Successione – Rappresentazione – Mancata previsione in fasvore del coniuge di chi nonabbia potuto accettare l’eredità – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 15 del 20/01/20069

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E’ stata sollevata – in riferimento all’art. 3,
primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli
artt. 467 e 468 del codice civile: in via principale, nella parte in cui
escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l’eredità dal
novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per
rappresentazione al de cuius, per la irragionevole disparità di trattamento
rispetto a detti soggetti; in via subordinata, nella parte in cui gli stessi
articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi,
legittimati o adottivi del de cuius, possa succedere per rappresentazione il
coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l’eredità. La Corte ne ha
dichiarato la manifesta inammissibilità sottolineando l’esistenza di una
pluralità di soluzioni nella scelta dell’ampliamento delle categorie di cui al
predetto art. 468 cod. civ., la scelta fra le quali appartiene alla
discrezionalità legislativa. Ha precisato che tale potere discrezionale non
puo’ considerarsi venuto meno per il solo fatto della inclusione del coniuge
nella categoria dei legittimari (art. 536 cod. civ.) e dei successibili (art.
565 cod. civ.), dal momento che tale inclusione non impone ex se la
ricomprensione del coniuge fra le categorie indicate dall’art. 468 cod. civ..

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 15 del 20/01/20069

(Presidente F.
Bile  – Relatore A. Finocchiaro)


 

RITENUTO

che il Tribunale di Reggio Calabria, nel corso di un procedimento
in materia successoria, con ordinanza del 7 febbraio 2005, ha sollevato, in
riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 del codice civile nella parte
in cui non prevedono “la capacità di rappresentazione in favore del coniuge del
soggetto che non abbia potuto accettare l’eredità o, in subordine, nella parte
in cui non prevedono la capacità di rappresentazione in favore del coniuge del
soggetto che non abbia potuto accettare l’eredità, in assenza di discendenti
dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonchè naturali del defunto”;

che il rimettente premette che il giudizio a quo era stato promosso da Elisa
Lucisano, la quale aveva esposto che il proprio coniuge, Domenico Scagliola, era
deceduto senza testamento in data 21 gennaio 1998;

che alla successione legittima di quest’ultimo, in assenza di prole, erano stati
chiamati, nella misura di due terzi, la stessa moglie, e, nella misura di un
terzo ” e, quindi, di un sesto ciascuno ” la madre, Concetta De Stefano, e il
fratello del de cuius, Francesco Scagliola;

che, in data 6 febbraio 2000, era venuta a mancare, senza testamento, la
predetta De Stefano, alla quale erano succeduti in parti uguali il figlio
premorto, Domenico, coniuge della istante, e l’altro figlio Francesco;

che, poichè il patrimonio della De Stefano era costituito dalla predetta quota
di un sesto dei beni immobili ricevuti in eredità dal figlio premorto, ed i
beni facenti parte di quella eredità erano rimasti in comunione incidentale tra
gli eredi, e cioè la Lucisano e il cognato Francesco Scagliola, la istante
aveva chiesto che il Tribunale ” dichiarata l’apertura della successione di
Domenico Scagliola, stabilito che eredi di questo erano la moglie per due terzi,
nonchè la madre e il fratello, ciascuno per un sesto, dichiarata aperta la
successione di Concetta De Stefano, e stabilito che eredi di quest’ultima erano,
in parti uguali, il figlio premorto Domenico e il fratello Francesco ”
disponesse lo scioglimento della comunione, con assegnazione in natura dei beni
indicati nella citazione alla istante per la quota e nella misura alla stessa
spettante, e cioè di due terzi riferiti alla successione al marito, e di un
mezzo di un sesto, per la successione alla De Stefano in luogo del coniuge,
figlio premorto di quest’ultima;

che il convenuto, Francesco Scagliola, per cio’ che rileva in questa sede, aveva
eccepito, in via preliminare, che nessun diritto successorio la Lucisano poteva
vantare in relazione al decesso della suocera, poichè non operava nella specie
l’istituto della rappresentazione, non rientrando il coniuge tra le categorie di
soggetti che, alla stregua dell’art. 468 cod. civ., possono subentrare per
rappresentazione in luogo del chiamato che non possa accettare l’eredità;

che, con comparsa conclusionale, l’attrice aveva sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 cod. civ. “nella parte in cui
non prevedono che, in assenza di discendenti dei figli, la rappresentazione si
estenda al coniuge del soggetto che non ha potuto accettare perchè premorto
rispetto al de cuius di cui sarebbe stato erede”;

