, A. Pulcini, B. Ricci
e G. Romano, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza
Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;

per
l’annullamento, previa sospensione:

<>.

VISTO il
ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l’atto
di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

VISTI gli
atti tutti di causa;

VISTI gli
artt. 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della legge n. 1034/71;

SENTITI sul
punto, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2005, relatore il consigliere dr.
Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;

PREMESSO che
nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21,
comma 10^, e 26 comma 5^, della legge n. 1034/71 e successive modifiche e
integrazioni, per l’immediata decisione nel merito del ricorso;

RILEVATO che:

– la TIM
Italia s.p.a., dovendo provvedere all’installazione di un impianto di telefonia
mobile in Napoli, al V.le Margherita n. 33, ha presentato al Comune di Napoli,
in data 24 marzo 2005, denunzia di inizio di attività, ai sensi dell’art. 87,
comma 3^, D.L.vo n. 259/2003;

– con il
provvedimento prot. n. 2445 del 23/5/2005, il Dirigente del Servizio Ambiente ha
tuttavia respinto la predetta d.i.a., rilevando le seguenti plurime violazioni
del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni
e la modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 Hz
e 300 Hz, <>:
1) mancato rispetto della disposizione di cui al comma secondo dell’articolo 4
circa il divieto di installare impianti al disotto della distanza minima di
metri 25, calcolata dagli elementi irradianti e gli edifici prospicienti ad essi
più vicini, adibiti e civile abitazione, luoghi di lavoro o comunque aree di
permanenza umana superiore alle 4 ore; 2) mancata presentazione della
asseverazione circa la liceità del manufatto che dovrà ospitare la stazione
radio base; 3) mancata esplicita dichiarazione circa l’assenza di strutture
scolastiche e sanitarie nel raggio di 50 metri dagli elementi irradianti; 4)
mancata ricomprensione della stazione radio base nel piano delle installazioni;


l’interessata ha quindi impugnato il suindicato provvedimento ed il presupposto
regolamento innanzi a questo Tribunale chiedendone, previa sospensione,
l’annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 10 e 36 della
legge n. 1150 del 1942, dell’articolo 23, co. 1^, L.R. n. 54 del 1980, nonchè
delle LL.RR. n. 65 del 1981 e n. 14 del 1982, dell’articolo 8 della legge n. 36
del 2001, eccesso di potere per mancanza del giusto procedimento (l’impugnato
regolamento, contenendo disposizioni di carattere edilizio, avrebbe dovuto
essere sottoposto alla preventiva approvazione della Regione; il concreto
esercizio del potere regolamentare sarebbe, poi, comunque subordinato alla
preventiva attribuzione ai Comuni, da parte della Regione, delle funzioni
concernenti l’individuazione dei criteri di localizzazione, mediante apposito
atto normativo, nel caso di specie del tutto mancante); 2) violazione
dell’articolo 117 della Costituzione, della legge n. 36 del 2001, del D.P.C.M. 8
luglio 2003, incompetenza ed eccesso di potere (i criteri localizzativi fissati
nell’impugnato regolamento e posti a fondamento del diniego della d.i.a.,
benchè ritenuti legittimi dalle recenti pronunce della prima sezione Tar
Campania n. 3587/05 ed altre analoghe, sarebbero tuttavia contrastanti con il
quadro normativo di riferimento, comportando una non consentita sovrapposizione
di un sistema autonomo di cautele ad un sistema delineato dalla normativa
statale); 3) violazione delle sentenze del Tar Campania Napoli, sez. prima, n.
3587/05, n. 3588/05 ed altre analoghe, nonchè eccesso di potere sotto vari
profili (dal momento che il Comune intimato, cosi’ come indicato nelle
richiamate sentenze, avrebbe dovuto verificare se ricorrevano le condizioni per
la concessione di una deroga, preventivamente interpellando la società
ricorrente circa la possibilità o meno di installare l’impianto in altro sito;
4) violazione dell’articolo 117 della Costituzione, della legge n. 36 del 2001,
del D.P.C.M. 8 luglio 2003, incompetenza ed eccesso di potere (anche l’ulteriore
profilo indicato nel censurato provvedimento di rigetto, consistente nella
mancata inclusione dell’impianto da realizzare nel piano delle installazioni
approvato dal comune di Napoli, benchè ritenuto legittimo dalle menzionate
pronunce della prima sezione Tar Campania, sarebbe tuttavia contrastante con il
quadro normativo di riferimento, che escluderebbe siffatto potere pianificatorio
in capo ai Comuni); 5) violazione dell’art. 87, comma quinto, e dell’allegato n.
13, modello B, del D.L.vo n. 259/03, in quanto la produzione dell’asseverazione
della liceità dell’edificio non sarebbe ricompresa tra i documenti
normativamente richiesti; 6) incompetenza, trattandosi di materia che, in quanto
involgente questioni di carattere edilizio, rientrerebbe nella competenza
esclusiva del Dirigente Comunale dell’Area Tecnica (e non del Responsabile del
Servizio Ambiente);

