E’ reato fare tatuaggi ai minori senza il consenso dei genitori – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 45345 del 14/12/2005
Chi
pratica un tatuaggio ad un soggetto minorenne deve accertarsi che i genitori
abbiano dato il proprio consenso. In caso contrario rischia una condanna per
lesioni volontarie. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di
Cassazione confermando la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva
condannato per il reato di lesioni volontarie semplici la titolare di un
esercizio commerciale nel quale era stato eseguito un tatuaggio ad una ragazzina
minorenne, la quale aveva riportato una alterazione della cute. Secondo la
Suprema Corte i giudici di merito hanno correttamente valutato le circostanze di
fatto, ritenendo necessario il preventivo consenso degli esercenti la potestà
genitoriale per eseguire il tatuaggio
CASSAZIONE
PENALE, Sezione V, Sentenza n. 45345 del 14/12/2005
(Presidente:
R.L. Calabrese; Relatore: P. Dubolino)
CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
QUINTA
SEZIONE PENALE
SENTENZA
RILEVATO IN
FATTO:
Che con
l’impugnata sentenza, in conferma, per quanto qui interessa, di quella di primo
grado pronunciata dal Tribunale di Torino il 16 luglio 2002, la Corte di Appello
di Torino ritenne V. C. responsabile del delitto di lesionivolontarie semplici
in danno della minore D. R. G., per avere, in assenza di valido consenso da
parte degli esercenti la potestà genitoriale, eseguito sul corpo della medesima
un tatuaggio permanente della lunghezza di circa quattro centimetri;
Che, a
sostegno di tale decisione, ritenne la Corte di Appello, in sintesi, che:
– non vi
fosse ragione di dubitare, alla stregua di quanto riferito dalla persona offesa
e dai testi S. e P., nè del fatto che il tatuaggio fosse stato eseguito
dall’imputata, nonostante la negativa di quest’ultima, nè che la stessa fosse
stata messa al corrente della mancanza di un preventivo consenso da parte degli
esercenti la potestà genitoriale sulla minore;
b) nel fatto
appariva riscontrabile il contestato reato di lesioni, atteso l’esito
dell’espletata perizia medico – legale secondo cui il tatuaggio aveva prodotto
un’alterazione della funzione protettiva della cute, comportante, per la sua
eliminazione, la necessità di un intervento terapeutico, sia pure di modesta
consistenza;
– che avverso
la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputata, denunciando:
1) erronea
applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta qualificabilità del
tatuaggio come lesione produttrice di malattia in senso tecnico – giuridico,
sull’assunto, nell’essenziale, che la riscontrata alterazione funzionale della
cute non avrebbe raggiunto la necessaria connotazione dell’ "apprezzabilità",
quale richiesta dai più recenti orientamenti della giurisprudenza e della
dottrina, dovendosi al riguardo respingere il concetto secondo cui detta
connotazione coinciderebbe con quella della mera percettibilità;
2) mancanza e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità,
nonostante le pur riscontrate incongruenze e contraddizioni, di quanto
dichiarato dalla persona offesa e dai testi P. e S., essendosi per converso
indebitamente svalutate le deposizioni dei testi a difesa T. e B., dalle quali
emergeva che, all’epoca del fatto, l’esercizio commerciale dell’imputata, in cui
questa avrebbe eseguito il tatuaggio, era chiuso per ferie;
CONSIDERATO
IN DIRITTO:
Che va
anzitutto confutato l’assunto secondo cui la più recente giurisprudenza di
questa Corte, nel qualificare come "malattia", ai fini della configurabilità
del reato di lesioni, una "apprezzabile riduzione di funzionalità" della parte
del corpo interessata (in tal senso, in particolare, come ricordato anche nel
ricorso, Cass. IV, 14 novembre – 9 dicembre 1996 n.10643, p.c. in proc.
