Al Giudice contabile la giurisdizione in materia di responsabilità per conferimento di incarichi a personale esterno – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 1379 del 25/01/2006
GIURISDIZIONE ” CORTE DEI CONTI ” CONFERIMENTO
DI INCARICHI A PERSONALE ESTERNO
In relazione a giudizio innanzi alla Corte dei
conti per responsabilità amministrativa nei confronti di sindaco, assessori e
funzionari comunali, condannati per l’avvenuto conferimento di incarichi a
personale esterno all’amministrazione comunale, chiamato a far parte dei
cosiddetti “uffici di staff” del Sindaco, della Giunta e degli assessori
comunali, le Sezioni unite hanno confermato la giurisdizione del giudice
contabile rilevando che, anche dopo l’inserimento della garanzia del giusto
processo nell’art. 111 Cost., il sindacato di giurisdizione sulle decisioni
della Corte dei conti resta circoscritto al controllo della eventuale violazione
dei limiti esterni della giurisdizione, e della c.d. riserva di amministrazione.
Nella specie, il giudice contabile non ha esorbitato dal suo potere
giurisdizionale, essendosi limitato a valutare se i mezzi, liberamente scelti da
sindaco e assessori, fossero adeguati oppure esorbitanti ed estranei al fine
pubblico da perseguire, identificabile nel potere-dovere di conferire incarichi
o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, (ed anche da
disposizioni regolamentari interne del Comune) e tenendo conto delle risorse di
personale comunque a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere
alla collaborazione di estranei all’amministrazione solo nel caso di
inadeguatezza del personale in servizio.
Allegato pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 1379 del 25/01/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore M.
Varrone)



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