che il rimettente ha ritenuto rilevante la questione nel giudizio a quo ” nel
quale veniva in discussione l’applicazione delle norme di cui si tratta con
riferimento alla successione ab intestato della signora De Stefano, essendo il
figlio di questa, Domenico Scagliola, premorto alla madre, lasciando la moglie
senza figli ” alla stregua della considerazione che l’applicazione delle stesse
norme nella formulazione attuale avrebbe comportato la esclusione in capo alla
Lucisano della qualità di erede della De Stefano per rappresentazione del
proprio coniuge, qualità che, al contrario, avrebbe dovuto esserle riconosciuta
in caso di allargamento della sfera di operatività della rappresentazione, nel
senso auspicato dall’attrice;

che il giudice a quo ha, peraltro, ritenuto di ampliare la questione rispetto
alla formulazione proposta dalla Lucisano, lasciando detta formulazione come
ipotesi subordinata rispetto alla richiesta di declaratoria di illegittimità
della normativa di cui si tratta nella parte in cui non prevede la capacità di
rappresentazione in favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto
accettare l’eredità;

che nella ordinanza di rimessione si richiama la posizione della dottrina
dominante dopo l’entrata in vigore del codice del 1942, secondo la quale il
fondamento sociale della rappresentazione sarebbe da individuare nella
protezione della stirpe legittima del de cuius, al fine di realizzare la
continuità familiare dell’eredità; nonchè la legge di riforma del diritto di
famiglia, che ha previsto la delazione per rappresentazione anche al di fuori
della famiglia legittima, ed in concorso con essa, ammettendola anche in favore
del figlio naturale riconosciuto o dichiarato, ed anche in presenza di figli
legittimi;

che, quindi, pur riconoscendo che l’ampiezza soggettiva della deroga ai principà®
generali sull’ordine dei successibili che risulta dagli att. 467 e 468 cod. civ.
rientra nella discrezionalità del legislatore, il giudice a quo rileva che
l’esercizio di tale discrezionalità è insindacabile fino a che la diversità
di trattamento riguardi soggetti che non si trovino nella medesima situazione
giuridica o che non siano in astratto meritevoli dello stesso trattamento;

che, in proposito, osserva il rimettente che, a seguito della riforma del
diritto di famiglia, la posizione successoria del coniuge è radicalmente
mutata, essendo egli divenuto un erede necessario, ed essendo ormai indicato,
nel nuovo testo degli artt. 536 e 565 cod. civ., al primo posto nell’elenco dei
legittimari e dei successibili ab intestato: sicchè si evidenzia nel nuovo
regime un’assimilazione della posizione del coniuge a quella dei figli, anche se
manca a tutt’oggi una equiparazione totale, avuto anche riguardo alla
circostanza che le prerogative successorie del coniuge nei confronti della
famiglia del de cuius sono meno forti, concorrendo egli con gli ascendenti e i
fratelli e sorelle del defunto, laddove i figli prevalgono su ogni altro
successibile;

che, in tale contesto, appare al rimettente contrastante con l’art. 3, primo
comma, della Costituzione la mancata inclusione del coniuge tra le categorie di
soggetti che possono succedere per rappresentazione, ove si consideri, da un
lato, che la ratio dell’istituto si è progressivamente spostata dalla tutela
della famiglia del defunto a quella del mancato successore; dall’altro, che lo
scopo di conservare la continuità familiare dell’eredità, garantendo il
trapasso dei patrimoni di padre in figlio, è venuto meno, in generale, con il
maggior valore attribuito alla posizione successoria del coniuge;

che il rimettente aggiunge che, anche quanto ai rapporti tra “rappresentante” e
de cuius, la posizione del coniuge del figlio di quest’ultimo non è cosi’
disomogenea rispetto a quella dei “discendenti del rappresentato” da
giustificare la totale esclusione dalla successione;

che il codice civile individua tra i predetti un vincolo di affinità, laddove
tra figlio naturale e genitore o fratello/sorella del proprio genitore non vi
è, in genere, alcun rapporto di parentela;

che, inoltre, pur non escludendo del tutto la successione di ascendenti e
fratelli e/o sorelle, l’esistenza del coniuge superstite comporta comunque una
forte limitazione di diritti successori di costoro anche in mancanza di figli
(v. art. 544 cod. civ.);

