La “ex Cirielli” non è in contrasto con la Costituzione – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 460 del 10/01/2006

La
legge "ex Cirielli" non è in contrasto con la Costituzione italiana ed è in
linea con il progetto della futura Costituzione europea. E’ quanto affermato
dalla caaaszione in una importante decisione. La Suprema corte ha respinto la
questione di costituzionalità riguardante la norma transitoria contenuta
nell’art.10 della legge, che prevede che, per i processi in corso, pendenti in
Cassazione e appello e quelli di primo grado (nei quali sia già aperto il
dibattimento) valgono le vecchie regole. Tale disposizione, secondo la difesa,
sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge (art.3) e di tassatività della norma penale (art.25) . La
Corte ha sottolineato che il Legislatore ha la facoltà di modulare e graduare
le modalità di applicazione della legge penale successiva più mite,
introducendo le condizioni, i limiti e le eccezioni che ritenga opportuni, e non
incorre in violazione del principio di uguaglianza se le soluzioni legislative
adottate siano sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli. I
Supremi Giudici hanno anche ricordato che una norma della futura Costituzione
europea prevede che, "se successivamente alla commissione del reato, la legge
prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima".

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 460 del 10/01/2006


 (Presidente:
R. Leonasi; Relatore: A. Rossi)


Fatto

1. M. M., R.
C., A. M. e V. M. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 23/9/2002
della Corte di appello di Firenze che – decidendo in sede di giudizio di rinvio
a seguito di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione della
sentenza della Corte di appello di Perugia del 23/6/2000 – ha dichiarato non
doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui agli artt. 56,
640-bis e 110 c.p. per essersi il reato estinto per prescrizione, confermando,
nel resto, la sentenza di primo grado del Tribunale di Perugia e riducendo la
pena inflitta agli imputati a mesi undici di reclusione per M. M., a mesi dieci
di reclusione per A. e V. M., a mesi nove e giorni quindici di reclusione per R.
C..

2. Nella
sentenza del 29/11/1995 il Tribunale di Perugia aveva ritenuto gli imputati
responsabili dei reati di falso ideologico in atti pubblici nonchè di truffa e
di tentata truffa ai sensi dell’art. 640-bis c.p. in danno della Regione Umbria
perchè, come componenti della Giunta del Comune di Bettona, operando in
concorso con l’ingegnere investito del progetto dell’opera e della direzione dei
lavori, avevano prodotto alla Regione, ai fini di essere ammessi ad un
finanziamento regionale a fondo perduto, una serie di atti (delibera di recupero
dell’immobile del 5/1/1993; atto di affidamento dei lavori del 18/3/1993; atti
di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori del 2/6/1993;
attestato del progettista direttore dei lavori del 7/4/1993) relativi ad
un’opera – il recupero dell’ex convento di Santa Caterina – in realtà compiuta
anteriormente al 1990; ottenendo cosi’ un anticipo di lire 50 milioni
sull’importo complessivo di 96 milioni in favore dell’amministrazione comunale e
l’annotazione relativa alla richiesta della somma residua, poi non versata in
seguito al disvelamento della situazione effettivamente esistente.

La Corte di
appello di Perugia aveva poi confermato il 23/6/2000 la decisione di primo
grado.

3. La Corte
di cassazione aveva parzialmente annullato tale ultima sentenza rilevando che il
giudice di merito aveva omesso di accertare:

a) se il
restauro dell’ex convento di Santa Caterina rientrasse nell’ambito di un
programma pluriennale di interventi o in un piano annuale che prevedeva
l’accantonamento previsto dall’articolo 3 della legge regionale 20/5/1986 n. 19;

b) se le
opere eseguite dall’impresa B. erano di completamento delle opere relative alla
terza fase del restauro per cui la Regione aveva già concesso il contributo;

c) se per il
pagamento di questi lavori era stata iscritta riserva durante o al termine della
terza fase di realizzazione del restauro.

4. La Corte
di appello di Firenze – premesso che si era formato il giudicato interno
sull’esistenza dei delitti di falso ideologico e sulla relativa responsabilità
degli imputati – ha fornito una risposta affermativa al primo punto indicato
nella direttiva della Corte di cassazione, affermando che il restauro dell’ex
convento di Santa Caterina rientrava nell’ambito del Piano attuativo per l’anno
1989 ed il piano di riparto della spesa complessiva prevedeva di destinare la
somma residua (lire 163.108.520) ad accantonamenti per interventi urgenti ed
imprevedibili e per il completamento di opere già realizzate secondo il
disposto dell’art. 3 della legge regionale n. 19 del 1986.

In ordine al
secondo punto della direttiva del giudice di legittimità la Corte territoriale
(dopo aver precisato che i giudici di merito non avevano detto che i lavori
eseguiti dall’impresa B. erano di completamento delle opere relative alla terza
fase del restauro dell’immobile già destinato a convento ma avevano invece
ricondotto tali lavori nell’ambito di un quarto stralcio dotato di autonomia) ha
escluso la possibilità di definire come "opere di completamento" quelle
elencate nello stato di avanzamento dei lavori alla data del 7/4/1993 ed ha
invece sostenuto che la descrizione dei lavori evidenziava una parte di quanto
l’impresa aveva realizzato nel corso di una fase che era certamente conclusa
alla data del 20/5/1990.

Una risposta
negativa è stata poi data anche sul terzo punto della direttiva (se per il
pagamento di questi lavori fosse stata iscritta riserva durante o al termine
della terza fase di realizzazione del restauro).

