In caso di omessa diagnosi di malformazioni al feto il risarcimento dei danni spetta anche al padre – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 20320 del 20/10/2005

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In
caso di omessa diagnosi di malformazioni al feto il risarcimento dei danni
spetta non solo alla madre ma anche al padre in quanto soggetto "protetto" dal
contratto con il medico. Lo ha stabilito la terza Sezione Civile della Corte di
Cassazione, che ha precisato che il risarcimento dei danni che costituiscono
conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo
all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla
madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo
l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in
contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in
ordine all’interruzione della gravidanza.

Per
la Suprema Corte, una volta sottratta alla madre la possibilità di scegliere a
causa dell’inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del
comportamento di quest’ultimo non puo’ ritenersi estraneo il padre, che deve
percio’ ritenersi tra i soggetti protetti dal contratto col medico e quindi tra
coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta puo’ qualificarsi
come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 20320 del 20/10/2005  


(Presidente:
Vittoria; Relatore: Purcaro)


Svolgimento
del processo

Con atto di
citazione notificato in data 17 luglio 1989, (…) e (…) convennero, davanti
al tribunale di Bergamo, gli (…), chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni, sulla base delle seguenti circostanze.

L’istante
(…), si era sottoposta, durante la gravidanza, a due accertamenti ecografici
presso l’ambulatorio dell’ospedale, alla ventunesima ed alla trentesima
settimana di gestazione, senza che venisse rilevata alcuna anomalia; invece, in
data 30 agosto 1987, era nato il piccolo (…), affetto da amelia dell’arto
inferiore sinistro, emimelia dell’arto inferiore destro, labiopalatoschisi e
malformazione alle mani.

L’errore del
ginecologo, relativo all’interpretazione del quadro morfologico ecografico,
aveva loro precluso il diritto di esercitare l’interruzione volontaria della
gravidanza, nell’ipotesi prevista dall’art. 6 lett. b) L. n. 194/1978, con
gravissime conseguenze sia psicologiche che patrimoniali.

In
particolare, gli attori dedussero un danno professionale alle rispettive
carriere, un irreparabile pregiudizio alla loro vita di relazione, un aggravio
di spese per il mantenimento del figlio, conseguente alla sua condizione
peculiare, oltre un fortissimo perturbamento, che precludeva loro di generare
altri figli.

L’ente
convenuto, costituitosi, eccepi’ che il presunto errore del medico non
comportava automaticamente il diritto all’interruzione della gravidanza e che,
comunque il diritto competeva esclusivamente alla madre e non al padre, al quale
non poteva essere riconosciuto alcun tipo di risarcimento.

Espletata
l’istruttoria del caso, il tribunale adito, con sentenza 1023/1995, ritenuto:

* sulla
scorta delle consulenze tecniche disposte in causa, l’errore dell’ecografista,
che non si era avveduto delle malformazioni e, conseguentemente, non aveva
informato la (…) della situazione;

* che non era
necessario accertare se dalla informazione sulle reali condizioni del feto
sarebbe derivato alla gestante un grave perturbamento psichico, in quanto la
mancata informazione aveva precluso il diritto in astratto di interrompere la
gravidanza;

* che anche
lo (…), in quanto padre, aveva subito un deterioramento della sua integrità
psicofisica, onde aveva anche egli diritto al risarcimento del danno; riconobbe,
a titolo di danno biologico, comprensivo del danno alla vita di relazione, del
pregiudizio arrecato alla carriera professionale dei genitori, nonchè del danno
alla sfera sessuale, la somma di lire 750.000.000 a ciascun genitore, oltre a
252.000.000 per spese future necessarie per il piccolo (…).

Avverso tale
sentenza gli (…) di Bergamo proposero appello.

La corte di
appello di Brescia, con sentenza depositata in data 20 luglio 2001, respinse il
gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Per la
cassazione della suindicata sentenza gli (…) hanno proposto ricorso, sulla
base tre motivi, cui hanno resistito con controricorso (…) e (…).

Entrambe le
parti hanno depositato memorie.


Motivi dalla
decisione

Con il primo
motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione artt. 2043, 1223,
2056 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 C.p.c.).

Assume che,
con riferimento alla lesione alla salute lamentata dallo (…), la sentenza
aveva riconosciuto la responsabilità dell’odierna ricorrente utilizzando la
categoria, di recente produzione giurisprudenziale, dei cd. danni riflessi,
richiamando ampi stralci della sentenza n. 12195/98 di questa Corte.

In questa
ottica, quindi, anche il marito, padre del nascituro, quale danneggiato di
riflesso, il cui equilibrio personale e familiare è stato indubbiamente leso,
era legittimato a richiedere il risarcimento del danno.