che ove, poi, si ritenesse di far prevalere le ragioni dei discendenti su quelle
del coniuge, comunque non sarebbe giustificata la esclusione del coniuge dal
novero dei rappresentanti in mancanza di altri soggetti capaci di succedere per
rappresentazione, si’ da escludere la divisione per stirpi;

che nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituita la parte privata del
procedimento a quo, che ha chiesto la declaratoria di illegittimità
costituzionale degli artt. 467 e 468 cod. civ., per violazione dell’art. 3,
primo comma, e dell’art. 29, secondo comma, della Costituzione, con
argomentazioni adesive a quelle riportate nella ordinanza di rimessione;

che, nell’imminenza dell’udienza, la stessa parte ha depositato memoria, con la
quale insiste per l’accoglimento della questione proposta.

Considerato che il Tribunale di Reggio Calabria dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 467 e 468 del codice civile, per violazione dell’art.
3, primo comma, della Costituzione, in via principale, nella parte in cui
escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l’eredità dal
novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per
rappresentazione al de cuius, per la irragionevole disparità di trattamento
rispetto a detti soggetti; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi
articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi,
legittimati o adottivi del de cuius, possa succedere per rappresentazione il
coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l’eredità;

che il fondamento politico-sociale della rappresentazione, tradizionalmente
ravvisato nella esigenza di tutela della famiglia del defunto, è stato, con il
tempo, come sottolineato dalla dottrina, progressivamente ricondotto a diversa
funzione, spostandosi l’interesse tutelato dal nucleo familiare del defunto alla
stirpe del mancato successore;

che di tale diversa impostazione si è fatta carico questa Corte che con la
sentenza n. 79 del 1969 ” superando il precedente contrario indirizzo espresso
dalla sentenza n. 54 del 1960 ” ha dichiarato la illegittimità costituzionale,
per contrasto con l’art. 30, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 467 del
codice civile nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio
naturale di chi, figlio o fratello del defunto, non potendo o non volendo
accettare l’eredità o il legato, non abbia discendenti legittimi;

che la riforma del diritto di famiglia è andata oltre il giudicato
costituzionale del 1969 ed ha aggiunto ai discendenti legittimi, quali soggetti
in cui favore opera la rappresentazione, i discendenti naturali, a prescindere
dalla assenza di discendenti legittimi;

che le innovazioni apportate al diritto successorio dalla legge 19 maggio 1975,
n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), con riferimento alla posizione del
coniuge superstite, hanno condotto ad una riconsiderazione completa di tale
posizione, ove si consideri che, nel sistema previgente alla riforma del diritto
di famiglia, il disfavore verso il coniuge del defunto emergeva dal divario tra
il trattamento a lui riservato e quello attribuito ai figli legittimi, spettando
al primo solo l’usufrutto di una quota dell’eredità;

che il legislatore della riforma ha eliminato l’istituto dell’usufrutto a favore
del coniuge, elaborando una normativa volta ad equiparare la posizione del
coniuge, nell’ambito della successione legittima e di quella necessaria, a
quella dei successibili legati al defunto dal rapporto di discendenza (cfr., in
proposito artt. 581, in tema di successione legittima, e 542 cod. civ., in tema
di successione necessaria);

che dalle predette considerazioni e dal rilievo della posizione successoria
attribuita al coniuge dalla riforma del diritto di famiglia, il giudice a quo è
indotto a sospettare, in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento,
della illegittimità costituzionale della mancata inclusione del coniuge fra le
categorie di soggetti in cui favore si applica la rappresentazione; o, quanto
meno, della illegittimità costituzionale di tale mancata inclusione nella
ipotesi di mancanza di discendenti del de cuius;

che tali conclusioni non possono essere condivise, dovendosi tenere presente che
altre norme continuano ad attribuire una posizione successoria privilegiata al
figlio rispetto al coniuge (si pensi a quelle che ammettono alla successione
legittima, in concorso con il coniuge, altre categorie di successibili, quali
gli ascendenti legittimi e i fratelli del defunto, categorie che sono invece
escluse dalla presenza di figli legittimi o naturali);

che, in tale situazione, non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata,
quanto alla ammissione del coniuge alla successione per rappresentazione;

che, del resto, questa Corte, nella sentenza n. 259 del 1993, con riferimento
alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 467 cod. civ.,
nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, nella parte in cui
esclude dal diritto di rappresentazione i figli nat

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