Risponde di peculato chi si serve della linea telefonica del posto di lavoro per motivi personali – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 41248 del 15/11/2005
Inviare fax privati dal luogo di lavoro puo’ costare una condanna per peculato.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha
accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova
contro una sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato un
dipendente dell’INPS, che si serviva in ufficio del fax per uso personale, per
il reato di peculato d’uso, ipotesi più attenuata del peculato vero e proprio.
Secondo la Suprema Corte l’utilizzo della linea telefonica dell’ufficio per
inviare fax privati costituisce un vero e proprio peculato, in quanto in tal
modo ci si appropria della cosa della cosa che esaurisce la risorsa della
pubblica amministrazione di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità
senza che la stessa – diversamente da quanto avviene per il peculato d’uso –
possa essere restituita.
Suprema Corte
di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.41248/2005 (Presidente: G.
Ambrosini; Relatore: G. Colla)
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
PENALE
SENTENZA
FATTO E
DIRITTO
Con la
sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova ha applicato a G. A., dietro
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi due di
reclusione, per il reato di peculato d’uso, perchè, avendo sa disposizione
linee telefoniche e fax per ragioni di ufficio (collegamenti con il CED di
Roma), quale dipendente della sede INPS di Genova, se ne serviva per uso
personale.
Avverso la
predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso
la Corte di appello di Genova, deducendo che l’utilizzazione dell’apparecchio
telefonico destinato a comunicazioni dell’Ufficio pubblico non concreta il
peculato d’uso, ma il peculato ordinario, trattandosi di consumo di energie non
più restituibile dopo l’uso.
Il ricorso
merita accoglimento.
La
qualificazione giuridica del reato contestato, per la quale è stata applicata
la pena concordata, è errata. Il peculato d’uso presuppone che la cosa oggetto
del reato possa essere restituita dopo l’uso, mentre nella fattispecie astratta
del peculato ordinario (che ricorre nella specie) si riscontra una
appropriazione della cosa che esaurisce la risorsa della pubblica
amministrazione di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, risorsa
che pertanto non puo’ essere restituita.
E’ noto,
d’altra pare, che le sezioni unite di questa Corte si sono pronunciate nel senso
che: con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento puo’
essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, cosi’ come
prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la
qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di
parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi
dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. Un., sent. 00005 del 28/4/2000, CC.
19/1/2000, PG in proc. Neri, 215825).
La sentenza
impugnata va annullata senza rinvio con ordine di trasmissione degli atti al
Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza
rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale
di Genova per l’ulteriore corso.
Roma, 26
ottobre 2005.
Depositata in
Cancelleria il 15 novembre 2005.



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