Peraltro,
cosi’ ragionando la corte distrettuale non solo aveva apoditticamente equiparato
la posizione dei due coniugi, dimenticando che l’unico interesse protetto
dall’art. 6 della legge n. 194/1978 è la salute della madre, ma non si era
neppure preoccupata di verificare quali fossero in concreto i danni
eventualmente subiti dal marito rifacendosi per la loro sussistenza a quanto
riferito dalla stessa (…) al C.t.u. e, per il loro ammontare, all’invocazione
del solo principio di equità, laddove proprio la giurisprudenza richiamata
dalla corte d’appello ritiene imprescindibile la rigorosa prova dell’esistenza
dei danni asseritamente subiti.

In realtà,
proprio nel caso di specie la teoria dei cd. danni riflessi manifesta i suoi
limiti risultando del tutto inidonea a fondare il giudizio di responsabilità
formulato dal giudice di appello.

Più
precisamente, in tanto si potrebbe ritenere responsabile della lesione patita
dallo (…) il medico che aveva errato la diagnosi (e dunque gli (…) ex art.
2049 c.c.), in quanto tale evento potesse essergli addebitato a titolo di colpa,
stante la possibilità di prevedere che dall’errore diagnostico sarebbe derivato
al marito della (…) il danno alla salute di cui aveva chiesto il risarcimento.

Il danno alla
salute lamentato dallo (…), infatti, non era configurabile come danno diretto
o primario, ma soltanto come conseguenza mediata della lesione di un diritto
altrui, per cui mettere in conto all’eventuale autore della lesione anche
l’ulteriore danno subito dallo (…), significava adottare un’inammissibile
valutazione allargata della colpa.

Tale
operazione, oltre a porsi in netto contrasto con i principi del nostro
ordinamento, ma era stata ripetutamente stigmatizzata dalla Consulta, la quale,
nella sentenza 27/10/94, n. 372, aveva definito il criterio della prevedibilità
come la "possibilità oggettiva per l’agente di prefigurarsi l’evento dannoso
nella sua totalità", e coerentemente aveva escluso l’ipotesi in esame
dall’ambito di tutela dell’art. 2043 c.c. proprio sul presupposto della mancanza
di tale requisito fondamentale della colpa.

Pertanto, pur
ipotizzando che i danni lamentati dallo (…) fossero casualmente riconducibili
all’errore diagnostico del medico, cio’ nondimeno lo stesso non era legittimato
ad agire nei confronti dell’ospedale per il risarcimento dei suddetti danni in
assenza di un valido criterio di imputazione che permettesse appunto di fondare
un giudizio di responsabilità anche nei suoi confronti.

Il motivo va
disatteso.

E’
indiscutibile che la sentenza impugnata, ai fini di pervenire alla condanna al
risarcimento dell’odierno ricorrente anche nei confronti del padre del piccolo
(…), si fonda, principalmente, sulle affermazioni di principio contenute nella
sentenza di questa Corte n. 12195 del 1998, secondo cui: "Il danno va
considerato causato dall’illecito (ai sensi dell’art. 1223 cod.civ.) quando, pur
non essendo conseguenza diretta ed immediata di questo ultimo, rientra pur
sempre nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.

Ne consegue
che, qualora l’imperizia del medico impedisca alla donna di esercitare il
proprio diritto all’aborto, e cio’ determini un danno alla salute della madre,
è ipotizzabile che da tale danno derivi un danno alla salute anche del marito",
e cio’ sotto il profilo del danno riflesso, dei prossimi congiunti.

Peraltro, se
quanto precede è esatto, occorre porre in luce come la giurisprudenza di questo
Supremo Collegio, in subiecta materia, abbia superato il precedente
orientamento, affermando, in primo luogo, con la sentenza n. 6735 del 10 maggio
2002, il principio secondo cui, in tema di responsabilità, del medico per
omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il
risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale
gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, "atteso il
complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul
fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo
alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della
gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a
causa dell’inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del
comportamento di quest’ultimo non puo’ ritenersi estraneo il padre, che deve
percio’ ritenersi tra i soggetti "protetti" dal contratto col medico e quindi
tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta puo’ qualificarsi
come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio".

La successiva
sentenza di questa Corte n. 14488 del 29 luglio 2004, dopo avere ribadito il
principio che la responsabilità del ginecologo deriva dall’inadempimento ad una
obbligazione di natura contrattuale (rilevare le condizioni del feto e formulare
la corrispondente diagnosi, impiegando in cio’ la diligenza e perizia
richieste), cosi’ prosegue: "L’inadempimento espone

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