Anche l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto si devolve secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 458 del 23/12/2005
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IMPIEGO PUBBLICO ” DIPENDENTI STATALE NON DI
RUOLO ” INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO ” SUCCESSIONE IN CASO DI MORTE
E’ costituzionalmente illegittimo ” per
violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 9, terzo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 207
del 1947, nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto
spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi
indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis
causa. La Corte, richiamate le sentenze in cui – nell’ambito del rapporto di
lavoro privato, del pubblico impiego statale, del rapporto di lavoro con gli
enti locali ” si è affermato che gli emolumenti comunque riconosciuti al
lavoratore alla fine del rapporto hanno natura di retribuzione differita a fini
previdenziali e che, di conseguenza, tali indennità, in mancanza dei soggetti
legittimati individuati dalla legge, debbano devolversi agli eredi secondo le
regole successorie, ha ravvisato la disparità di trattamento dei dipendenti non
di ruolo rispetto agli altri dipendenti, sia pubblici che privati.
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 458 del 23/12/2005
(Presidente A. Marini – Relatore L. Mazzella)
1. – Con ordinanza del 28 aprile 2004 il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947, n. 247 (rectius: n. 207) (Trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni
dello Stato), nella parte in cui riserva l’attribuzione dell’indennità di fine
rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da esso
indicati, escludendone, in assenza di questi ultimi, la devoluzione secondo le
norme che disciplinano la successione mortis causa.
2. – Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso proposto contro il
Ministero della giustizia, Massimo Del Bo aveva chiesto che fosse riconosciuto
il suo diritto a subentrare, nella qualità di successore legittimo in quanto
cugino, e dunque parente di quarto grado, nell’indennità di fine rapporto del
defunto Mons. Cesare Curioni, che in vita aveva prestato servizio non di ruolo
alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia come cappellano e, in
seguito, come ispettore generale dei cappellani degli istituti di prevenzione e
di pena, dal 1948 al 12 gennaio 1996, data del suo decesso. Il Ministero della
giustizia aveva resistito al ricorso, sostenendo la legittimità dell’operato
dell’amministrazione in base al disposto dell’art. 9 del d. lgs. C. p .S. 4
aprile 1947, n. 207. Tale norma ” applicabile ai cappellani ed agli ispettori
dei cappellani in virtù dell’ art. 15, secondo comma, della legge 4 marzo 1982,
n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di
prevenzione e di pena) ” nell’attribuire al personale non di ruolo dello Stato,
cessato dal servizio, un’indennità di fine rapporto, al terzo comma dispone che
“nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l’indennità deve essere
corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del
dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado”.
3. – Quanto alla rilevanza della questione, il TAR osserva che la disposizione
del citato art. 9, terzo comma, è ostativa all’accoglimento della pretesa del
ricorrente, in quanto espressamente limita la devoluzione dell’indennità di
fine rapporto ai soggetti ivi indicati e dunque esclude la sua attribuzione agli
eredi legittimi o testamentari. Nè appare possibile un’interpretazione
adeguatrice della disposizione.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente richiama
alcune decisioni di questa Corte (sentenze n. 8 del 1972, n. 471 del 1989, n.
319 del 1991 e, soprattutto, n. 106 del 1996), secondo le quali le indennità di
buonuscita o di fine rapporto, spettanti anche ai dipendenti pubblici, hanno
natura di retribuzione differita con funzione previdenziale. Detto principio, a
giudizio del TAR, postula che le indennità in questione siano già entrate a
far parte, al momento della morte del lavoratore, del suo patrimonio, sicchè ne
conseguirebbe l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni che, per
qualsiasi ragione, privino gli aventi causa del lavoratore delle indennità di
fine rapporto. Il rimettente, inoltre, sottolinea che le differenze di
trattamento tra lo stato giuridico del personale di ruolo, al quale si riferisce
la sentenza n. 106 del 1996, e quello del personale non di ruolo, tra cui
rientra il dante causa del ricorrente, non sono tali da influire sul trattamento
giuridico da applicare all’indennità di fine rapporto.
4. – Si è costituito il ricorrente, deducendo che l’art. 15 della legge n. 68
del 1982, espressamente stabilisce che “ai cappellani e all’ispettore dei
cappellani è dovuta l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 9 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207”; che
in ogni caso la citata sentenza della Corte n. 106 del 1996 fa riferimento
indistintamente a tutti dipendenti civili dello Stato, a prescindere dalla loro
posizione di ruolo o non di ruolo; che inoltre lo stesso art. 1, quarto comma,
del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato), precisa che “le disposizioni concernenti i dipendenti civili si
applicano anche al personale non di ruolo”. Aggiunge poi che la natura
retributiva dell’indennità prevista a favore dei dipendenti pubblici non di
ruolo dalla norma impugnata è stata da ultimo riaffermata dalla decisione del
Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 21.
Con successiva memoria, infine, il ricorrente ha dedotto che la tendenza
evolutiva della giurisprudenza costituzionale ha anticipato le linee direttrici
della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), il cui art. 2, comma 5, ha disposto
che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art.
2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. Il ricorrente
cita, infine, la sentenza n. 243 del 1997, nella quale questa Corte ha affermato
il principio della connotazione unitaria delle varie categorie di indennità di
fine rapporto ” pur se governate da diversi meccanismi di provvista e di
erogazione dei singoli trattamenti ” e la conseguente necessità di dichiarare
l’illegittimità di quelle norme che, in assenza delle persone beneficiarie
indicate, non consentono l’applicazione delle regole delle successioni di cui al
codice civile.
5. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il
tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità, sul presupposto della diversa
natura giuridica dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine
rapporto. Secondo l’Avvocatura erariale, la differente disciplina dell’indennità
di buonuscita, la quale comporta il versamento, da parte del datore di lavoro,
di un contributo, in maniera del tutto simile a quanto avviene per la pensione,
rifletterebbe la diversa natura giuridica dell’indennità di buonuscita e del
trattamento di fine rapporto e determinerebbe l’inapplicabilità alla prima
della citata giurisprudenza costituzionale.
Con successiva memoria l’Avvocatura erariale ha ulteriormente sviluppato le
argomentazioni già esposte in precedenza.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio propone, in relazione agli
articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui riserva la devoluzione dell’indennità
di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da
essa indicati, ovvero al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il
secondo grado solo se viventi a carico del dipendente stesso ed esclude pertanto
che essa, in difetto di tali soggetti, si devolva secondo le norme che
disciplinano la successione mortis causa. Il giudice rimettente si duole che la
norma censurata sia lesiva del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata
disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti statali non di
ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti statali di ruolo
ed i dipendenti degli enti locali. Il TAR si duole inoltre della lesione
dell’art. 36 della Costituzione perchè una simile disciplina di un istituto
avente natura retributiva priverebbe gli aventi causa del lavoratore della
disponibilità di una parte della retribuzione.
2. – La questione è rilevante nel giudizio a quo, dato che la sentenza additiva
invocata dal TAR imporrebbe la devoluzione al ricorrente, cugino del de cuius,
dell’indennità di fine rapporto; devoluzione che invece, in base all’attuale
formulazione della norma, deve essere esclusa.
3. – La questione è fondata.
Questa Corte, in diverse pronunce, ha avuto modo di affrontare il problema della
natura giuridica delle indennità di fine rapporto e della applicabilità alle
stesse delle regole sulla successione mortis causa, intervenendo sia nell’ambito
del rapporto di lavoro privato (sentenza n. 8 del 1972, che ha riconosciuto il
diritto del dipendente di disporre per testamento dell’indennità di anzianità
di cui all’art. 2120 del codice civile) sia nell’ambito del pubblico impiego
statale (sentenza n. 106 del 1996) sia in quello del rapporto di lavoro con gli
enti locali (sentenze n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989).
In tali pronunce, per tutte le diverse indennità di fine rapporto di volta in
volta esaminate, anche se variamente denominate, si è statuito che gli
emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto abbiano
natura di retribuzione differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali
indennità debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del
dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto
dall’articolo 2122 cod. civ. Corollario di tale principio è che le stesse
indennità, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalla legge,
debbano devolversi agli eredi secondo le regole successorie.
Inoltre, molte pronunce di questa Corte, concernenti i dipendenti non di ruolo
(sentenze n. 156 del 1973; n. 116 del 1976; n. 236 del 1974 e n. 208 del 1986),
hanno sottolineato la progressiva perdita di importanza, nella recente
evoluzione normativa ed interpretativa, della distinzione tra impiego di ruolo e
impiego non di ruolo. Si deve ritenere ormai pacifico che anche per l’impiego
non di ruolo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p. S. n. 207 del
1947, presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, non
v’è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive
riconosciute ai lavoratori del settore privato ed ai dipendenti pubblici di
ruolo. E cio’ vale anche per il rapporto di lavoro dei cappellani militari,
disciplinato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico
dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena).
L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in subiecta materia deve dunque
far considerare superata la risalente sentenza n. 179 del 1970, relativa alla
devoluzione dell’indennità di fine rapporto per i dipendenti non di ruolo. In
essa, pur aderendosi al principio precedentemente affermato della natura mista,
retributiva e previdenziale, di tale indennità (sentenze n. 75 e n. 112 del
1968) era stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art.
9, terzo comma del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947.
Il superamento del precedente indirizzo discende anche dal fatto che, già a
partire dalla sentenza n. 8 del 1972, questa Corte ha sempre affermato il
principio in base al quale le indennità di fine rapporto, proprio per la loro
natura mista, entrano a far parte del patrimonio del lavoratore prima della sua
morte e spettano pertanto agli eredi non iure proprio ma iure hereditario. Le
successive sentenze hanno ripetutamente confermato tale assunto.
In particolare, con le sentenze n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997, questa Corte
ha esplicitato la portata sistematica e generale del principio della
trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, riconoscendo a tutti questi
trattamenti, in stretta analogia con quelli del settore privato, “l’essenziale
natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione
previdenziale” (sentenze n. 243 e n. 99 del 1993, n. 439 del 1992, n. 63 del
1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989) e precisando che “tutte le indennità
di fine rapporto, invero, costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro
prestato, la cui corresponsione viene differita – appunto in funzione
previdenziale – onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che
possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant’è che la
misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro
prestato nonchè alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante
al dipendente”.
Con le richiamate sentenze, è stato altresi’ affermato che “la connotazione
unitaria, in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di
indennità di fine rapporto – nonostante l’esistenza di diverse regolamentazioni
riguardanti i meccanismi di provvista, nonchè i soggetti gravati d

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