Ciampi, Il ddl sull’inappellabilità Cambierebbe in maniera incongrua il lavoro della Cassazione

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Messaggio del Capo dello
Stato di rinvio alle Camere della legge contenente modifiche al codice di
procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento 20.1.2006

”Onorevoli
Parlamentari, mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante:
"Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento”, approvata dalla Camera dei Deputati il 21
settembre 2005 e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006. Dopo accurata
disamina, ritengo di dover formulare alcune osservazioni di fondo, che attengono
alla costituzionalità di disposizioni contenute nel testo a me inviato.
L’articolo 7 della legge modifica l’articolo 606 del codice di procedura penale
che disciplina i casi di ricorso per Cassazione, stabilendo che tra essi
rientrano la ”mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha
fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibilè e la mancanza o la
contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione della
sentenza.

Le
modificazioni apportate all’articolo 606 del codice di procedura penale, da un
lato, sopprimono la condizione che la mancata assunzione di una prova decisiva
sia rilevante come motivo di ricorso soltanto se adotta come controprova
rispetto a fatti posti a carico o a discarico dal pubblico ministero o
dall’imputato; dall’altro, fanno venir meno la condizione che la mancanza o la
manifesta illogicità della motivazione debbano emergere esclusivamente dal
testo del provvedimento impugnato.

Queste
modificazioni generano un’evidente mutazione delle funzioni della Corte di
Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto
con quanto stabilito dall’articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo
comma, dispone che ”contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di leggè.

Nei limiti
indicati nella precedente formulazione dell’articolo 606 del codice di procedura
penale, la valutazione della motivazione demandata dalla Corte di Cassazione
atteneva al controllo della legalità della sentenza. Oggi, dalla seconda
modificazione introdotta, inevitabilmente discende che la Corte di Cassazione
debba procedere al controllo della legalità dell’intero processo,
riconsiderandone ogni singolo atto.

Analoga
mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella parte in cui
obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni caso di asserita
decisività di qualsiasi prova non ammessa.

Tale
mutazione diventerebbe ancora più gravida di conseguenze ove i due motivi di
ricorso – vizi della motivazione e assunzione di prove – fossero congiuntamente
dedotti.

Una Corte
Suprema chiamata ad esercitare funzioni di merito di tale estensione perde la
sua connotazione principale – ulteriormente esaltata dalla recente riforma
dell’ordinamento giudiziario – di ”organo supremo della giustizia" che
”assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della leggè
(articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario), il cui carattere
insopprimibile è stato ribadito nella lettera inviata il 3 gennaio 2006 al
Primo Presidente della Corte di Cassazione dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme giudiziarie
dell’Unione Europea.

Il Primo
Presidente della Corte di Cassazione ha chiaramente indicato che una delle
conseguenze della modifica introdotta sarà l’impossibilità di continuare a
utilizzare il meccanismo di selezione dei ricorsi stabilito dall’articolo 610,
comma 1, del codice di procedura penale, che ha consentito negli ultimi anni
”una decisiva economia delle risorse, indirizzando verso la settima Sezione
penale della Corte (cosidetta sezione ”filtro”, ndr.) il 45 per cento dei
procedimenti pervenuti”. Questa circostanza, unita all’ampliamento dei motivi
del ricorso per Cassazione, condurrà alla crescita in termini esponenziali del
carico di lavoro della Corte e al progressivo accumulo di arretrato. Il rischio
è che ne risulti compromesso ”il bene costituzionale dell’efficienza del
processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano
l’esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della
razionalità delle norme processuali” (cfr. la sentenza della Corte
Costituzionale n.353 del 1996). Questo rischio va a recare un vulnus al precetto
costituzionale del buon andamento dell’amministrazione – articolo 97 della
Costituzione – applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, anche agli organi dell’amministrazione della giustizia (cfr. le
sentenze della Corte Costituzionale n.86 del 1982 e n.18 del 1989). Tutto cio’
è aggravato dalla norma transitoria (articolo 9 della legge) che, da un lato,
prevede l’applicabilità anche ai procedimenti pendenti delle nuove disposizioni
che ampliano i casi di ricorso per cassazione e, dall’altro, converte in ricorso
per cassazione ”l’appello proposto prima della data di entrata in vigore della
presente legge contro una sentenza di proscioglimento’.

Un altro
problema, strettamente collegato ai precedenti e che si muove in direzione di un
netto aggravamento della situazione già posta in evidenza, è quello che deriva
dall’articolo 4 della legge, che modifica l’articolo 428 del codice di procedura
penale, trasferendo dalla Corte d’Appello alla Corte di Cassazione
l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Ne deriverà non
soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte di Cassazione, ma anche, in
caso di mancata conferma della sentenza di non luogo a procedere, una
regressione del procedimento, che ne allungherà inevitabilmente i tempi di
definizione.

E’ palese la
violazione che il sistema sopra descritto determina, nel suo complesso, del
principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel
secondo comma del già richiamato articolo 111 della Costituzione. Il sistema
delle impugnazioni puo’ essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del
codice vigente dal 1989. Tuttavia il carattere disorganico e asistematico della
riforma approvata è proprio cio’ che sta alla base delle rilevate palesi
incostituzionalità: una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere
quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale, mentre,
come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà invece un
insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo.

La funzione
compensativa attribuita all’ampliamento delle ipotesi del ricorso per cassazione
ha un effetto inflattivo superiore di gran lunga a quello deflattivo derivante
dalla soppressione dell’appello delle sentenze di proscioglimento. Soppressione
che, a causa della disorganicità della riforma, fa si che la stessa posizione
delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che
supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalla parti
stesse nel processo. Le assimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente
compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma
dell’articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: ”Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparzialè. Infine, non lo si dimentichi, è parte del processo
anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa dalla
legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria
all’interno del processo penale.

Un’ulteriore
incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero
totalmente soccombente non puo’ proporre appello, mentre cio’ gli è consentito
quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna
diversa da quella richiesta. Infine, rispetto al principio che informa di sè la
legge approvata, e cioè l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento,
esistono, nel testo, due norme che appaiono contraddittorie: – l’articolo 577
del codice di procedura penale continua a prevedere la impugnazione delle
sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, senza
specificare se essa riguardi anche l’appello; – l’articolo 597, comma 1, lettera
b) dello stesso codice, continua a individuare i poteri del giudice nel caso di
appello riguardante una sentenza di proscioglimento, appello escluso dalle
modificazione ora introdotte.

E’ altresi’
necessario tener presente che l’articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire
l’appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di
proscioglimento. Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle Camere – a norma
dell’articolo 74, primo comma, della Costituzione – una nuova deliberazione in
ordine alla legge a me trasmessa il 13 gennaio 2006".

 

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