Contro il fermo amministrativo si ricorre al giudice ordinario – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 2053 del 31/01/2006

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GIURISDIZIONE ” DEBITORE D’IMPOSTA ” FERMO
AMMINISTRATIVO

 

Le Sezioni Unite affermano che la tutela
giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili
registrati del debitore d’imposta si realizza davanti al giudice ordinario con
le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

 


Allegato Pdf:

CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,

Ordinanza n. 2053
del 31/01/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore L. F.
Di Nanni)

https://www.litis.it

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