Lavoro pubblico privatizzato. Le controversie sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo – CASSAZIONE CIVILE, Seziomi Unite, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005
In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal
sistema di riparto di giurisdizione delineato dall’art. 63, comma primo, d.lgs.
n. 165 del 2001, risulta chiaramente che le controversie concernenti (secondo il
criterio del cosiddetto "petitum sostanziale" in base al quale non è
sufficiente la mera impugnazione dell’atto amministrativo) gli atti recanti le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle
amministrazioni ai sensi dell’art. 2, c. 1 dello stesso decreto – quali atti
presupposti (rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di
lavoro) nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di
interesse legittimo – spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo,
restando irrilevante la loro incidenza riflessa sugli atti di gestione di
diritto privato dei rapporti di lavoro, ai fini dell’attrazione alla
giurisdizione del giudice ordinario. (Sulla base del suddetto principio la S.C.
ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della
controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di organizzazioni
sindacali, di un regolamento della Regione Lazio, di attuazione della legge
regionale n. 25 del 1996, in materia di inquadramento del personale, che aveva
consentito il conferimento della qualifica dirigenziale a numerosi dipendenti).
CASSAZIONE CIVILE, Seziomi Unite,
Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005
(Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone))



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