Diritto di accesso. Occorre un interesse attuale a conoscere gli atti del procedimento – TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 12985 del 05/12/2005
L’accesso agli atti della pubblica amministrazione non è consentito in tutti i
casi, ma solo quando vi sia un interesse attuale. Con questa affermazione di
principio Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso
della STAR s.p.a . e della Mellin s.p.a. contro l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato alla quale le due società avevano chiesto di poter
conoscere le informazioni raccolte dall’Antitrust per accertare l’esistenza di
un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della produzione e della
commercializzazione del latte per l’infanzia. Secondo i giudici amministrativi
il ricorso è infondato in quanto manca da parte delle ricorrenti un interesse
attuale a conoscere gli atti del procedimento che le ha interessate, trattandosi
di documenti che per espressa dichiarazione dell’Authority non verranno
utilizzati nei loro confronti; inoltre il diritto di difesa delle due società
non è stato leso dal diniego dell’accesso agli atti per la mancanza di un
pregiudizio riconducibile all’impiego di questi documenti.
TAR LAZIO,
Sezione I, Sentenza n. 12985 del 05/12/2005
PASQUALE DE
LISE, PRESIDENTE;
ANTONINO SAVO
AMODIO, CONSIGLIERE;
CARLO MODICA
DE MOHAC, RELATORE;
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z
A
sul ricorso
n. reg. gen. 6561-2005, proposto dalle società STAR S.P.A. e MELLIN S.P.A. in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli
Avv.ti prof. Alberto Mazzoni, prof. Gian Michele Roberti e Filippo Lattanzi,
unitamente ai quali eleggono domicilio presso lo studio Satta & Associati, in
Roma, Via G.P. da Palestrina n.47;
contro
l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede,
in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
per
l’annullamento
della nota
prot. 20880/2005 del 7.6.2005, con la quale è stata rigettata l’istanza di
accesso ai documenti di cui al procedimento I/623, formulata dalle società STAR
S.P.A. e MELLIN S.P.A.;
e per il
consequenziale accertamento
del loro
diritto all’ottenimento dell’ordine giudiziale di esibizione dei documenti
indicati nella istanza di accesso in data 24.5.2005.
Visti gli
atti depositati dal ricorrente;
visti gli
atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
visti gli
atti tutti della causa;
designato
relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;
uditi, alla
pubblica udienza del 12 ottobre 2005 gli Avv.ti G.M. Roberti e F. Lattanzi per
le Società ricorrenti.
ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
In data
8.7.2004 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi
semplicemente: "Autorità") avviava un’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della
L. n.287/1990, nei confronti di quindici società, tra cui le odierne
ricorrenti, al fine di accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della
concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di latte per
l’infanzia, in violazione dell’art.81 del Trattato UE.
Nel corso
dell’istruttoria, l’Autorità chiedeva alle imprese interessate alcune
informazioni (tra cui costi di produzione e peso percentuale delle varie
categorie di costi sul costo totale; prezzi medi praticati e relativi aumenti;
margini realizzati distintamente per canale distributivo, nonchè quote di
mercato) relativamente alla produzione di latti di partenza, proseguimento e
speciali nel periodo corrente dal 2000 alla fine del primo semestre del 2004.
Tali
informazioni avrebbero dovuto essere fornite dalle parti compilando alcune
tabelle secondo un fac-simile predisposto dall’Autorità.
Le imprese
interpellate rispondevano fornendo i dati richiesti, e al contempo chiedendo
tutte – ivi comprese le odierne ricorrenti – che i medesimi dati rimanessero
strettamente confidenziali, trattandosi di dati altamente sensibili.
Con nota prot.
n.16740/05 del 12.4.2005, l’Autorità comunicava alle società sottoposte al
procedimento le risultanze istruttorie (CRI), affermando che era risultata
provata l’esistenza di un’intesa avente ad oggetto la omogeneizzazione delle
politiche commerciali di alcune imprese fra le quali sono annoverate le
ricorrenti.
Conseguentemente queste ultime formulavano una richiesta volta ad accedere ai
dati trasmessi dalle singole imprese all’Autorità.
