Sui danni conseguenti ad una espropriazione illegittima può decidere il Giudice Amministrativo – CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 9 del 16/11/2005

Il
Giudice Amministrativo puo’ decidere le questioni di risarcimento dei danni in
materia di espropriazione illegittima da parte della Pubblica Amministrazione.
Lo ha stato stabilito il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, confermando
l’orientamento già espresso in precedenza in una precedente decisione. I danni
patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti soggettivi da parte della
pubblica amministrazione devono essere richiesti al giudice ordinario solo
quando sono la conseguenza di condotte materiali che non riguardano l’esercizio
di pubblici poteri. I comportamenti sono riconducibili all’esercizio delle
funzioni pubbliche anche quando si tratta di condotte poste in atto sulla base
di atti dichiarati successivamente illegittimi dalla giustizia amministrativa,
come nel caso in esame, nel quale una ditta aveva richiesto al Tar il
risarcimento dei danni causati dalla procedura espropriativa di alcuni suoi
terreni, risultata poi illegittima.

 


CONSIGLIO DI
STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 9 del 16/11/2005

Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria,

ha
pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi
riuniti in appello nn. 6, 7 e 8 del 2005, proposti:

1) n. 6/2005
R.G., proposto dall’A.N.A.S. s.p.a. (già Ente Nazionale per le Strade), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Flavio de Luca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale
Carso, n. 20,

C O N T R O

C.I.D. ”
CENTRO ITALIA DISTRIBUZIONE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Domenico Iaria e Mauro Montini, ed
elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere
Flaminio, n. 46 (pal. IV, sc. B),

E NEI
CONFRONTI DI

UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici
domicilia per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

SALINI
COSTRUTTORI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita,

PER
L’ANNULLAMENTO

della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, 5
marzo 2003, n. 857, resa tra le parti e non notificata;

2) n. 7/2005
R.G., proposto da C.I.D. ” CENTRO ITALIA DISTRIBUZIONE S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Vittorio
Chierroni e Mauro Montini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46,

C O N T R O

UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici
domicilia per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

A.N.A.S.
s.p.a. (già Ente Nazionale per le Strade), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Roberta Carta e Flavio De Luca
e presso la prima elettivamente domiciliata in Roma Piazza Mancini, n.4;

SALINI
COSTRUTTORI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita,

PER
L’ANNULLAMENTO

della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, 10
ottobre 2003, n. 5239, resa tra le parti e non notificata;

3) n. 8/2005
R.G., proposto da A.N.A.S. s.p.a. (già Ente Nazionale per le Strade), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Flavio de Luca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale
Carso, n. 20,

C O N T R O

C.I.D. ”
CENTRO ITALIA DISTRIBUZIONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Vittorio Chierroni, Domenico Iaria
e Mauro Montini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian
Marco Grez, in Roma, viale Flaminio, n. 46,

E NEI
CONFRONTI DI

UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona del Prefetto pro tempore, non
costituito,

SALINI
COSTRUTTORI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita,

PER
L’ANNULLAMENTO

della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, 10
ottobre 2003, n. 5239, resa tra le parti e non notificata.

Visti i
ricorsi in appello con i relativi allegati.

Visti gli
atti di costituzione in giudizio delle parti appellate.

Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Vista la
decisione della Sezione Quarta n. 1109 del 17 marzo 2005.

Visti gli
atti tutti della causa.

Relatore,
alla pubblica udienza del 16 maggio 2005, il Consigliere Consigliere Costantino
Salvatore.

Udito l’Avv.
Pirocchi su delega dell’Avv. De Luca, l’Avv. Chierroni per l’atto di appello
della C.I.D. nonchè, su delega dell’avv. Iaria, per la medesima C.I.D. in sede
di appello dell’ANAS (n. 6 del 2005).

Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I. La "C.I.D.
” CENTRO ITALIA DISTRIBUZIONE s.r.l.", con ricorso al Tribunale amministrativo
regionale per la Toscana (n. 298/2002), impugnava: il decreto del Prefetto di
Siena del 22 ottobre 2001 n. 5391 avente ad oggetto autorizzazione
all’occupazione d’urgenza di alcuni terreni tra i quali quelli della società
ricorrente; la disposizione n. 714/751 del 24 maggio 2001 e il provvedimento n.
1090 del 24 maggio 2001 a firma, rispettivamente, dell’Amministratore e del
Dirigente della Direzione Generale dell’ANAS, recanti l’approvazione del
progetto di variante per l’adeguamento a quattro corsie della strada di grande
comunicazione E-78; il verbale di consistenza ed immissione in possesso del 21
dicembre 2001; il decreto del Prefetto di Siena n. 5867 del 16 settembre 1998,
di occupazione d’urgenza dei terreni di sua proprietà. La società chiedeva,
altresi’, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima
occupazione dei terreni di proprietà, nonchè di quelli conseguenti
all’intervenuta irreversibile trasformazione dei medesimi, con conseguente
condanna delle Amministrazioni al pagamento delle somme dovute a titolo di
risarcimento dei danni, oltre ad interessi al tasso legale ed alla rivalutazione
monetaria dal giorno del fatto illecito e fino al soddisfo.

Con atto di
motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnativa anche alle delibere ed ai
seguenti provvedimenti: deliberazione n. 91/96 del 18 dicembre 1996 del
Consiglio di amministrazione dell’ANAS, recante l’approvazione del progetto dei
lavori di adeguamento a quattro corsie della S.G.C. E /78; provvedimento del 17
gennaio 1997 n. 172 recante approvazione del progetto redatto dal Compartimento
della viabilità di Firenze in data 22 gennaio 1996 n. 16194; nota del 17
gennaio 1997 n. 172; provvedimento del 6 agosto 1998 n. 2453/2534, avente ad
oggetto la nuova approvazione del progetto del 22 gennaio 1996.

Resistevano
al ricorso l’Ente Nazionale per le Strade e l’Ufficio territoriale del Governo
di Siena.

Con sentenza
n. 857 del 5 marzo 2003 il T.A.R. riteneva fondati il primo motivo del ricorso
introduttivo ed il primo motivo aggiunto, con cui la ricorrente aveva dedotto la
violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per omessa
comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’approvazione del
progetto dell’opera pubblica, nonchè il secondo motivo del ricorso introduttivo
ed il secondo motivo aggiunto, con i quali era stata dedotta la violazione
dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 del 1865, per difetto di
motivazione sulle ragioni della proroga dell’occupazione d’urgenza e, pertanto,
accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati in
relazione alla posizione soggettiva della ricorrente.

Quanto alla
domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale ne riconosceva la fondatezza e
disponeva apposita verificazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3, decreto
legislativo 31 marzo 1988, n. 80, come sostituito dall’art. 7 legge 21 luglio
2000, n. 205, e dell’art. 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
affidandone l’incarico al Direttore dell’Agenzia del Territorio competente, con
il compio di provvedere: 1) alla determinazione della superficie complessiva dei
terreni occupati dall’ANAS; b) alla stima del valore di mercato dei medesimi, in
relazione alla loro destinazione urbanistica; c) alla stima del valore di
mercato del lotto residuo.

Eseguita la
verificazione, il TAR, con sentenza n. 5239 del 10 ottobre 2003, disponeva
quanto segue:

"a) l’ente
nazionale delle strade dovrà corrispondere alla società ricorrente la somma di
30.000 (trentamila) euro, a titolo di risarcimento per la perdita definitiva del
bene;

b) sulla
somma liquidata

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