Doping sportivo. Le ipotesi di reato previste dall’art. 9 L. 14/12/2000, n. 376 sono configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del DM 15/10/2002 – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 3087 del 25/01/2006


FRODI SPORTIVE E DOPING – ILLECITI PENALI EX L.
N. 376 DEL 2000 – D.M. 15.10.2002 DI CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE DOPANTI – FATTI
COMMESSI ANTERIORMENTE AL D.M. – CONFIGURABILITA’ DEGLI ILLECITI PENALI ”
SUSSISTENZA


 

Le ipotesi di reato previste dall’art. 9 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376 (recante la disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili
anche per i fatti commessi prima della emanazione del decreto Ministro della
salute, in data 15 ottobre 2002, con il quale, in applicazione dell’art. 2 della
stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego
è considerato doping, e cio’ in quanto la ripartizione in classi demandata al
decreto ministeriale non puo’ escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche
già vietate dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge 29 novembre
1995 n. 522, e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 3087 del 25/01/2006

(Presidente N. Marvulli, Relatore A.Fiale)


 

FATTO E DIRITTO

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere,
con ordinanza del 4 giugno 2004:

a) applicava la misura della custodia cautelare in carcere a M. L. (istruttore
di body building e titolare di una palestra in Caserta) ed a C. M. (istruttore e
gestore di una palestra in Napoli), in relazione a reati di cui:

— all’art. 648 cod. pen., ricettazione di specialità medicinali ad azione
anabolizzante costituenti provento dei delitti di cui all’art. 9, comma 7, della
legge 14.12.2000, n. 376 ed agli artt. 348 e 445 cod. pen.;

— all’art. 9, comma 7, della legge 14.12.2000, n. 376, commercio, a soggetti
non identificati praticanti attività sportiva di culturismo, di specialità
medicinali ad azione anabolizzante attraverso canali diversi da farmacie e
dispensari autorizzati;

b) applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari, con il divieto di
comunicare con persone diverse da quelle costituenti il nucleo familiare
convivente, a Galotta Teodosio (rivenditore di svariate confezioni) e Ramo Ivan
(istruttore di body building presso una palestra in Caserta) in relazione ad
analoghi reati di ricettazione e commercio di specialità medicinali ad azione
anabolizzante;

c) configurava, altresi’, nei confronti degli anzidetti indagati, reati di cui:

— all’art. 445 cod. pen., somministrazione di specialità medicinali in modo
pericoloso per la salute, perchè in totale difformità dalle indicazioni
terapeutiche previste ed autorizzate per dette sostanze, essendo l’assunzione
finalizzata agli effetti anabolizzanti del farmaco;

— all’art. 348 cod. pen., esercizio ” mediante le condotte precedenti ” della
professione di farmacista in assenza di qualsivoglia abilitazione;

— all’art. 9, comma 1, della legge 14.12.2000, n. 376 (contestato al solo
Ramo), per avere procurato e favorito l’assunzione, da parte di un atleta, di
farmaci ad azione “dopante” in assenza di condizioni patologiche giustificative,
al fine di alterarne le prestazioni sportive in prossimità di una gara ma ” in
relazione a dette violazioni ” evidenziava la preclusione all’adozione di misure
personali coercitive, ex art. 280, 1° comma, c.p.p., trattandosi di reati puniti
con pena massima non superiore a tre anni di reclusione.

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 24 giugno 2004:

— annullava l’ordinanza del G.I.P., nei confronti degli anzidetti indagati,
affermando l’insussistenza dei delitti di ricettazione (ma anche di quelli di
abuso dell’esercizio della professione di farmacista e di somministrazione di
farmaci in modo pericoloso per la salute);

— annullava la medesima ordinanza, nei confronti di Ramo Ivan, e ne disponeva
l’immediata liberazione;

— sostituiva, nei confronti di M. L., alla misura della custodia cautelare in
carcere, quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, imponendogli di
non allontanarvisi senza l’autorizzazione del giudice;

— dichiarava la propria incompetenza per territorio: in favore del Tribunale di
Napoli, per le contestazioni elevate a carico del C.M., ed il favore del
Tribunale di Potenza, per le contestazioni ascritte al Galotta, disponendo la
trasmissione degli atti ai giudici ritenuti competenti.

In particolare, quanto alla posizione del Ramo, rilevava il Tribunale che il
reato di cui all’art. 9, 7° comma, della legge n. 376/2000 risulta a quegli
contestato “in relazione a condotte accertate tra il luglio ed il novembre
2002”.