In
particolare, con istanza del 24.5.2005, le ricorrenti chiedevano di potere
accedere ” per ciascuna impresa e ciascuna tipologia di latte, nonchè, ove
possibile, per ciascun marchio, con riferimento a periodo 2000-2004 – ai dati
relativi a:
– prezzi di
cessione per canale;
– prezzi
consigliati per canale;
– costi
ripartiti secondo la classificazione adottata dall’Autorità nelle proprie
richieste di informazioni;
– prezzi di
vendita al pubblico nei principali Paesi europei.
Con nota del
7.7.2005 l’Autorità comunicava alle società istanti di non poter accogliere
l’istanza di accesso, trattandosi di dati da mantenere "riservati" per espressa
richiesta delle imprese interessate.
Avverso tale
provvedimento di diniego, le ricorrenti hanno proposto il ricorso indicato in
epigrafe, con cui chiedono che il Tribunale Amministrativo del Lazio emani un
ordine giudiziale di esibizione della documentazione richiesta.
Ritualmente
costituitasi, con memoria depositata in data 1.10.2005 l’Autorità ha eccepito
l’infondatezza del ricorso, deducendo – fra l’altro – che i dati richiesti,
coperti da "segreto commerciale", sono comunque irrilevanti a fini difensivi
posto che non sono stati considerati come prove del comportamento censurato; e
che pertanto la loro conoscenza non è necessaria per confutare gli addebiti.
All’udienza
camerale del 12.10.2005, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito
nelle rispettive richieste ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso
è infondato.
Con unico
articolato motivo di gravame le ricorrenti lamentano violazione e falsa
applicazione dell’art. 14, comma 3, della L. n. 287 del 1990 e dell’art.13 del
DPR n. 217 del 1998, nonchè eccesso di potere per insufficienza di motivazione,
deducendo:
– che
l’esercizio del diritto di difesa avverso provvedimenti sanzionatori comporta la
visionabilità da parte dell’incolpato (id est: di chi sia chiamato a rispondere
delle contestazioni) di tutti gli atti del procedimento che hanno condotto alla
formulazione del c.d "atto di incolpazione" (o di accusa) e/o alla comminazione
del provvedimento sanzionatorio;
– che in
forza di tale principio esse (ricorrenti), nell’esercizio e per il corretto e
pieno esercizio del suo diritto di difesa, ha titolo ad accedere anche a dati
che pur non essendo menzionati nel provvedimento, abbiano contribuito alla sua
adozione;
– e che
pertanto illegittimamente l’Amministrazione ha negato loro accesso ai dati
richiesti.
La doglianza
non merita accoglimento.
1.1. La tesi
secondo cui gli atti che conducono alla formulazione dell’atto di incolpazione
e/o alla comminazione del provvedimento sanzionatorio debbano essere
consultabili da chi sia chiamato a difendersi, è perfettamente condivisibile:
è infatti evidenti che impedire la visione di tali atti significa comprimere il
diritto di difesa, che è un diritto fondamentale, garantito sia dalla
Costituzione italiana e dall’ordinamento dell’UE, sia dal diritto
internazionale.
Ed al
riguardo, non resta che confermare e richiamare quanto già affermato dalla
Sezione nella sentenza n. 12107/05; e cioè:
– che
"l’affermazione di principio secondo cui l’esercizio del diritto di difesa,
avverso provvedimenti sanzionatori, comporta anche la visionabilità (rectius:
consultabilità e riproducibilità) da parte dell’incolpato (id est: di chi sia
chiamato a rispondere delle contestazioni) degli atti del procedimento che hanno
condotto alla formulazione del c.d. "atto di incolpazione" o dell’atto di accusa
e/o alla comminazione del provvedimento sanzionatorio, non puo’ che essere
condivisa"; e cio’ in quanto " se cosi’ non fosse, la concreta facoltà di
difendersi subirebbe (e potrebbe subire) una sostanziale ed arbitraria
menomazione";
– che da
quanto rilevato "deriva ulteriormente, in ultima analisi, il principio secondo
cui in caso di conflitto fra ‘poterè di mantenere il segreto d’ufficio e
‘diritto’ di difesa – nel caso in cui, cioè, sia
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