Franciolini, RV 207339, e Cass. V, 15 ottobre 1998 – 19 gennaio 1999 n.714,
Rocca, RV 212156), abbia inteso escludere dall’ambito della rilevanza penale, in
contrasto con quanto più volte affermato in precedenza (ved., ad es., Cass. I,
3 marzo – 8 ottobre 1976 n.9480, Marchetti, RV 134481; Cass. V, 14 novembre 1979
– 22 febbraio 1980 n.2650, Miscia, RV 144460; Cass. V, 3 novembre 1992 – 1
febbraio 1993 n.839, Lucacci, RV 193488), tutti i fatti lesivi di modesta
entità quali le ecchimosi, i graffi, le scalfitture, le abrasioni etc.;
assunto, questo, che non appare, in realtà, desumibile dalle richiamate
sentenza Franciolini e Rocca, atteso che la prima si è limitata ad escludere,
sulla base dell’enunciato, principio, che costituisse lesione una riscontrata "asimmetricità
delle mammelle e dei capezzoli" di un soggetto di sesso femminile, conseguita ad
un intervento chirurgico al seno, osservando che il danno lamentato consisteva
in un "indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della
cute", per cui non poteva assumere rilevanza penale, poichè "l’unico
inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che
riguarda il viso"; la seconda ha addirittura escluso che alla riduzione
apprezzabile di funzionalità debba necessariamente accompagnarsi una
qualsivoglia lesione anatomica, per giungere, quindi, ad affermare che
costituivano lesioni delle semplici "difficoltà respiratorie, durate alcuni
minuti, a seguito di stretta al collo e scuotimento della vittima";
– che, cio’
premesso, avendo nella specie ritenuto il giudice di merito con apprezzamento di
fatto incensurabile in questa sede in quanto basato sulle non contestate
risultanze della espletata perizia medico – legale, che il tatuaggio cui era
stata sottoposta la D. R. aveva prodotto una alterazione delle funzioni
sensoriali e protettive della cute, non vi è spazio, in questa sede, per la
distinzione tra apprezzabilità e semplice percettibilità della lesione, nulla
rilevando che, come sottolineato nel ricorso, lo stesso perito aveva definito
come "assai tenue e localizzata" la suddetta alterazione;
– che,
pertanto, il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento;
– che, quanto
al secondo motivo, lo stesso appare addirittura inammissibile, siccome
chiaramente volto, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione, da parte di
questa Corte, delle risultanze processuali già vagliate, con adeguato e non
manifestamente illogico esame critico, da parte della corte territoriale la
quale non ha mancato, in particolare, di prendere in considerazione, fornendone
plausibile spiegazione, le divergenze riscontrate nella dichiarazioni della
persona offesa e dei testi di accusa, come pure di valutare quelle dei testi a
difesa, spiegando, tra l’altro, a proposito di queste ultime, come tali testi,
anche a prescindere da ogni ipotesi di mendacio, ben avrebbero potuto mal
ricordare, trattandosi di circostanza risalente a circa tre anni prima, quale
fosse stato l’esatto periodo di chiusura per ferie dell’esercizio commerciale
dell’imputata e come nessuna decisiva rilevanza potesse attribuirsi al fatto che
la prima fattura emessa dall’imputata dopo la fine del periodo feriale recasse
la data del 15 settembre 1999, nulla escludendo che l’esercizio fosse stato
riaperto, senza che si desse luogo ad emissione di fatture, in epoca precedente;
il che non significa, come sostenuto invece nel ricorso, aver dato indebito
rilievo a mere congetture, non potendosi certo qualificare come "mera
congettura" la riscontrata inidoneità di una determinata risultanza a porsi
come elemento insuperabilmente ostativo alla credibilità della tesi di accusa,
quando questa sia sostenuta da altre e credibili risultanze (si veda, in
proposito, quanto già affermato da questa Corte con sentenza della Sez. I, 2 –
24 marzo 1992 n.3424, Di Palma, RV 189683, secondo cui:
"Il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della
formazione e della motivazione del proprio convincimento, è da considerare
certamente vietato quanto, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia
costruire una prova positiva di consapevolezza; non puo’, invece, ritenersi
vietato quando, in presenza di elementi di per sè idonei a dimostrare la
colpevolezza, ne vangano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l’idoneità
a neutralizzare la valenza dei primi. In tal caso, infatti, il giudice
(analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorchè egli deve
valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a
prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi
alternative atte ad escludere la detta idoneità. Solo la irragionevolezza e la
conseguente implausibilità di tali ipotesi, quindi, e non il semplie fatto
della loro prospettazione a sostegno dell’ << iter motivazionale>> seguito dal
giudice, puo’ dare luogo a censura in sede di legittimità");
– che,
conclusivamente, il ricorso non puo’, quindi, che essere rigettato, con le
conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Cosi’ deciso
in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositata in
Cancelleria il 14 dicembre 2005.



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