Il Gip decide sulla richiesta di patteggiamento proposta dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 3089 del 25/01/2006


PROCEDIMENTI SPECIALI – NOTIFICA ALL’IMPUTATO
DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO IMMEDIATO – SUCCESSIVA RICHIESTA DI
APPLICAZIONE DELLA PENA – GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE – G.I.P.


 

Sulla richiesta di applicazione della pena a
norma dell’art. 444 c.p.p., ritualmente proposta dopo la notificazione del
decreto che dispone il giudizio immediato, è competente a decidere il giudice
per le indagini preliminari. La Suprema Corte, nel risolvere in questi termini i
conflitti di competenza insorti tra giudice dell’udienza preliminare e giudice
del dibattimento, ha preso posizione sulla questione che vedeva contrapposte due
diverse soluzioni interpretative – l’una per la competenza del gip, l’altra per
quella del giudice del dibattimento.

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 3089 del 25/01/2006

(Presidente R. Teresi, Relatore A. S. Agro’)


 

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, nel
procedimento a carico di G. N. per il reato di immigrazione clandestina,
dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere sulla richiesta di
applicazione della pena, avanzata dall’ imputato a seguito della notifica del
decreto di giudizio immediato e rimetteva le parti davanti al Tribunale di
Gorizia per la stessa data in cui era stato fissato tale giudizio.

2. Il Tribunale, a sua volta, declinava la competenza e sollevava conflitto
davanti alla Corte di Cassazione. Rilevava che l’interpretazione sistematica
delle norme che regolano la trasformazione del giudizio immediato in uno dei
riti alternativi privilegia la competenza funzionale del Gip, il quale si
spoglia del procedimento solo una volta decorso inutilmente il termine di 15
giorni di cui all’art. 458 comma 1 c.p.p., previsto per la scelta del rito
alternativo da parte dell’imputato.

3. La Prima Sezione di questa Corte, con ordinanze del 19 ottobre 2005, dinanzi
al contrasto giurisprudenziale sulla competenza del g.i.p. o del giudice del
dibattimento ad emettere la sentenza di applicazione di pena, ne devolveva la
soluzione alle Sezioni Unite, osservando che la questione, sollevata ormai
numerose volte, sia in sede di conflitto che in altri casi, non era stata
affrontata dalle Sezioni Unite del 25 gennaio 2005 per l’inammissibilità di
quel ricorso.

4. Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite per l’odierna
udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questa Corte con sentenza in pari data, nel conflitto insorto tra le stesse
autorità e per i medesimi motivi nel procedimento a carico di Stefano
Bergamasco, ha dichiarato la competenza del giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Gorizia.

2. Per evitare inutili duplicazioni conviene quindi rinviare alla motivazione
della pronunzia indicata.

PER QUESTI MOTIVI

risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Gorizia cui dispone trasmettersi gli atti.

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