Sulla base di
queste considerazioni la Corte fiorentina è giunta a ribadire la sussistenza
dei reati di truffa e di tentata truffa ai sensi dell’art. 640-bis c.p.
rilevando l’estinzione per prescrizione del reato di cui agli artt. 56, 640-bis
e 110 c.p. e riducendo, nei termini di cui si è prima detto, la pena inflitta
agli imputati.

5. Con il
primo motivo di ricorso la difesa dei ricorrenti lamenta la violazione dell’art.
627, comma 3, c.p.p. in relazione all’art. 606, lett. b) c.p.p. nonchè la
mancanza ed illogicità della motivazione. Rilevato che la Corte fiorentina ha
dato risposta positiva al primo quesito posto dal giudice di legittimità (se il
restauro dell’ex convento di Santa Caterina rientrasse nell’ambito di un
programma pluriennale di interventi o in un piano annuale che prevedeva
l’accantonamento previsto dall’articolo 3 della legge regionale 20/5/1986 n. 19)
e negativa agli altri due, la difesa rileva che è contraddittorio affermare che
"i lavori di cui si discute fossero in parte gli stessi già compiuti nel marzo
1990 sulla base di un raffronto tra documenti contabili e poi affermare che
detti lavori non possono essere considerati di complemento della terza fase del
terzo stralcio".

In realtà il
finanziamento relativo al primo piano di recupero dei due conventi di S. Giacomo
e di Santa Caterina era stato ottenuto dal Comune di Bettona per lire 100
milioni con deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 5691 del
25/7/1989 e la scelta di accelerare il recupero di una parte dei due conventi
rispetto alle altre rientrava nella discrezionalità tecnica del Comune.

Ad avviso dei
ricorrenti la Corte di appello di Firenze ha dunque sbagliato, al pari di quella
perugina, nel non riconoscere di essere di fronte ad una ipotesi di distrazione
di un contributo per uno scopo diverso da quello per cui era stato concesso e
nel ritenere, invece, che si è trattato del conseguimento di un contributo al
quale il Comune non avrebbe avuto diritto di accedere trattandosi di somme
necessarie a sanare debiti contratti fuori bilancio.

La Corte
fiorentina ha inoltre errato anche nell’affermare che le "riserve" finanziabili
con il contributo suppletivo ex art. 13 della legge regionale n. 19 del 1986
sono solo quelle contenute nel registro di contabilità e da iscrivere entro i
termini previsti dall’art. 54 del R.D. n. 350 del 1895, giacchè sono da
considerare come riserve anche quelle per eventuale revisione dei prezzi (la cui
domanda deve essere presentata prima della firma del certificato di collaudo) o
quelle relative alla decorrenza ed alla misura degli interessi per ritardato
pagamento di acconti e del saldo (anch’esse sollevabili prima della firma del
certificato di collaudo, non intervenuto al momento dell’introduzione del
giudizio).

Nè, infine,
sarebbe ravvisabile il danno penalmente rilevante derivante dal preteso reato,
atteso che non è configurabile un danno "da mero sviamento" ma solo un danno
"da sviamento con sottrazione di risorse pubbliche" allo scopo per cui esse sono
state programmaticamente preordinate.

6. Con il
secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p. in
relazione all’art. 640-bis e 43 del codice penale sul rilievo che i giudici del
rinvio non potevano ritenere sussistente il dolo del reato di cui all’art.
640-bis c.p. basandosi unicamente sul giudicato interno in tema di falso
ideologico, e segnatamente sulla conoscenza da parte degli imputati del reale
stato del restauro, in quanto tale conoscenza risulta contraddetta e smentita da
una pluralità di circostanze (il fatto che nel marzo del 1990 la giunta era
decaduta stante le elezioni in atto; la circostanza che la somma di lire 168
milioni non era stata iscritta a bilancio da parte del Comune; l’assenza di
certezza sulle cariche eventualmente ricoperte nella successiva consiliatura).

7. Con il
terzo ed ultimo motivo si mette in rilievo che sulla base della attuale
giurisprudenza della Corte di cassazione l’art. 640-bis c.p. configura una
circostanza aggravante del reato di truffa e non una figura autonoma di reato.

Con la
conseguenza che la Corte fiorentina avrebbe dovuto considerare che a tutti gli
imputati erano state riconosciute dal primo giudice le attenuanti generiche
(senza alcuna comparazione con il più grave reato contestato di cui all’art.
640-bis c.p.); che su tale omessa comparazione era intervenuta doglianza degli
imputati (segnatamente dall’imputato Schippa con motivo estensibile ai
coimputati); che sulla base del suddetto giudizio di comparazione la Corte di
appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione (art. 129
c.p.p.; artt. 157, n. 4, e 160, u.c., c.p.).

8. Nel corso
della discussione i difensori dei ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5/12/2005 n. 251 per contrasto
con gli artt. 3, 25, comma 2, e 101 della Costituzione, mentre il Procuratore
generale ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata manifestamente infondata.


Diritto

1. La difesa
dei ricorrenti ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art.
10, comma 3, della legge 5/12/2005 n. 251 recante "Modifiche al codice penale ed
alla legge 26/7/1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di
prescrizione" [1]
, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione nonchè con
l’art. 25, comma 2, e 101 della carta fondamentale.

Secondo i
ricorrenti la norma transitoria im

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