Nessun eccesso di delega in tema di controllo giudiziario sulla società a responsabilità limitata – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 481 del 29/12/2005
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SOCIETA’ ” A RESPONSABILITA’ LIMITATA –
CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 2409 C.C. ” ECCESSO DI DELEGA ” ESCLUSIONE
Le ordinanze di rimessione censuravano entrambe,
denunciando un eccesso di delega, la disciplina disegnata dal d.lgs. n. 6 del
2003 – di riforma organica della disciplina delle società di capitale e
società cooperative, in attuazione della l. n. 366 del 2001 – in tema di
controllo giudiziario sulla società a responsabilità limitata, ravvisando
l’eccesso di delega ora nell’esclusione totale, ora nella limitazione dell’operatività
dell’art. 2409, sostenendosi altresi’, da parte di una ordinanza, che la
limitazione sarebbe tale da comportare una ingiustificata disparità di
trattamento a danno dei soci della società a responsabilità limitata rispetto
ai soci di una società per azioni e, comunque, rispetto al collegio sindacale.
La Corte, con una complessa motivazione, ha ritenuto, tra l’altro, rispettata la
delega non condividendo la tesi dei rimettenti, secondo la quale il silenzio
serbato in proposito dalla legge di delega nell’art. 3 andrebbe inteso come
volontà di ribadire l’applicabilità dell’art. 2409 cod. civ. alle società a
responsabilità limitata. A tal fine, ha sottolineato che, anche a tacere la
circostanza che la legittimazione riconosciuta ai sindaci potrebbe intendersi
riferita (nella legge delega) alle società per azioni che “fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio” (“caratterizzate da un maggior grado di
imperatività”: art. 4, comma 1), è agevole rilevare che tale tesi trascura di
considerare che l’art. 2, lettera f) fissa, come generale, il principio per cui
la società a responsabilità limitata e la società per azioni debbono
costituire “due modelli societari” distinti.
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 481 del 29/12/2005
(Presidente A. Marini – Relatore R. Vaccarella)
1.” Con ordinanza depositata il 5 novembre 2004
la Corte d’appello di Trieste ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli art. 2409, commi
primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo, del codice civile.
Il dubbio è stato prospettato nel corso di un procedimento di reclamo avverso
il decreto del Tribunale ordinario di Udine che, adito con ricorso ex art. 2409
cod. civ. dai componenti del collegio sindacale di una società a
responsabilità limitata, aveva disposto l’ispezione giudiziale della società.
1.1.” In punto di rilevanza, osserva il rimettente che la decisione della
fattispecie sottoposta al suo esame comporta la valutazione, in limine, dell’ammissibilità
della procedura di controllo ex art. 2409 cod. civ., nel testo novellato dal
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina
delle società di capitale e società cooperative, in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366), nei riguardi della società a responsabilità limitata.
Osserva, quindi, che, in attuazione dell’art. 4, commi 1 e 2, lettera a), numero
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del
diritto societario), la normativa in materia di società per azioni, in vista
della realizzazione di un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei
creditori, dei risparmiatori e dei terzi, avrebbe dovuto disciplinare un modello
di base unitario, diversificando, rispetto a esso, le ipotesi nelle quali le
società andavano assoggettate a regole caratterizzate da un maggior grado di
imperatività, in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio;
che in tale contesto si sarebbe dovuto prevedere, da un lato, un ampliamento
dell’autonomia statutaria, sia pure soggetto a limiti e condizioni in funzione
dei vari tipi di società; dall’altro, la denunzia al tribunale, da parte dei
sindaci o dei componenti di altro organo di controllo, del sospetto di gravi
irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori. Ricorda anche
che tra i principi e i criteri direttivi vi era quello di introdurre il
controllo giudiziario disciplinato dall’art. 2409 cod. civ. per le cooperative,
sia pure limitatamente alle sole società non inquadrabili nella “cooperazione
costituzionalmente riconosciuta”, di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), della
legge delega e non soggette al disposto dell’art. 70, comma 7, del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia): previsione in attuazione della quale è stata dettata la norma di
cui all’art. 2545-quinquiesdecies cod. civ.
Tale assetto normativo renderebbe palese ” secondo il giudice a quo ”
l’intenzione del legislatore delegante di innovare sotto due profili soltanto il
controllo giudiziario sulle società di capitali: quello della legittimazione al
ricorso, da un lato, e dell’estensione del mezzo alle società cooperative, sia
pure nei limiti innanzi esplicitati, dall’altro.
