La competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza si determina con riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio – CASSAZIONE PENALE. Sezioni Unite, Sentenza n. 3821 del 31/01/2006
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI
EBREZZA – COMPETENZA – SUCCESSIONI DI LEGGI NEL TEMPO – NORMATIVA APPLICABILE –
DATA DEL COMMESSO REATO – IRRILEVANZA – MOMENTO DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE
” RILEVANZA
La competenza per materia per il reato di guida
in stato di ebbrezza commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore
del decreto legge 27 giugno 2003, n.151, conv. nella legge 1° agosto 2003, n.
214, deve essere determinata, in assenza di una norma transitoria, con
riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio,
perchè solo col promovimento dell’azione penale si configura in capo al giudice
l’obbligo di ius dicere.
CASSAZIONE
PENALE. Sezioni Unite, Sentenza n. 3821 del 31/01/2006
(Presidente R. Teresi, Relatore A. Sirena)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 settembre 2004, il Giudice di pace di Firenze dichiaro’ non
doversi procedere nei confronti di T. I. in ordine alla contravvenzione di cui
all’articolo 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza, commessa
in Firenze il 22 febbraio 2003) perchè il reato era estinto per oblazione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze deducendo la
violazione del secondo comma dell’articolo 186 del codice della strada, nel
testo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, numero 151, convertito nella
legge 1° agosto 2003, numero 214.
Il ricorrente, nel contestare globalmente la decisione impugnata, afferma in
particolare che l’articolo 5 del decreto legge da ultimo menzionato ha
reintrodotto la pena dell’arresto per la contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza; e sostiene che conseguentemente il giudice di pace “in difetto di
norma transitoria in relazione all’intervenuta modifica della competenza e in
applicazione dei principi generali in materia processuale, avrebbe dovuto
spogliarsi del processo, iniziato in epoca successiva all’entrata in vigore del
decreto legge”, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
Il ricorso venne assegnato alla quarta sezione penale di questa Corte, la quale
” con ordinanza del 28 settembre 2005 ” lo rimise alle Sezioni unite,
evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla
seguente questione: se la competenza per materia per il reato di guida in stato
di ebbrezza debba essere determinata sulla base della normativa in vigore al
momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio, ovvero assuma
rilievo, a tal fine, la disciplina vigente al momento di consumazione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. La questione di diritto portata all’esame di queste Sezioni unite ha
effettivamente dato luogo a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo alcune decisioni, infatti, “in applicazione del principio tempus regit
actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la
competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va
determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico
ministero esercita l’azione penale e la competenza cosi’ determinata rimane
ferma in forza dell’ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche
in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non
introduca una specifica disciplina transitoria” (cfr.: Cass. pen., Sez. I, 2
marzo 2005, confl. di comp. in proc. Norcini, RV 231844; conformi: Cass. pen.,
Sez. I, 6 luglio 2005, confl. comp. in proc. Mezzalana, RV 231845; Cass. pen.,
sez. IV, 17 settembre 2004, numero 49304, PM in proc. Dalla Vista; Cass. pen.,
sez. IV, 14 ottobre 2004, numero 47917, PG in proc. Favaro).
Mentre secondo altre decisioni, “in virtù del principio tempus regit actum che
governa la successione nel tempo delle norme processuali la competenza per
materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso prima
dell’entrata in vigore del decreto legge 151/2003, appartiene alla competenza
del giudice di pace, perchè competente al momento in cui il fatto è stato
commesso. Una volta radicata, la competenza rimane ferma in base al principio
della perpetuatio jurisdictionis, a nulla rilevando che una legge successiva
l’abbia modificata a meno che non venga introdotta una disciplina derogatoria”
(cfr.: Cass. pen., Sez. I, 16 giugno 2004, confl. comp. in proc. Murtas, RV
228854; conformi : Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2004, numero 46541, PG in
proc. Simeoni; Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2005, numero 39399,
Napolitano).
Ebbene, tra i due indirizzi giurisprudenziali su indicati queste Sezioni unite
ritengono che sia corretto il primo, per le ragioni che saranno tra breve
chiarite.
