La violazione dell’obbligo di bollatura o vidimazione di cui all’art. 16 continua ad essere reato – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 399 del 25/10/2005
La Corte ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 221-bis, secondo comma, del
r.d. n. 773 del 1931, (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), sollevata dalla terza sezione della Corte di cassazione – in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – nella parte in cui non
prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella di cui all’ art. 16 del
r.d. n. 635 del 1940, atteso che, mentre la violazione dell’obbligo di tenuta
del registro per i commercianti di cose antiche e usate (art. 128 del r.d. del
1931) costituisce un semplice illecito amministrativo, la violazione
dell’obbligo di bollatura o vidimazione di cui all’art. 16 continua ad essere
reato. L’inammissibilità è fondata: sul mancato integrale esperimento del
percorso interpretativo in funzione di un’interpretazione adeguatrice,
soprattutto in riferimento all’art. 128 del t.u., rispetto al quale la norma
censurata prevede solo una condotta strumentale; sulla circostanza che, essendo
richiesta una pronuncia additiva relativamente all’art. 221 ” bis suddetto,
stante il diverso regime sanzionatorio tra primo e secondo comma dello stesso,
la Corte costituzionale sarebbe chiamata ad una scelta non costituzionalmente
vincolata, come tale rimessa alla discrezionalità del legislatore.
CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 399 del 25/10/2005
(Presidente P. A.
Capotosti – Relatore F. Bile)
RITENUTO
che, nel giudizio a quo, la Corte di cassazione è chiamata a decidere sulla
impugnazione della sentenza con cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole
del reato di cui agli artt. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e 221 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e
condannato alla pena di € 70,00 di ammenda, “perchè, quale esercente di
attività di compravendita di vetture usate, non teneva il prescritto registro
vidimato dalle autorità di p.s. con attestazione del numero di pagine”;
che, con ordinanza emessa il 26 agosto 2004, la rimettente ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (e “in relazione
anche alle disposizioni di cui agli artt. 17-bis, 126 e 128 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza”), questione di legittimità costituzionale
dell’art. 221-bis, secondo comma, del menzionato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, inserito dall’art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994,
n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773), “nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche
quella di cui al citato art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”;
che la Corte rileva come ” in virtù dell’estensione della depenalizzazione
operata dall’art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2001) ” la violazione dell’obbligo di tenuta del registro di
cui all’art. 128 del testo unico costituisce ormai, anche per i commercianti di
cose antiche o usate, un semplice illecito amministrativo, mentre la violazione
dell’obbligo di bollatura o vidimazione del medesimo registro, previsto
dall’art. 16 del relativo regolamento di esecuzione, continua ad essere reato;
che ” affermata la rilevanza della questione e dedotta l’impossibilità di
pervenire ad un’interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-bis del testo
unico, potendosi ritenere depenalizzate esclusivamente le violazioni
espressamente indicate dall’impugnato art. 221-bis, fra le quali non è compreso
l’art. 16 del regolamento di esecuzione ” la Corte rimettente (pur osservando
che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, secondo
valutazioni di politica criminale, quali comportamenti debbano essere puniti e
quali debbano essere la qualità e la misura della pena, col solo limite della
razionalità) ritiene quantomeno dubbia la legittimità costituzionale della
norma impugnata;
che, infatti, secondo la Cassazione, non sono ravvisabili ragioni
giustificatrici del fatto che la più grave violazione dell’obbligo principale
della tenuta dei registri delle operazioni giornalmente compiute, per effetto
delle successive norme di depenalizzazione intervenute nella materia, sia oggi
configurata e punita come un semplice illecito amministrativo, mentre la meno
grave violazione della previsione di una condotta meramente strumentale
all’adempimento di tale obbligo principale (quale la necessità che i registri
siano bollati e vidimati in ogni pagina dall’autorità di pubblica sicurezza)
continui invece ad essere qualificata come reato e punita con l’arresto o
l’ammenda.
Considerato che la Corte di cassazione muove dalla premessa di non potere
risolvere la questione sollevata “mediante un’interpretazione adeguatrice degli
artt. 221 e 221-bis del t.u.l.p.s., essendo indiscutibile che possono ritenersi
depenalizzate esclusivamente le violazioni espressamente indicate dall’art.
221-bis t.u.l.p.s. ” fra le quali non è compreso e non puo’, in via
interpretativa, ritenersi compreso l’art. 16 del regolamento di esecuzione al
t.u.l.p.s. ” mentre le violazioni delle altre disposizioni del medesimo
regolamento, tra cui appunto l’art. 16, sono previste come reato e punite con
l’arresto o con l’ammenda dall’art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s.”;
che a tale conclusione la Corte rimettente perviene dando esclusivo rilievo al
(pur significativo) dato letterale della mancata esplicita inclusione nella
norma impugnata della violazione delle modalità di tenuta del registro, e fonda
unicamente su di esso l’affermazione dell’impossibilità di giungere ad una
diversa interpretazione che sottragga la norma ai denunciati dubbi di
incostituzionalità;
che, pertanto, il giudice rimettente non ha ulteriormente proseguito
l’operazione ermeneutica, con la ricerca di una valutazione sistematica della
normativa in esame (avuto riguardo anche alla correlata previsione dell’art. 247
del regolamento) volta all’eventuale individuazione di una ricaduta degli
effetti della depenalizzazione della violazione dell’obbligo sancito dall’art.
128 del testo unico (qualificato dall’ordinanza “principale”) sul regime
sanzionatorio dell’accessoria norma del regolamento che (come ancora ivi
sottolineato) “prevede una condotta meramente strumentale all’adempimento
dell’obbligo principale”;
che il mancato integrale esperimento del percorso interpretativo (salvo l’esito
di esso, evidentemente rimesso alla decisione del giudice a quo) si risolve in
un vizio di inadeguata motivazione circa l’impossibilità di dare della norma
impugnata un’interpretazione conforme a Costituzione;
che, peraltro, la formulata richiesta di pronuncia additiva incidente sul
secondo comma dell’art. 221-bis del testo unico comporterebbe che ” in ragione
della differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al primo
comma ” questa Corte sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione
della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta (non costituzionalmente
vincolata) che viceversa, come tale, è rimessa alla discrezionalità del
legislatore (da ultimo, sentenza n. 144 del 2005 e ordinanza n. 262 del 2005);
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 221-bis, secondo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
inserito dall’art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma
della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

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