Orbene, considerato che in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art.
2488, comma quarto, cod. civ., nel testo antecedente all’entrata in vigore della
riforma, la procedura di cui all’art. 2409 cod. civ. era pacificamente ritenuta
esperibile anche nelle società a responsabilità limitata; che analogo
riferimento manca invece nella nuova disciplina, a differenza di quanto accade
per le società in accomandita per azioni, in virtù del disposto dell’art. 2454
cod. civ.; che l’art. 2476, comma terzo, cod. civ., prevede, sia pure su istanza
del singolo socio e in via incidentale nell’ambito del giudizio di
responsabilità, la possibilità della pronuncia di provvedimento cautelare di
revoca dell’amministratore, in caso di gravi irregolarità nella gestione ”
mezzo in considerazione del quale la relazione accompagnatoria del decreto
delegato ha espressamente affermato la superfluità del controllo giudiziario ex
art. 2409 cod. civ. ” ritiene il rimettente non condivisibile l’assunto del
Tribunale laddove ha riconosciuto, in forza del richiamo alle norme dettate in
materia di società per azioni, contenuto nel comma quarto dell’art. 2477 cod.
civ., l’esperibilità del procedimento nelle società a responsabilità limitata
in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
Secondo la Corte d’appello, l’opzione ermeneutica accolta dal giudice di prime
cure poggerebbe su un argomento di carattere letterale debole e comunque in
contrasto con l’impianto generale della legge delega, che non sembrerebbe
prefigurare possibilità di distinzioni di disciplina nell’ambito della società
a responsabilità limitata; essa peraltro introdurrebbe una differenza nelle
attribuzioni del collegio sindacale, in dipendenza del carattere obbligatorio o
facoltativo della sua nomina.
1.2.” Tanto esposto in ordine alla ritenuta inapplicabilità, in parte qua, del
procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ., e conseguentemente in ordine alla
rilevanza del prospettato dubbio, ritiene il rimettente che la disciplina
dettata dal legislatore delegato sarebbe in contrasto con i principi e i criteri
direttivi della legge delega, la quale, se aveva accentuato il carattere
contrattuale della società a responsabilità limitata, lasciando ampio margine
nella sua modulazione all’autonomia privata, aveva tuttavia mostrato una forte
considerazione del ruolo “non strettamente individuale” che essa puo’ essere
chiamata a svolgere nel quadro economico complessivo.
In particolare, in punto di non manifesta infondatezza, osserva il giudice a quo
che la radicale modificazione dei controlli societari, realizzata dalla riforma
del 2003, andrebbe contro quelle esigenze di salvaguardia dell’interesse
generale, segnatamente avute di mira dal legislatore delegante, esigenze alla
cui tutela il mezzo offerto dall’art. 2409 cod. civ. è sempre stato
preordinato, quale utile strumento di controllo della regolarità della
gestione.
In realtà, mentre la legge n. 366 del 2001 “non si era in alcun modo soffermat(a)”
su questo aspetto del sistema dei controlli, il rimedio incidentale previsto
nell’art. 2476 cod. civ. sarebbe funzionale alla sola risoluzione di conflitti
interni e di carattere privato tra soci, amministratore e società e, quindi,
del tutto inidoneo al perseguimento dell’interesse di carattere generale alla
correttezza della gestione sociale, in considerazione anche “dell’ampio spettro
di interventi assicurato” dall’art. 2409 cod. civ.
In definitiva, secondo il rimettente, la lettura corretta del combinato disposto
degli artt. 2477 e 2409, nonchè dello stesso art. 2476, comma terzo, cod. civ.,
impone di ritenere inammissibile il ricorso proposto (donde il requisito della
rilevanza della questione): del resto l’interpretazione accolta dal Tribunale di
Udine non solo non sarebbe condivisibile, alla luce delle esposte considerazioni
ma, nella parte in cui presuppone l’esistenza di una pluralità di sistemi di
controllo relativi alla società a responsabilità limitata, confermerebbe “il
complessivo vizio di eccesso di delega”, posto che nessun principio e criterio
direttivo avrebbe il delegante dettato in parte qua.
1.3.” E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile o infondata la prospettata questione, “riservandosi di
svolgere con successiva memoria compiute difese al riguardo”.
