La pubblicità e le telepromozioni sull’occulto in Tv danneggiano la sensibilità dei minori – TAR LAZIO, Sezione II, Sentenza n. 13223 del 07/12/2005
E’
vietato trasmettere in fascia protetta televendite, pubblicità e telepromozioni
riguardanti l’occultismo perchè possono incidere negativamente sulla
sensibilità dei minori. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha
cosi’ respinto il ricorso di una società operante nel settore dell’astrologia e
in quelli del lotto e della cartomanzia contro l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni che, con una delibera, aveva vietato la messa in onda delle
televendite dei servizi di astrologia e cartomanzia nella fascia oraria compresa
dalle sette alle ventitrè e della pubblicità degli stessi servizi nella fascia
oraria tra le sette e le ventiquattro. Secondo i giudici amministrativi il
ricorso è infondato in quanto la delibera è espressione del potere
regolamentare dell’Autorità che ha voluto soltanto limitare gli orari di
trasmissione televisiva dei servizi e delle pubblicità legate all’occulto,
senza impedire l’esercizio delle medesime attività commerciali mediante altri
mezzi, nè l’utilizzo delle emittenti televisive ad altri fini, informativi o
commerciali. I nuovi limiti di orario sono stati applicati alle sole
trasmissioni televisive per tutelare in particolare i minori, dato l’alto potere
suggestivo che il mezzo televisivo esercita sui più piccoli, essendo in grado
di catturare l’attenzione degli utenti in ogni momento della giornata e potendo
incidere negativamente sullo sviluppo psichico dei bambini.
TAR LAZIO,
Sezione II, Sentenza n. 13223 del 07/12/2005
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione
Seconda
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z
A
sul Ricorso
3953/2005 proposto da S. F. S. SRL,rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco
Polita, Paola Montecchiani e Arturo Alfieri con domicilio eletto in Roma, Via
degli Scipioni, 191;
contro
AUTORITA’ PER
LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato ed elettivamente domiciliata ex lege presso i suoi Uffici in Roma,
Via dei Portoghesi, 12;
e con
l’intervento ad opponendum di
CODACONS
rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto in Roma,
Viale G. Mazzini, 73, presso la sua sede;
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– della
delibera 08.03.2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.03.2005 con la
quale è stata disposta dall’Autorità per la Telecomunicazione, in forma
cogente, la limitazione della pubblicazione televisiva per servizi di
astrologia, cartomanzia lotto, superenalotto, totocalcio, nella fascia oraria
ricompressa tra 7.00 e le 24.00;
– di ogni
altro atto preordinato, connesso o conseguenziale.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione del giudizio di
AUTORITA’ PER
LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
CODACONS
Visti gli
atti della causa;
Visto l’art.23
bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21
luglio 2000, n.205;
Uditi nella
pubblica udienza del 9 Novembre 2005 , relatore il Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI
, l’avv. M. Polita per la società ricorrente, l’avv. F. Frisina su delega
dell’avv. Rienzi per il CODACONS e l’avv. dello Stato De Felice per
l’amministrazione resistente.
FATTO
La società
ricorrente, che dichiara di operare nel settore dell’astrologia e in forma
residuale nel settore del lotto e della cartomanzia, ha impugnato la delibera n.
34/05/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella parte in cui
ha inserito l’art. 5-ter nel regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva approvato con la delibera n. 538/01/ CSP, lamentando plurimi
vizi di legittimità.
Il nuovo art.
5-ter, in particolare, distingue tra trasmissioni di televendita (offerta
diretta al pubblico, secondo la definizione datane dal regolamento dell’Autorità,
e trasmissioni pubblicitarie e di telepromozione: per le prime, viene introdotto
il divieto di trasmissione nella fascia oraria tra le ore 7:00 e le ore 23:00
(comma 3), stabilendo inoltre che nel corso di dette trasmissioni non sia
possibile mostrare in sovrimpressione, o comunque indurre ad utilizzare,
numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma l);
per le trasmissioni di propaganda, invece, viene introdotto il divieto della
loro trasmissione nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00
(comma 6); nel corso di tali trasmissioni è peraltro consentito utilizzare
numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, purchè
l’utente venga avvisato (mediante sovrimpressione o annuncio vocale) circa la
possibilità di attivare il blocco selettivo delle chiamate verso tali
numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.
