Elezioni comunali, il procedimento può essere invalidato solo impugnando l’atto finale – CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 10 del 24/11/2005
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In
materia elettorale il procedimento per le elezioni comunali puo’ essere
invalidato solo impugnando l’atto finale, e non prima che si giunga alla
proclamazione degli eletti. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in adunanza
plenaria che ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla più recente
giurisprudenza in materia, che gli atti riguardanti il procedimento elettorale
dei consigli comunali non sono impugnabili prima che si arrivi alla
proclamazione degli eletti. I Supremi Giudici Amministrativi hanno infatti
chiarito che in base alla legge per impugnare gli atti preparatori delle
operazioni elettorali comunali occorre attendere l’atto finale dell’elezione; il
termine di trenta giorni per l’impugnazione inizierà poi a decorrere dalla
proclamazione e non dal compimento del singolo atto del quale si vuole far
dichiarare l’eventuale irregolarità.
CONSIGLIO DI
STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 10 del 24/11/2005
IL CONSIGLIO
DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(ADUNANZA
PLENARIA)
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso
in appello n. 11/2005 dell’Adunanza Plenaria (n. 1127/2002 del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana), proposto da S. S.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cittadino e Andrea Scuderi, ed
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Antonio Giuffrida,
via Gregorio VII, n. 396;
contro
il COMUNE DI
MISTERBIANCO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Barone, domiciliato per legge presso la Segreteria del Consiglio di
Stato;
il MINISTERO
DELL’INTERNO, la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CATANIA e l’UFFICIO
CENTRALE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
MISTERBIANCO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, negli uffici delle
quali sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei
confronti di
C. A.,
rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Paterniti La Via, domiciliata per legge
presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
P. O.,
rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ D’Alessandro, domiciliato per legge
presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
P. C.,
PRESENTATORI DELLE LISTE N. 3 E N. 12 CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI
ELETTORALI, L. M., B. S. N., L. A., M. A., G. N., D. S., L. P. M., D. F., L. G.,
B. A., T. F., R. G., S. A., G. G., G. G., F. N., G. A., C. C., M. M., P. P., P.
O., S. C., A. N., F. P., M. G., B. L., D. P. V., R. D., R. M., B. M. A., L. B.,
G. F., G. E. C., L. M. S., A. A., L.G. e C. N., non costituiti in giudizio;
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, n. 1386 del 31
luglio 2002;
Visto il
ricorso in appello;
visti gli
atti di costituzione in giudizio del Comune di Misterbianco, del Ministero
dell’interno, della Commissione Elettorale Circondariale di Catania e
dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Misterbianco, nonchè di Caruso Carmela e di Pellegrino Orazio;
vista
l’ordinanza n. 202/2005, in data 11 aprile 2005, del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, con cui la causa è stata rimessa
all’esame dell’Adunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato;
viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
relatore alla
pubblica udienza del 14 novembre 2005 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi,
per le parti, gli avvocati Cittadino, Scuderi, Barone, Paterniti La Via,
D’Alessandro;
visti gli
atti tutti della causa;
ritenuto e
considerato quanto segue:
FATTO
Con ricorso
al T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania, depositato il 1º luglio 2002,
l’ing. S. S., quale candidato alle elezioni alla carica di Sindaco del Comune di
Misterbianco e quale cittadino elettore del medesimo Comune, ha chiesto
l’annullamento delle operazioni elettorali conclusesi con l’atto di
proclamazione a Sindaco della signora A.C., in data 1º giugno 2002, e con l’atto
di proclamazione dei trenta consiglieri, in data 24 giugno 2002.
Il ricorrente
lamentava, in particolare, l’illegittima partecipazione alla competizione
elettorale della lista denominata "UDEUR", per la mancata sottoscrizione
dell’autenticazione delle firme dei 498 elettori presentatori, e delle liste
denominate "Insieme per Misterbianco" e "Movimento Italiano Democratico", per la
mancanza del numero minimo di 400 firme valide di presentatori, in quanto molte
delle firme stesse sarebbero false, essendo state apposte da persone diverse da
quelle identificate in sede di autenticazione.
Con sentenza
n. 1386/02 del 31 luglio 2002, il Tribunale adi’to ha dichiarato irricevibile il
ricorso, in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla
data di conoscenza degli atti lesivi o, al più tardi, da quella di svolgimento
delle votazioni (26 maggio 2002), nella quale tale conoscenza si è
necessariamente verificata.
