Diritto d’autore e riproduzioni illecite di supporti multimediali – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 47164 del 23/12/2005

Le Sezioni Unite hanno precisato che nel vigore
della legge 18 agosto 2000 n. 248, e sino alla entrata in vigore del d.lgs. 9
aprile 2003 n. 68, la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non
costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dagli artt.
171-171 octies legge 22 aprile 1941 n. 633, integrava solo l’illecito
amministrativo di cui all’art. 16 della stessa legge, anche se l’acquisto fosse
destinato al commercio, non concorrendo tale disposizione, in virtù del
principio di specialità previsto dall’art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689, con
l’art. 648 c.p. che punisce lo stesso fatto.
Relativamente ai comportamenti posti in essere successivamente all’entrata in
vigore del d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l’art. 16 della legge
n. 248 del 2000 (art. 41) e l’ha sostituito con il nuovo testo dell’art. 174 ter
legge n. 633 del 1941 (art. 28), la Suprema Corte ha affermato che puo’
configurarsi il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art.
171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, quando l’agente, oltre ad acquistare
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, mentre puo’
configurarsi l’illecito meramente amministrativo previsto dall’art. 174 ter
legge n. 633 del 1941 quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso
esclusivamente personale.
Situazione questa che, ad avviso delle Sezioni Unite, non sarebbe mutata con il
decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80,
cosi’ che l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le
offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di proprietà intellettuale, è punito con la sanzione
amministrativa fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del citato
decreto n. 35. In tal caso, l’illecito amministrativo previsto dall’art. 174 ter
della legge n. 633 del 1941 si pone in rapporto di specialità anche con la
contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p., sempre che l’acquisto non sia
destinato all’immissione in commercio dei supporti illecitamente prodotti.

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 47164 del 23/12/2005

(Presidente U. Papadia , Relatore A. Nappi)


 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Angelo M. impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la
dichiarazione di colpevolezza in ordine ai delitti, accertati il 19 maggio 2001,
di ricettazione e di illecita detenzione per la vendita di supporti informatici
e audiovisivi sprovvisti del marchio S.I.A.E. Propone due motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale,
lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano ritenuto ammissibile il
concorso tra il delitto di ricettazione e il delitto previsto dall’art. 171-ter
della legge n. 633 del 1941.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’ingiustificato diniego delle
circostanze attenuanti generiche, peraltro già riconosciute dai giudici del
merito.

Su richiesta della Seconda sezione penale di questa Corte il ricorso è stato
rimesso alle Sezioni unite, per la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza
sull’ammissibilità del concorso tra i due delitti contestati ad Angelo M.. E le
prospettive di risoluzione del contrasto sono state illustrate altresi’ in una
memoria della persona offesa S.I.A.E., depositata a norma dell’art. 90 c.p.p..

Secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, infatti, “sussiste concorso
tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art.171-ter della legge 22
aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni quando l’agente, oltre ad
acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di
commercializzazione, configurandosi l’illecito meramente amministrativo previsto
dall’art. 16 della legge 18 agosto 2000 n. 248 (peraltro poi abrogato dall’art.
41, comma quarto, del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68), soltanto quando, trattandosi
di acquisto, questo sia stato effettuato ad uso esclusivamente personale”
(Cass., sez. III, 16 aprile 2004, Ambrogi, m. 229118).

Prevale, invece, nella giurisprudenza di questa Corte un opposto orientamento,
che esclude il concorso tra il delitto di ricettazione e il delitto previsto
dall’art. 171-ter legge n. 633 del 1941, ma sulla base di giustificazioni non
concordanti, perchè argomentate talora con un confronto diretto tra le due
fattispecie, tal altra con il confronto tra la fattispecie prevista dall’art.
648 c.p. e la fattispecie di illecito amministrativo prevista dal sopravvenuto
art. 16 della legge n. 248 del 2000.

