Misure Alternative, l’impegno religioso del condannato non è “base sicura” per affermare una positiva evoluzione della personalità – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 1737 del 17/01/2006


ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MISURE
ALTERNATIVE – CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITA’ – IMPEGNO RELIGIOSO


 

Con riferimento ad un ricorso nel quale era
stata contrastata la decisione del Tribunale di sorveglianza di non concedere al
condannato il beneficio dell’affidamento al servizio sociale o in alternativa
della semilibertà, sostenendo l’impegno positivo di costui nello stabilire
"rapporti di comprensione e stima fra comunità di differenti origini e
tradizioni", la Corte Suprema ha affermato che, se da un lato l’adesione a
rigorosi principi religiosi è di regola un dato positivo, perchè utile al
recupero dei valori morali, è peraltro noto che, nella interpretazione attuale
di taluni gruppi integralisti, la religione islamica è concepita in termini
conflittuali e di ostilità nei confronti di diverse concezioni di vita.
Pertanto, ha ritenuto che l’impegno religioso del condannato, pur non
costituendo in quanto tale un elemento negativo, non potesse fornire una "base
sicura" per affermare una positiva evoluzione della personalità.

 


Allegato Pdf:

CASSAZIONE PENALE, Sezione I,

Sentenza n. 1737
del 17/01/2006 (
Presidente T. Gemelli, Relatore P. Bardovagni)


 

 

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