L’ing. S. ha
proposto ricorso in appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana deducendo, con unico motivo di gravame, erronea applicazione
dell’art. 83/11 del T.U. di cui al d.P.R. n. 16 maggio 1960, n. 570, e degli
artt. 21 e 22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, erronea valutazione dei
presupposti e tempestività dell’originario ricorso in primo grado.
Si sono
costituiti per resistere in giudizio il Comune di Misterbianco, le
Amministrazioni indicate in epigrafe, rappresentate dalla Avvocatura dello
Stato, il Sindaco eletto A. C. e il signor O. P., presentatore della lista
"Insieme per Misterbianco". Da parte del Comune e degli menzionati
controinteressati vengono anche prospettati ulteriori profili di
inammissibilità, sia dell’originario ricorso che dell’appello, con particolare
riguardo: a) al difetto di giurisdizione del giudice adi’to, trattandosi di
controversia vertente nella sostanza sul diritto di elettorato passivo delle tre
liste di cui si invoca l’esclusione; b) all’incompatibilità delle due vesti –
di candidato Sindaco e di cittadino elettore – in cui il ricorrente dichiara di
agire, con conseguente non univocità dell’interesse fatto valere in giudizio;
c) alla genericità delle censure dedotte.
Inoltre, le
difese del Comune e della signora C. hanno eccepito l’improcedibilità del
gravame per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che nelle more
dell’appello il ricorrente è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di
Catania per un reato commesso nell’esercizio delle funzioni di Sindaco dallo
stesso in passato rivestite, e che in tale procedimento penale il Comune di
Misterbianco si è costituito parte civile, con conseguente insorgenza della
situazione di incompatibilità per lite pendente specificamente prevista dagli
artt. 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e 10, n. 4, della
legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.
A sua volta
la difesa di parte appellante, dopo aver invocato in subordine la concessione
del beneficio dell’errore scusabile, ha prodotto in giudizio copia della
sentenza del Tribunale penale di Catania in data 28 aprile 2004, n. 1605/04, con
la quale è stato dichiarato estinto, per intervenuta oblazione, il reato
relativo alla falsità delle firme di presentazione delle due liste sopra
ricordate e delle relative autenticazioni, assumendo che in presenza di tale
pronuncia, implicante l’accertamento delle falsità denunziate, si renderebbe
superflua la proposizione della querela di falso.
Con ordinanza
n. 202/05 dell’11 aprile 2005, il Consiglio di giustizia amministrativa, tenuto
conto degli opposti orientamenti giurisprudenziali registratisi al riguardo, ha
ritenuto opportuno devolvere all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato la questione pregiudiziale relativa alla tardività, o meno,
dell’impugnazione proposta nei confronti delle operazioni elettorali concernenti
l’ammissione di liste di candidati entro il termine di trenta giorni dalla data
di proclamazione degli eletti, ovvero, in base alla prospettazione logicamente
subordinata di parte appellante, entro il termine ordinario di sessanta giorni
dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Si è in tal
modo devoluto all’Adunanza plenaria pure l’eventuale esame delle ulteriori
eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle parti resistenti, nonchè
dei motivi di merito dedotti con il ricorso introduttivo, anche in relazione
alla necessità, o meno, di disporre la sospensione del giudizio per la
proposizione di querela di falso.
In vista
dell’udienza pubblica le parti, con memorie, hanno riproposto le rispettive
tesi. La difesa del ricorrente ha ribadito ancora l’illegittimità
dell’ammissione di tutte e tre le liste contestate sotto l’ulteriore profilo che
i loro sottoscrittori hanno apposto la firma su moduli separati di
presentazione, recanti soltanto il contrassegno di lista e non anche l’elenco
nominativo dei candidati.
A quest’ultimo
proposito, in sede di discussione orale del ricorso, il difensore della
controinteressata ha sollevato eccezione di inammissibilità di detta censura,
trattandosi di deduzione nuova da parte del ricorrente in primo grado.
La causa è
passata in decisione all’udienza pubblica del 14 novembre 2005 e, al termine
della camera di consiglio in pari data, la parte dispositiva è stata
immediatamente letta dal Presidente, ai sensi dell’art. 83/11, quarto comma, del
citato T.U. n. 570 del 1960.
DIRITTO
1. – In primo
luogo deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo, sollevata dalle difese dei resistenti sul presupposto che,
trattandosi di vertenza riguardan
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