con riferimento ai funzionari onorari del Comune la pretesa di rimborso delle spese processuali va esercitata davanti al giudice ordinario – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 478 del 10/01/2006


GIURISDIZIONE – FUNZIONARIO ONORARIO – ASSESSORE
E VICESINDACO COMUNALE – CONTROVERSIA CONCERNENTE IL RIMBORSO DI SPESE LEGALI
SOSTENUTE A CAUSA DI FATTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI –
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO


 

Le Sezioni Unite intervengono in tema di
rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento
di pubbliche funzioni, e di pretesa patrimoniale fondata sull’esercizio di una
funzione onoraria, affermando che, con riferimento ai funzionari onorari del
comune, che prestano, cioè, la propria opera per conto dell’ente pubblico non a
titolo di lavoro subordinato, quale, nella specie, assessore e vicesindaco
comunale, la pretesa di rimborso delle spese processuali, in mancanza di
specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l’ente
rappresentato, non puo’ che assumere la consistenza del diritto soggettivo
perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario.

 


Allegato Pdf
:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,

Sentenza n. 478
del 10/01/2006 (Presidente G. Nicastro, Relatore F.
Roselli)

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