Giudizio di Cassazuione. Va rinviata la causa ed avvisata la parte personalmente se muore l’unico difensore dopo il deposito del ricorso – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 477 del 13/01/2006
PROCESSO CIVILE ” GIUDIZIO DI CASSAZIONE ” MORTE
DELL’UNICO DIFENSORE SOPRAVVENUTA AL DEPOSITO DEL RICORSO ” EFFETTI
Con una pronuncia innovativa, che rappresenta
una decisa svolta nel panorama della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni
Unite hanno affermato che, nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico
difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di
discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza,
determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione
alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo
difensore. Secondo le Sezioni Unite, tale evento incide negativamente
sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la
cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini
non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del
giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per
tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che
secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione. Le Sezioni Unite hanno
anche precisato che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga
inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i
presupposti per reiterare gli adempimenti (comunicazione della fissazione
dell’udienza) prescritti dall’art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.
Fino a questa sentenza, l’orientamento assolutamente prevalente era nel senso
non solo di ritenere in tal caso inapplicabile al processo di cassazione
l’istituto dell’interruzione (diversamente da quanto avviene nel giudizio di
merito, ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ.), ma anche di escludere che la
morte del difensore, dopo la proposizione del ricorso, comporti la necessità di
particolari adempimenti, come ad esempio la rinnovazione della notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione (in questo senso si erano
espresse, tra l’altro, dopo Sez. Un. 14 ottobre 1992, n. 11195, Sez. Lav. 18
agosto 2004, n. 16138 e Sez. I 15 ottobre 2004, n. 20325).
Ma di recente, fermenti nuovi sul tema si erano manifestati con la proposizione,
da parte della Corte di cassazione (ordinanza 10 luglio 2004), di una questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, secondo comma, cod. proc. civ.,
nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla
morte dell’unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima
dell’udienza di discussione. La Corte costituzionale (sentenza n. 109 del 2005)
” pur affermando che il carattere officioso del procedimento di cassazione è
irrilevante “al fine di bandirne l’istituto dell’interruzione” e che privo di
consistenza logica e giuridica è “il tentativo di giustificare tale conclusione
con il preteso, scarso valore, rispetto a quella che si esprime con il ricorso,
delle successive attività difensive” ” ha tuttavia dichiarato la questione
inammissibile, osservando che il problema di garantire l’esercizio del diritto
di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da eventi “lato sensu
interruttivi” pone delicate questioni quanto ai meccanismi di riattivazione del
giudizio che solo il legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità, è
abilitato a risolvere.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE,
Sezioni Unite,
Sentenza n. 477 del 13/01/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore G. Marziale)



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