Ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di appello – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere una
questione di massima di particolare importanza in tema di ripartizione
dell’onere probatorio in fase di gravame, escludono che l’onere dell’appellante
debba essere individuato con esclusivo e retrospettivo riferimento alla
posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se
in quel giudizio l’appellante aveva assunto la qualità di convenuto, il suo
onere probatorio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase di gravame,
quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere
dall’attore. Al contrario, le Sezioni Unite affermano che, essendo l’appellante
tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse
alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è
richiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l’appello da lui
proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere respinto, con
conseguenziale conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che
sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 28498
del 23/12/2005 (Presidente e Relatore V. Carbone)



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