In una recente decisione si è affermato, in particolare, che “in tema di tutela
del diritto d’autore, la condotta di detenzione per la vendita o del commercio
di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, punita dall’art. 171-ter della
legge 22 aprile 1941 n. 633, non concorre con il reato di ricettazione, di cui
all’art. 648 c.p., atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di
continenza in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi
costitutivi della norma introdotta dalla legge n. 633, che descrive più
specificamente condotte già ricomprese, sul piano astratto, nella prima, con la
quale si pone in rapporto di specialità. Più in particolare entrambe le norme
presuppongono la commissione di un delitto, l’esistenza di un bene che ne
costituisce il provento, la detenzione del bene illecito, il fine di profitto,
la condizione negativa del non avere l’agente concorso nel reato presupposto, e
presentano omogeneità dell’interesse tutelato, individuato nella repressione
del traffico di cose che costituiscono il provento della commissione di reati”
(Cass., sez. III, 23 settembre 2004, Gueye, m. 230172).

Secondo altre decisioni, invece, “la condotta di chi acquista supporti
audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni legali, se non costituisce concorso in uno dei reati previsti dagli
artt. 171 ” 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633, integra l’illecito
amministrativo di cui all’art. 16 legge 18 agosto 2000, n. 248, che in virtù
del principio di specialità previsto dall’art. 9 legge 24 novembre 1981, n.
689, prevale sulla disposizione penale che punisce lo stesso fatto” (Cass., sez.
II, 3 marzo 2005, Riccio, m. 231322; conf.: Cass., sez. II, 10 marzo 2005,
Zinna, m. 231774, Cass., sez. II, 8 febbraio 2005, Ndaw, m. 230792, Cass., sez.
II, 19 gennaio 2005, Abate, m. 230730, Cass., sez. II, 18 gennaio 2005, Mbengue,
m. 230699). Sicchè “in materia di diritto d’autore, dopo le modifiche
introdotte con la legge 18 agosto 2000 n. 248 alla disciplina di cui alla legge
22 aprile 1941 n. 633, anche l’acquirente a fini di commercio di supporti non
conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d’autore non risponde del
delitto di ricettazione” (Cass., sez. II, 4 maggio 2005, Volpe, m. 231518).

2. Il contrasto segnalato dalla Seconda sezione penale di questa Corte ha dunque
una duplice prospettiva.

Attiene per un verso all’ammissibilità del concorso delle condotte di acquisto
e ricezione previste dall’art. 648 c.p. con le condotte di detenzione e
immissione in commercio previste dall’art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633.
Attiene per altro verso al rapporto tra la fattispecie prevista dall’art. 648
c.p. e la fattispecie di illecito amministrativo prevista dal sopravvenuto art.
16 della legge n. 248 del 2000.

E le due prospettive vanno esaminate distintamente, anche perchè la seconda
pone problemi ulteriori, di diritto intertemporale, che ne accrescono la
complessità.

2.1- L’ammissibilità del concorso delle condotte di acquisto o ricezione
previste dall’art. 648 c.p. con le condotte di detenzione e immissione in
commercio previste dall’art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633, è stata
negata del tutto isolatamente dalla recente Cass., sez. III, 23 settembre 2004,
Gueye, m. 230172.

Nella giurisprudenza di questa Corte infatti è sostanzialmente indiscusso ormai
che non v’è rapporto di specialità tra le condotte di ricezione o di acquisto
previste dall’art. 648 c.p. e le condotte di detenzione o di immissione in
circolazione previste da altre fattispecie incriminatrici. S’era dubitato un
tempo dell’ammissibilità del concorso del delitto previsto dall’art. 648 c.p.
con il delitto previsto dall’art. 474 c.p. (introduzione nel territorio dello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Ma il conseguente contrasto di
giurisprudenza era stato risolto da queste Sezioni unite nel senso
dell’ammissibilità del concorso, soprattutto in base al rilievo che la condotta
di illecita immissione in circolazione puo’ essere realizzata anche da chi,
essendo in buona fede al momento della ricezione del prodotto contraffatto, si
induca poi a cederlo ad altri con la sopravvenuta consapevolezza della
contraffazione. Sicchè la responsabilità per l’immissione in circolazione puo’
essere addebitata anche a chi non debba rispondere nè di concorso nella
contraffazione nè di ricettazione (Cass., sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, m.
218771). E a questa decisione, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva
in tema di rapporti tra gli art. 474 e 648 c.p. (Cass., sez. II, 12 febbraio
2003, Fall Cheick, m. 223692, Cass., sez. II, 20 gennaio 2003, Corneti, m.
223902, Cass., sez. II, 7 febbraio 2003, Alberino, m. 224631), si è sempre
richiamata anche la giurisprudenza sulla legge 22 aprile 1941, n. 633, e sulle
sue reiterate modificazioni, che pure già in precedenza aveva sempre ammesso il
concorso tra le condotte di immissione in circolazione punite da questa legge e
il delitto di ricettazione (Cass., sez. II, 17 novembre 1992, Di Sano, m.
193158, Cass., sez. II, 18 febbraio 1992, Rocchetti, m. 189676, Cass., sez. II,
12 gennaio 1989, Dell’Armi, m. 181300, Cass., sez. II, 24 novembre 1987, Cuomo,
m. 179083, Cass., sez. II, 13 novembre 1986, Brancaccio, m. 175204, Cass., sez.
II, 26 maggio 1986, Contino, m. 174385, Cass., sez. II, 8 giugno 1983, Colucci,
m. 161481).