– l’intimato
comune si è costituito in giudizio, contestando l’ammissibilità e la
fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione;

RITENUTO che
il ricorso è manifestamente infondato, in base alle seguenti considerazioni:

– il primo
profilo della prima censura non puo’ essere condiviso, in quanto esso si fonda
su una configurazione della natura giuridica del regolamento impugnato non più
attuale, proprio alla luce del vigente quadro normativo di riferimento; se,
infatti, nel sistema antecedente all’entrata in vigore della legge 22 febbraio
2001, n. 36 (cui tra l’altro si riferisce il precedente di questo Tribunale n.
1357/01, invocato dalla ricorrente), in assenza di specifiche disposizioni
normative disciplinanti il nascente fenomeno delle comunicazioni elettroniche,
era giuridicamente consentito far ricorso a figure analoghe e quindi inferirne
la natura edilizia, attualmente non è più cosi’, dal momento che la suddetta
legge n. 36 del 2001 ed il successivo D. Lgs. 1^ agosto 2003, n. 259, hanno
conferito un assetto organico e tendenzialmente esaustivo all’intera materia,
nel cui ambito la relativa pianificazione comunale presenta aspetti specifici e
peculiari rispetto a quella generale in materia di governo del territorio, tali
da escluderne qualsiasi assimilazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 21 gennaio 2005, n.
100, che significativamente esclude che la realizzazione di un impianto per
telefonia mobile sia subordinato al permesso di costruire di cui all’art. 3 T.U.
n. 380/2001);

– parimenti
non puo’ essere condiviso il secondo profilo della censura in esame, sia perchè
la Regione Campania ha disposto il trasferimento di cui si lamenta la mancanza
(v. Leggi Regionali nn. 13 e 14 del 24 novembre 2001, nonchè Del. G.R. 30
dicembre 2003, n. 3864), sia perchè l’art. 8 della legge n. 36del 2001, nel
fissare le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, svincola il
potere regolamentare dei Comuni di cui al comma 6^ (finalizzato ad <>
ed a <>,
come nel caso di specie) dalla previa definizione di competenze ad opera della
Regione (diversamente da quanto avviene, come stabilito dal comma 4^, per le
altre materie di cui al comma 1^: individuazione dei siti , definizioni dei
tracciati , ecc.);

– devono
essere altresi’ disattese la seconda e la quarta censura, alla luce dei principi
diffusamente espressi sul punto dalla prima sezione di questo Tribunale con
recenti sentenze (10 aprile 2005, n. 1708; 8 aprile 2005, 3559, ed altre
analoghe), che il Collegio condivide integralmente;

– per quanto
riguarda la disposizione di cui al comma secondo dell’articolo 4 del regolamento
comunale, circa il divieto di installare impianti al disotto della distanza
minima di metri 25, calcolata dagli elementi irradianti e gli edifici
prospicienti ad essi più vicini, adibiti e civile abitazione, luoghi di lavo

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed