La paternità naturale va subito dichiarata. Illegittimo l’art. 274 codice civile – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 50 del 10/02/2006
L’articolo
274 cod. civ. che intervenga una "delibazione in ordine all’ammissibilità
dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
naturale", da parte del Tribunale adito, che provvede con decreto motivato in
camera di consiglio. La Consulta ha evidenziato come tale procedura ha, nel
tempo, subi’to una serie di modifiche, sottolineandoi punti d’irragionevolezza
della norma impugnata (a fronte degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione), la
quale, nata per bilanciare la tutela dei figli, concepiti fuori del matrimonio,
con quel riserbo e con quella segretezza posti a difesa del preteso padre, mano
mano si è trovata a rivestire un ruolo del tutto inadeguato a quello
originario. Anzi, essa ha finito in parte per "duplicare" la disciplina del
procedimento principale, in parte per prestarsi a "strumentalizzazioni, oltre
che da parte del convenuto, anche da parte dello stesso attore". In conclusione,
tutto cio’ si risolverebbe per la Corte in un "grave ostacolo" al diritto di
difesa e in una "violazione" del principio che vorrebbe vedersi ridotta la
durata dei processi. Nulla da fare per l’art. 274 del Codice Civile, costretto a
recedere dalle logiche dell’ordinamento, non da ultimo, a causa del progredire
dei mezzi di accertamento tecnico che ormai permettono "di pervenire alla
decisione di merito in termini di pressochè assoluta certezza e in tempi
estremamente concentrati
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 50 del 10/02/2006
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
Signori:
-
Annibale MARINI
Presidente -
Franco BILE Giudice
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile, promosso con
ordinanza del 26 novembre 2004 dalla Corte di cassazione, nel procedimento
civile vertente tra Ivan Barbara e Minuto Rizzo Emanuela ed altri, iscritta al
n. 57 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 8, prima serie speciale, dell’anno
2005.
Visti
gli atti di costituzione di Ivan Barbara e di Minuto Rizzo Alessandro ed
Emanuela;
udito
nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi
gli avvocati Mario Loria per Ivan Barbara e l’avvocato Antonio D’Alessio per
Minuto Rizzo Alessandro ed Emanuela.
Ritenuto in
fatto
1. ” Con
ordinanza depositata il 26 novembre 2004, la Corte di cassazione ” nel corso di
un giudizio avverso una sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva
dichiarato improponibile l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità
naturale per la carenza della previa dichiarazione di ammissibilità dell’azione
” ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 del codice civile "nella
parte in cui subordina al previo esperimento di una procedura delibatoria di
ammissibilità l’esercizio dell’azione di riconoscimento di paternità naturale
promossa da un soggetto maggiorenne ai sensi del precedente art. 269 c.c.".
Premette la
Corte rimettente di avere sollevato analoga (ma non identica) questione, nel
corso del medesimo processo, con ordinanza del 3 luglio 2003, nella quale il
dubbio di legittimità della suddetta disposizione era diffusamente argomentato
con riferimento a quattro distinti profili: a) la
sopravvenuta irragionevolezza intrinseca della norma, con riguardo alla sua
originaria ratio di tutela del convenuto a fronte di
avverse iniziative pretestuose o temerarie; b) il suo
carattere discriminatorio nei confronti dei figli naturali, non essendo analogo
procedimento delibatorio previsto per la corrispondente azione di accertamento
della filiazione legittima; c) il carattere
obiettivamente ostativo della procedura rispetto alla tutela dei diritti
fondamentali dei figli naturali, attinenti al loro status
ed alla loro identità biologica; d) la dubbia
compatibilità del procedimento di ammissibilità, quale modellato dal diritto
vivente, con il canone della ragionevole durata del processo, a sua volta
coessenziale al giusto processo.
Detta
questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 169
del 2004, in ragione di una duplice carenza di motivazione: da un lato, in punto
di rilevanza, quanto all’eccezione, formulata nel giudizio
a quo dai convenuti, di intervenuto giudicato sulla
inammissibilità della domanda; dall’altro, in punto di non manifesta
infondatezza, per l’omessa considerazione, da parte della Corte rimettente,
della concorrente finalità di tutela del minore assegnata al procedimento
delibativo sub art. 274 cod. civ. dalla sentenza n.
341 del 1990 e ribadita dalla successiva pronuncia n. 216 del 1997.
Tutto cio’
premesso, osserva il giudice rimettente che la riproposizione della questione ”
previa integrazione della motivazione ” costituisce a questo punto "atto
istituzionalmente dovuto", stante la persistenza del dubbio di legittimità
costituzionale ed essendo d’altro canto pacifica, nella giurisprudenza
costituzionale, la emendabilità delle carenze motivazionali che abbiano
condotto alla declaratoria di inammissibilità della questione.
Ai fini,
dunque, dell’integrazione della motivazione sulla rilevanza, precisa la Corte di
cassazione che non è ravvisabile alcun giudicato nella sentenza della stessa
Corte n. 8342 del 1999, che ebbe a cassare l’ordinanza di sospensione del
giudizio di merito in pendenza del procedimento delibatorio. Con quella
sentenza, infatti, la Corte demando’ al giudice di primo grado "di decidere
egli (nè evidentemente avrebbe potuto farlo
essa nella sede del regolamento di competenza
ex art. 42, nuovo testo, del codice di procedura
civile), sulla questione della proponibilità dell’azione di riconoscimento
nella carenza attuale di un provvedimento definitivo di autorizzazione
ex art. 274 c.c.", cosicchè quella sentenza
null’altro configura che un giudicato sulla competenza a procedere del giudice
adito, che aveva erroneamente sospeso il processo. Con la conseguenza, dunque,
che è stato solo il Tribunale, adito con l’azione di dichiarazione giudiziale,
ad escluderne l’ammissibilità, per difetto del presupposto processuale di cui
all’art. 274 cod. civ., con sentenza confermata dalla Corte di appello, avverso
la cui pronuncia è stato proposto il ricorso per cassazione di cui si tratta.
Quanto, poi,
alla "più compiuta individuazione del contenuto della norma denunciata", ai
fini della motivazione in punto di non manifesta infondatezza, precisa la Corte
rimettente che la questione sollevata non puo’ che investire la sola ipotesi
(che viene in considerazione nella fattispecie) di azione proposta ai sensi
dell’art. 269 cod. civ. da soggetto maggiorenne, senza in alcun modo coinvolgere
il procedimento, additivamente rimodellato dalle sentenze n. 341 del 1990 e n.
216 del 1997, relativo ai minori.
Osserva
quindi il rimettente che la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza
n. 216 del 1997, ha precisato che, ai fini della ammissibilità della domanda
formulata dal maggiorenne, "è sufficiente l’esistenza di elementi anche di tipo
presuntivo idonei a far apparire l’azione verosimile, tanto che la pronuncia di
ammissibilità puo’ essere fondata anche sulle sole affermazioni della parte
ricorrente".
Il
procedimento ex art. 274 cod. civ., cosi’ inteso,
risulterebbe all’evidenza non più idoneo ad assolvere la finalità, per la
quale era stato introdotto, di tutela del preteso genitore da istanze vessatorie
o ricattatorie, tanto più che ” nella assai infrequente ipotesi di diniego
della autorizzazione all’azione ” la domanda è reiterabile sulla base di nuove
allegazioni senza alcun limite temporale.
I connotati
di segretezza della procedura, inoltre, risulterebbero fortemente attenuati
nella fase di gravame, per effetto della progressiva accentuazione del carattere
contenzioso della procedura stessa, e del tutto azzerati in sede di ricorso per
cassazione, stante la necessaria pubblicità del giudizio di legittimità.
In
definitiva, la fase di delibazione avrebbe perso, in riferimento all’ipotesi di
domanda proposta da soggetti maggiorenni, ogni ragione giustificativa ed
addirittura si presterebbe ad essere strumentalizzata in danno del convenuto ”
alla cui tutela er

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