In realtà l’applicazione del principio di specialità, previsto dall’art. 15
c.p., impone senza dubbio di ammettere il concorso tra le condotte di ricezione
(art. 648 c.p.) e quelle di immissione in circolazione (art. 171-ter legge 22
aprile 1941, n. 633), perchè le fattispecie sono indiscutibilmente diverse dal
punto di vista strutturale.

Vero è che, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, anche nel
caso di diversità strutturale delle fattispecie, il rapporto di consunzione o
di assorbimento, cui alluderebbe l’ultimo inciso dell’art. 15 c.p. quale
applicazione sostanziale del principio processuale del ne bis in idem,
richiederebbe di considerare solo apparente il concorso tra due norme relative a
un medesimo quadro di vita sociale, quando la commissione di un reato comporti,
secondo l’id quod plerumque accidit, anche la commissione dell’altro e una delle
fattispecie esaurisca compiutamente l’intero disvalore del fatto. Sicchè il
concorso dovrebbe escludersi non solo quando la commissione di un reato comporti
necessariamente la consumazione anche dell’altro, ma altresi’ quando sia solo
ricorrente la consumazione di entrambi i reati in un contesto sociale unitario.
E percio’ potrebbe ritenersi che l’immissione in commercio dei supporti
informatici illecitamente prodotti includa anche il disvalore della precedente
condotta di acquisto dei supporti, come certamente include il disvalore della
loro produzione.

Tuttavia i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento
normativo, perchè l’inciso finale dell’art. 15 c.p. allude evidentemente alle
clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga
al principio di specialità, prevedono, si’, talora l’applicazione della norma
generale, anzichè di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si
riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili. E infatti è
appunto un’esplicita clausola normativa di riserva a escludere il concorso tra
le condotte di produzione e di immissione in circolazione dei supporti
illecitamente prodotti.

Inoltre i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione
richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità,
in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perchè fanno
dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di
una norma penale.

Come è stato ben chiarito, in realtà, un’esigenza di determinatezza e
tassatività si pone anche con riferimento “all’ordinamento penale
complessivamente considerato”, perchè un’incertezza incompatibile con il
principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per
stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben determinate, siano
applicabili.

E’ vero che anche il criterio di specialità, in particolare nei casi di
specialità per aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella selezione
degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie.
Ma questa operazione di selezione rimane pur sempre nei limiti di un’attività
interpretativa, che costringe nell’ambito degli elementi strutturali delle
fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anzichè
rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri
di assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi
certi, appunto perchè dichiaratamente prescindono dalla struttura delle
fattispecie.

Si deve percio’ ribadire che è ammissibile il concorso delle condotte di
acquisto o ricezione punite dall’art. 648 c.p. con le successive condotte di
immissione in commercio punite dall’art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633.

2.2- Il contrasto di giurisprudenza circa i limiti di applicabilità della
fattispecie di illecito amministrativo prevista dall’art. 16 della legge n. 248
del 2000 presuppone, del resto, che in astratto possano appunto concorrere le
fattispecie di acquisto o ricezione previste dall’art. 648 c.p. e la fattispecie
di successiva immissione in commercio prevista dall’art. 171-ter legge 22 aprile
1941, n. 633.

L’art. 16 della legge n. 248 del 2000 prevede infatti che chiunque “acquista o
noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non

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