2. La successione delle leggi nel tempo è regolata dall’articolo 11 delle
disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale “la legge non dispone che
per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Tale norma sancisce l’efficacia immediata della nuova disciplina legislativa,
prevedendone al contempo la irretroattività, in omaggio a quella fondamentale
esigenza della vita sociale, secondo cui la fede e la sicurezza nella stabilità
dei rapporti non dovrebbero essere minacciate dal timore che una legge
successiva possa turbare le situazioni giuridiche formatesi validamente.
E pero’, la retroattività non costituisce un limite di carattere costituzionale
per il legislatore, come si desume chiaramente dall’articolo 25, comma 2, della
Costituzione, che la vieta solo per le norme penali che prevedono nuove
fattispecie incriminatici o che aggravano quelle esistenti.
Alla regola stabilita dall’articolo 11 delle preleggi non si sottraggono le
disposizioni del diritto processuale penale, salvo che il legislatore non abbia
previsto apposite norme transitorie, atte a regolare il passaggio dalla vecchia
alla nuova disciplina.
Tuttavia la regola suddetta – condensata con riferimento alla materia
processuale nel brocardo latino tempus regit actum ” pur essendo universalmente
riconosciuta, è di difficile applicazione quando deve essere riferita a
situazioni che non si esauriscono in un determinato momento, ma perdurano nel
tempo: con la conseguenza che in siffatte ipotesi si creano dubbi
interpretativi, non sempre di facile soluzione.
3. Quanto sopra premesso, si osserva che il decreto legge 27 giugno 2003, numero
151, convertito nella legge 1° agosto 2003, numero 214, ha modificato l’articolo
186 del codice della strada inasprendo la sanzione per chi guida in stato di
ebbrezza e disponendo contestualmente che “per l’irrogazione della pena è
competente il tribunale”.
E pero’, il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria, atta a
stabilire se la competenza a giudicare in ordine alle violazioni dell’articolo
186 del codice della strada, commesse in data anteriore a quella dell’entrata in
vigore del decreto legge su indicato, spetti al giudice di pace ovvero al
tribunale: percio’ –
come è pacificamente ammesso da tutti ” nella fattispecie occorre applicare i
principi generali di cui all’articolo 11 delle disposizione sulla legge in
generale e in particolare quello sintetizzato nel già citato brocardo tempus
regit actum.
Tuttavia tale principio ” come si è prima cennato – non è di agevole
applicazione; e anzi la sua portata è da tempo oggetto di accese discussioni,
concernenti la corretta definizione dei concetti di tempus e di actus, come del
resto dimostra il contrasto giurisprudenziale all’esame di queste Sezioni unite.
4. E’ bene precisare, prima di affrontare il tema centrale di tale contrasto,
che esso non riguarda le ipotesi di violazioni dell’articolo 186 del codice
della strada per le quali sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio
innanzi al giudice di pace in data anteriore a quella della entrata in vigore
della nuova normativa, pur se tale giudizio non sia stato definito prima di
quella data.
Infatti, i sostenitori di entrambe le tesi in esame sono d’accordo
nell’affermare che in tale caso la competenza a giudicare appartiene comunque al
giudice di pace: ovviamente le ragioni addotte per giungere a questa conclusione
sono profondamente diverse, dato che per i fautori della tesi qui respinta, la
suddetta competenza deve in ogni caso essere determinata con riferimento alla
data di commissione del reato; mentre per i sostenitori della tesi giuridica
accolta da queste Sezioni unite, la competenza per materia del giudice di pace
discende dalla circostanza che una volta correttamente radicata, essa rimane
comunque ferma ” in assenza di norme transitorie – in base al principio della
perpetuatio jurisdictionis.
Il contrasto giurisprudenziale riguarda, dunque, solo l’ipotesi in cui la
violazione dell’articolo 186 del codice della strada sia stata commessa durante
la vigenza della vecchia normativa e il decreto di citazione sia stato emesso in
data posteriore alla data dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di
legge.
5. Ma in tale ipotesi, ad avviso delle Sezioni unite di questa Corte, non si
puo’ dubitare che la competenza a giudicare sia del tribunale.
A tale conclusione si perviene constatando che, secondo una antichissima
tradizione giuridica, in materia di diritto processuale penale vige la regola
secondo cui le leggi giudiziarie entrano senz’altro in vigore alla scadenza del
termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione e investono
immediatamente tutti i procedimenti nuovi o in corso, essendo indifferente che i
relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella normativa
processuale.