La descrizione della fattispecie incriminatrice integrerebbe una ipotesi di
“norma penale in bianco”, il cui contenuto precettivo sarebbe stato specificato
solo con il decreto adottato il 15 ottobre 2002 dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 278, suppl. ord. del 27 novembre 2002, cosi’ che,
anteriormente alla data di entrata in vigore di detto decreto ministeriale (12
dicembre 2002), i fatti attribuiti al Ramo devono considerarsi privi di
rilevanza penale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale ha eccepito:

a) erronea applicazione degli artt. 648, 348 e 445 cod. pen.

Tali delitti ” secondo il P.M. ricorrente ” ben possono autonomamente
configurarsi e concorrere con il delitto di cui all’art. 9, comma 7, della legge
n. 376/2000, stante la eterogeneità delle condotte incriminate;

b) violazione dell’art. 8, 1° comma, c.p.p., ai fini della dichiarazione di
incompetenza territoriale, quanto agli illeciti contestati agli indagati C.M. e
G.;

c) erronea applicazione dell’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000, in
relazione alla contestazione riferita al Ramo.

Il reato ivi previsto ” secondo la prospettazione del P.M. ricorrente ” esame
puo’ essere ravvisato anche in relazione a farmaci, sostanze e pratiche che, pur
costituendo doping, non siano elencate nelle “classi” approvate con il decreto
ministeriale adottato il 15 ottobre 2002. Cio’ in riferimento alle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, che è stata ratificata nel nostro Paese con la
legge n. 522/1995. Nell’Appendice alla citata Convenzione erano già previste le
classi di sostanze e metodi dopanti vietati e, con l’entrata in vigore della
legge n. 376 del 2000, il legislatore si sarebbe riservato soltanto di procedere
a cadenzati aggiornamenti delle classificazioni, legati all’evolversi delle
conoscenze scientifiche e dello stesso fenomeno del doping.

Il Presidente della II Sezione penale di questa Corte Suprema, assegnataria del
ricorso, ha rimesso il suo esame alle Sezioni Unite, ravvisando la necessità di
valutare se le ipotesi di reato previste dall’art. 9 della legge 14.12.2000, n.
376, recante la “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e
della lotta contro il doping” siano configurabili o meno anche per fatti
commessi prima della emanazione del decreto 15.10.2002 del Ministro della
salute.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando
per la trattazione l’odierna camera di consiglio.

********

1. I delitti di ricettazione (art. 648 cod. pen.) sono stati contestati, nella
specie, per avere gli indagati acquistato o comunque ricevuto farmaci e sostanze
ad azione anabolizzante di illecita provenienza perchè provento dei delitti di
cui: all’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 (commercio di sostanze dopanti
attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati); all’art. 348
cod. pen. (esercizio abusivo della professione di farmacista); all’art. 445 cod.
pen. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni
terapeutiche previste ed autorizzate).

L’ordinanza impugnata afferma, in proposito, che l’art. 9, comma 7, della legge
n. 376/2000 punisce chiunque “commerci” farmaci e sostanze dopanti attraverso
canali diversi da quelli specificamente individuati come leciti e che tale
previsione normativa è rivolta a vietare “la libera circolazione di sostanze
che, se assunte al di fuori di ogni controllo, possono essere pericolose per la
salute pubblica”.

Dette previsioni introducono un’ipotesi di reato speciale, che assorbe quelli
dell’abuso dell’esercizio della professione di farmacista e della
somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute.

Rileva altresi’ il Tribunale che “commerciare è termine che attiene alla
condotta di chi acquista per rivendere”, sicchè è “illecita, perchè
espressamente vietata dalla norma indicata, la condotta di chi acquisti e
rivenda le sostanze di cui si discute”. Tale condotta, in quanto costitutiva del
reato introdotto dalla legge del 2000, non puo’ percio’ essere allo stesso
tempo elemento costitutivo della fattispecie prevista dall’art. 648 cod. pen.,
norma che punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, acquisti beni di
provenienza delittuosa”.