Secondo
quanto indicato nella premessa alla delibera impugnata,
la finalità
perseguita è quella di "garantire un più elevato livello di tutela del
consumatore-utente, ivi compresi i minori", nonchè quella di "contrastare ogni
forma di sfruttamento della superstizione e di credulità dei cittadini, a
tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente".
La società
ricorrente ha dedotto in giudizio l’illegittimità della sopra indicata delibera
n. 34/05/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella parte in
cui ha inserito il descritto art. 5-ter nel
regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva, per i seguenti
motivi di
diritto.
1) violazione
di legge ed eccesso di potere; difetto ed incongruità della motivazione;
sviamento di potere; erroneità dei presupposti.
Si afferma,
in particolare, l’irragionevolezza del provvedimento impugnato, che avrebbe
irragionevolmente equiparato attività ben diverse tra loro, quali l’astrologia
(che viene definita nel ricorso come "scienza ontologicamente considerata a
tutti i livelli scientifici") e la cartomanzia da un lato, ed i servizi di
pronostici concernenti lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio e simili
(giochi disciplinati e regolamentati dalla legge al fine di assicurare cospicue
entrate al bilancio dello Stato) pur rivestendo tali giochi una ben maggiore
pericolosità sociale.
Un ulteriore
profilo di irragionevolezza deriverebbe, si sostiene, dal fatto che la nuova
disciplina introdotta con l’impugnata modifica regolamentare, gravando
unicamente sul mezzo televisivo, risulterebbe incongrua rispetto alla finalità
di tutela dichiarata e genererebbe effetti discriminatori e distorsivi del
mercato pubblicitario nei confronti degli altri mezzi di comunicazione.
2) ulteriore
violazione di legge in relazione all’art. 11 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni); violazione dell’art. 41 della Costituzione;
violazione degli interessi privati senza che vi corrisponda un interesse
pubblico; sviamento.
Si censura,
in particolare, l’iter con il quale si è pervenuti all’approvazione della
delibera impugnata, senza procedere alla prevista consultazione dei soggetti e
delle categorie coinvolti dl provvedimento.
A giudizio
della ricorrente, il provvedimento impugnato, introducendo anche una serie di
disposizioni restrittive per la fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24 in ordine
alla diffusione di messaggi che pubblicizzano o che contengono riferimenti a
servizi interattivi di astrologia, cartomanzia, pronostici ed assimilabili "audiotex"
e "videotex" e ad a numerazioni telefoniche a tariffazione specifica,
risulterebbe anche in evidente contrasto con le norme sopra richiamate, che già
prevedono un divieto di propagandare servizi audiotex e videotex nella fascia
oraria tra le 7 e le 24, tuttavia limitatamente ai servizi quali "linea diretta"
conversazione, "messaggerie vocali", "chat line", "one to one" e "hot line". Al
contrario, il Ministro delle poste e telecomunicazioni avrebbe individuato i
servizi audiotex di particolare utilità con propri decreti del 28 febbraio 1996
e del 26 maggio 1998, inserendovi anche i servizi di astrologia, di cartomanzia
e relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip e lotterie nazionali.
La nuova
disciplina violerebbe, infine, la libertà di iniziativa economica sancita
dall’art. 41 della Costituzione e l’art. 13, comma 1, del citato Codice delle
comunicazioni, che sancisce i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
L’Autorità
tenterebbe infatti di giustificare il suo intervento con la necessità di
evitare lo sfruttamento della superstizione e della credulità popolare e di
proteggere le persone più vulnerabili psicologicamente quali i minori, cioè
con finalità di tutela e prevenzionedel tutto inconferenti, si afferma, con la
pesante limitazione disposta all’esercizio di un’attività commerciale
scientificamente inappuntabile e, comunque, legittima.
In sede
cautelare, con ordinanza in data 25.5.2005, questo Tribunale ha ordinato all’Autorità
la produzione di una "dettagliata ed analitica relazione in ordine alla
procedura seguita, agli accertamenti effettuati ed alle modalità di
coinvolgimento degli operatori e delle associazioni di utenti, svolte ai fini
dell’adozione dell’impugnato regolamento", rinviando la trattazione del merito
all’udienza del 9 novembre 2005 e disponendo, nelle more, la sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato in considerazione del danno grave ed
irreparabile paventato dalle imprese istanti.
La ricorrente
ha, infatti, sostenuto che la disciplin
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