Tale principio è stato, peraltro, sempre recepito dal legislatore italiano,
tanto che nella Relazione al Re sulle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale del 1930, il Guardasigilli Rocco affermava testualmente: “Ho
accolto, nell’articolo 65, il principio generale, unanimemente riconosciuto
dalla scienza, e già adottato in occasione della pubblicazione del codice del
1913, per il quale la nuova legge processuale si applica immediatamente a tutti
i procedimenti penali in corso, in qualunque tempo sia stato commesso il reato
per cui si procede. La legge processuale, invero, non si applica al reato, ma al
procedimento, il quale non è un fatto passato, ma presente o futuro, e pero’ il
predetto principio non viola il precetto della non-retroattività della legge”.
Il principio, del resto, era stato accolto anche dalle disposizioni transitorie
dei codici di procedura penale del 1889 e del 1913, nonchè dall’articolo 16
delle disposizioni di attuazione della legge 18 giugno 1955, numero 17, il quale
stabiliva che le norme da essa previste “si applicano a tutti i procedimenti e
gli affari penali in corso all’entrata in vigore della legge stessa, in
qualunque stato e grado si trovino, se non sia diversamente stabilito”.
Ma anche le disposizioni transitorie del codice di procedura penale vigente
hanno seguito, nel senso sopra precisato, la regola posta dal brocardo tempus
regit actum (cfr.: articolo 258, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio
1989, numero 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale); e anzi, per derogare – proprio in tema di
competenza – a quella regola, il legislatore del 1988 ha dovuto formulare
un’apposita norma, con cui ha stabilito in via eccezionale che “ai fini della
determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del
codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di
entrata in vigore dello stesso” (cfr.: articolo 259, comma 1, del menzionato
decreto legislativo numero 271 del 1989).
6. E pero’, i fautori della tesi giuridica che vorrebbe ancorare la competenza
per materia del giudice di pace al momento della violazione dell’articolo 186
del codice della strada sostengono che dovrebbe essere proprio la data della
commissione di quel reato a determinare la scelta dell’organo giudicante; e che
aderendo alla tesi contraria si finirebbe con il violare sia il principio di
irretroattività della legge, stabilito dall’articolo 11 delle disposizioni
della legge in generale, sia il principio della precostituzione del giudice, che
trova il suo fondamento nell’articolo 25, comma 1, della Costituzione.
Sennonchè, entrambe le obiezioni sono infondate.
La prima perchè ” come è stato affermato, oltre che nella citata relazione del
Guardasigilli, anche da autorevole dottrina – la legge processuale non contempla
i reati e non “dispone” rispetto a questi, ma provvede soltanto per l’avvenire,
cioè per tutti i procedimenti e per tutti gli atti processuali da compiersi nel
momento in cui entra in vigore, salve le eccezioni stabilite dalla legge
medesima.
Con la conseguenza che è erroneo parlare di retroattività delle leggi
processuali allorquando esse vengono applicate a fatti commessi prima della loro
entrata in vigore: tale pretesa retroattività si riferisce infatti ai reati, e
cioè a cosa in ordine alla quale la legge processuale non dispone; mentre le
norme sono irretroattive rispetto ai procedimenti e agli atti processuali, che
costituiscono il vero oggetto delle loro disposizioni.
La seconda obiezione, sulla violazione del principio di precostituzione del
giudice, è invece infondata perchè l’articolo 25, comma 1, della Costituzione,
il quale stabilisce che “nessuno puo’ essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge”, non contiene ai fini della determinazione dell’organo
competente a giudicare una esplicita individuazione del punto di riferimento
temporale al quale ancorarsi; cosi’ che non solo non è illegittimo, ma è
addirittura ragionevole e corretto considerare che tale momento deve coincidere
non con quello della commissione del fatto penalmente illecito, ma con il
momento dell’avvio del processo, e quindi nell’ipotesi concreta, con il giorno
dell’emissione del decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace.
Del resto, a sostegno della tesi qui accolta si è affermato che solo attraverso
il promovimento dell’azione penale si configura in capo al giudice un vero e
proprio obbligo di ius dicere; e si è aggiunto che cris



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