1.4.” Nella memoria successivamente depositata, il Presidente del Consiglio dei
ministri sottolinea come dalla legge di delega non sia dato ricavare quanto il
giudice rimettente in essa individua per inferirne l’eccesso di delega: in
particolare, dalle lettere e) e h) dell’art. 3 risulta che il legislatore
delegato doveva ampliare l’autonomia statutaria quanto “agli strumenti di tutela
degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di
responsabilità” e doveva, altresi’, individuare i limiti oltre i quali è
obbligatorio “un controllo legale dei conti”. Sotto alcun profilo, dunque, la
legge di delega richiedeva l’estensione alla società a responsabilità limitata
del controllo giudiziario di cui all’art. 2409 cod. civ., e pertanto il
legislatore delegato ha correttamente operato, nell’ambito della
discrezionalità riconosciutagli dalla legge di delega, la scelta di
privilegiare il potere di controllo e di reazione dei soci attraverso la
disciplina dell’azione individuale di responsabilità sociale, ritenendo che
tale disciplina rendesse superfluo il controllo giudiziario di cui all’art. 2409
cod. civ.
2.” Con ordinanza del 4 febbraio 2005 il Tribunale di Cagliari ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2409, 2476, comma terzo,
nonchè dell’art. 2477, comma quarto del codice civile, “nella parte in cui non
viene attribuita anche ai soci della società a responsabilità limitata la
possibilità di ricorrere al tribunale, ex art. 2409 cod. civ., in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società”.
La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento instaurato a
seguito di ricorso ex art. 2409 cod. civ. proposto dal titolare di quota di euro
10.000, pari al 50% del capitale sociale di una società a responsabilità
limitata: il socio, denunciando gravi irregolarità nell’amministrazione, aveva
chiesto che venisse disposta ispezione giudiziale sulla gestione sociale.
2.1.” In punto di rilevanza, osserva il rimettente che il d.lgs. n. 6 del 2003
avrebbe fatto venir meno la possibilità, prevista dal previgente art. 2488,
quarto comma, cod. civ., di ricorrere al procedimento de quo nell’ambito della
“piccola” società a responsabilità limitata. Tale opzione interpretativa, alla
cui stregua il ricorso proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile,
poggerebbe sui seguenti rilievi:
a) la mancanza, nella disciplina di tale tipo di società, di un richiamo
all’art. 2409 analogo a quello contenuto, per le società cooperative, nell’art.
2545-quinquiesdecies cod. civ.;
b) l’esplicitazione, nella Relazione accompagnatoria, della ratio della scelta
normativa adottata, individuata nel riconoscimento, in capo a ciascun socio, del
potere di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere, nel
corso della stessa e in via cautelare, la provvisoria revoca giudiziale
dell’amministratore: soluzione che avrebbe fatto ritenere “superflua e in buona
parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del
giudice quali quelle ora previste dall’art. 2409 cod. civ.”;
c) la circostanza che solo con riferimento alle società a responsabilità
limitata nel cui ambito è obbligatoria la nomina del collegio sindacale sarebbe
possibile recuperare, in via interpretativa, l’esperibilità del mezzo, in forza
del richiamo contenuto nel novellato art. 2477, comma quarto, cod. civ. alle
norme in materia di società per azioni, e quindi anche a quella che riconosce
ai sindaci la legittimazione alla proposizione del ricorso ex art. 2409 cod.
civ.
2.2.” In punto di non manifesta infondatezza, segnala preliminarmente il giudice
a quo che il procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ., nel sistema introdotto
dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, avrebbe subito profondi cambiamenti in senso
restrittivo della sua sfera di applicazione, tra i quali i più significativi
riguarderebbero la limitazione del potere del P.M. alle sole società “aperte”,
e cioè a quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e il
restringimento dell’area delle irregolarità per tale via denunciabili a quelle
“potenzialmente dannose” per la società, o per società ad essa collegate.
Tale assetto normativo, nel quale si inserisce la peculiare disciplina del
controllo giudiziale nelle società a responsabilità limitata, non solo sarebbe
in controtendenza con “i precedenti legislativi in materia societaria” e con la
“cornice comunitaria”, ma contrasterebbe con le linee guida della stessa legge
n. 366 del 2001. Questa, invero, mentre nessuna menzione del controllo
giudiz

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