Il P.M. ricorrente concorda nel senso che “tutte le conversazioni monitorate
evidenziano come il commercio illecito delle sostanze dopanti sia preceduto da
acquisti di dette sostanze di provenienza criminosa, perchè pervenute ai
singoli fornitori all’ingrosso e al dettaglio attraverso canali diversi dalle
farmacie e dai dispensari autorizzati ed al di fuori delle indicazioni
terapeutiche prescritte”. Assume, pero’, che “il termine commerciare non attiene
alla condotta di chi acquista per rivendere, come sostenuto dal Tribunale,
bensi’ attiene alla condotta del vendere, consistendo nell’attività di scambio
di merce con altra merce di valore equivalente o con denaro, risultando non
presupposta l’attività dell’acquistare, che rappresenta, dunque, una condotta
distinta e non rientrante nell’attività del commerciante”.

Contesta, infine, il ritenuto assorbimento delle ipotesi di cui agli artt. 348 e
445 cod. pen.

A fronte di tali contrapposte prospettazioni, appare evidente che è
astrattamente ammissibile il concorso delle condotte rispettivamente punite
dall’art. 648 cod. pen. e dall’art. 9, comma 7, della legge 14.12.2000, n. 376.

Le fattispecie, invero, sono indiscutibilmente diverse dal punto di vista
strutturale e non vi è identità nè omogeneità del bene giuridico protetto,
poichè la ricettazione (secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti) è
posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di cui
all’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 è finalizzato alla tutela della
salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

Non è generalmente ravvisabile il rapporto di specialità codificato dall’art.
15 del codice penale e la commissione di uno dei reati a confronto non comporta
necessariamente anche la commissione dell’altro, stante la possibilità evidente
di condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto.

La condotta di illecito commercio, infatti, puo’ essere realizzata anche da chi,
dopo essere lecitamente entrato in possesso del prodotto dopante, si induca poi
a cederlo illecitamente ad altri.

Le fattispecie in esame, pero’, risultano correlate all’ipotesi accusatoria di
una articolata e connessa condotta di acquisti e rivendite illeciti di sostanze
“dopanti” complessivamente integrante il delitto di cui all’art. 9, comma 7,
della legge n. 376/2000: le sostanze in oggetto, nello specifico, provengono
nella disponibilità di coloro che le rivendono in un medesimo contesto di
commercializzazione vietata ed attraverso condotte omogenee.

L’attività dell’acquistare per rivendere non integra, ad evidenza, “una
condotta distinta e non rientrante nell’attività del commerciante” e la nozione
di “commercio” adottata dalla norma incriminatrice ” diversa da quella di
procacciamento delle sostanze dopanti, che integra il reato di cui al 1° comma
del medesimo articolo 9 ” non puo’ non estendersi all’approvvigionamento
finalizzato alla cessione a titolo oneroso.

Giova ricordare, al riguardo, che la VI Sezione di questa Corte Suprema ” con
condivisibile decisione (11 aprile 2003, n. 17322, ric. Frisinghelli) ” ha
rilevato che “il termine commercio non puo’ che evocare concetti tipicamente
civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso di un’attività di
intermediazione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore
derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 cod.
civ., sia tuttavia connotata dal carattere della continuità, oltre che da una
sia pur elementare organizzazione”.

Esatta appare inoltre, nella specie, la configurazione di un rapporto di
specialità tra il reato previsto dall’art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000
e quelli di cui agli artt. 348 e 445 cod. pen., con conseguente corretta
applicazione del più generale criterio dell’assorbimento.

Colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale,
“commercia” farmaci e sostanze dopanti attraverso canali diversi da quelli
specificamente indicati come leciti esercita abusivamente, attraverso la
medesima condotta, la professione di farmacista e, qualora le sostanze
medicinali vengano commerciate “in specie, qualità o quantità non
corrispondente alle ordinazioni mediche” pone in essere il medesimo
comportamento sanzionato dall’art. 445 cod. pen.

Infondata, pertanto, è la prima doglianza formulata dal P.M. ricorrente.

2. Il G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per gli indagati C.M. e G.,
aveva ritenuto la propria competenza territoriale affermando anzitutto di
condividere il rilievo del P.M. secondo il quale non ricorrevano dati utili
all’individuazione certa dei luoghi di consumazione dei delitti contestati,
sicchè non poteva applicarsi il criterio principale di cui all’art. 8, comma 1,
c.p.p. Non potendo fare ricorso al criterio suppletivo dettato dall’art. 9, 2°
comma, c.p.p., essendo ascritti ad essi delitti in concorso con più indagati
aventi residenze diverse, lo stesso G.I.P. aveva applicato quindi il residuale
c

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