Il Consiglio Comunale può essere sciolto solo in casi straordinari . TAR CAMPANIA, Sezione I, Sentenza n. 1621 del 06/02/2006
Il
Consiglio Comunale puo’ essere sciolto solo in presenza di indizi che facciano
ritenere possibile l’esistenza di condizionamenti da parte della criminalità
organizzata sull’ ente locale. E’ quanto ha deciso Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania nel respingere un ricorso avverso il decreto con il
quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casoria per
possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ente locale.
Secondo i giudici amministrativi lo scioglimento del Consiglio Comunale è stato
disposto sulla base di indizi idonei a far ritenere verosimile la possibilità
di un condizionamento da parte del crimine organizzato sull’ente locale. Lo
scioglimento è una misura di carattere straordinaria che puo’ essere adottata
con funzione preventiva e di tutela degli interessi pubblici in presenza di una
situazione che evidenzi il pericolo di collegamenti anche indiretti con la
criminalità organizzata che compromettono il buon andamento
dell’amministrazione,a prescindere da accertamenti di carattere penale.
TAR CAMPANIA,
Sezione I, Sentenza n. 1621 del 06/02/2006
S E N T E N Z
A
sui seguenti
ricorsi riuniti:
– ricorso n.
7605/05 R.G. proposto da A ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati
Giuseppe Abbamonte, Felice Laudadio e Riccardo Marone ed elettivamente
domiciliati in Napoli, via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell’Avvocato
Riccardo Marone;
– ricorso n.
7765/05 R.G. proposto da B ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato
Vincenzo Duello ed elettivamente domiciliati in Napoli, via Tarsia n. 44, presso
lo studio dell’Avvocato Vincenzo Duello;
c o n t r o
Comune di
Casoria in persona della Commissione Straordinaria, non costituito in giudizio;
nonchè
contro
– Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;
– Ministero
dell’Interno in persona del Ministro p.t.;
-Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli in persona del Prefetto p.t.;
tutti
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per
l’annullamento, previa sospensione
a) del
decreto del Presidente della Repubblica del 25.10.2005, con allegata relazione
del Ministro dell’Interno, con il quale è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio Comunale di Casoria ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267;
b) della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21.10.2005, mai comunicata ai ricorrenti, avente ad oggetto lo scioglimento del
Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco di Casoria e la nomina della
Commissione Straordinaria per la gestione dell’ente;
c) del
decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 22.4.2005 che ha nominato, ai
sensi della legge n. 726/82 di conversione del D.L. 629/82 e s.m.i., una
Commissione di Accesso incaricata di compiere "mirati accertamenti su possibili
forme di condizionamento e/o infiltrazione della criminalità organizzata sulla
vita amministrativa del Comune di Casoria";
d) della
relazione della Commissione di Accesso in data 5.8.2005;
e) della
relazione del Prefetto di Napoli del 14.10.2005 di attivazione della procedura
per l’applicazione della misura prevista dall’art 143, secondo comma del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
f) della nota
del Prefetto di Napoli prot. n. 1202/AREA II EE.LL. del 31.10.2005 di
trasmissione del D.P.R. 25.10.2005 di scioglimento del Consiglio Comunale di
Casoria;
g) del
decreto del Prefetto di Napoli del 21.1.2005 con il quale è stata disposta la
sospensione del Consiglio Comunale di Casoria ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
h) di ogni
altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti
dei ricorrenti, ivi compresi i verbali e le relazioni della Commissione di
Accesso.
Visto i
ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le
Amministrazioni intimate;
Visti tutti
gli atti di causa;
Relatore il
Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla
pubblica udienza del 21.12.2005 gli Avvocati di cui verbale di udienza;
Rilevato in
fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di
numerosi esposti inviati all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in cui
venivano denunciati molteplici episodi di mala gestio riconducibili
all’Amministrazione comunale di Casoria facente capo al Sindaco A, vicende
ritenute sintomatiche di connivenze tra l’apparato di governo dell’ente e la
criminalità organizzata locale, tale da comportarne un rilevante
condizionamento, il Prefetto di Napoli con la nota riservata n. 1088/05/R/Area
II/EE.LL. del 31.3.2005, dopo avere illustrato i risultati degli accertamenti
eseguiti dalle Forze dell’Ordine, previo parere favorevole del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiedeva al Ministro
dell’Interno, ai sensi dell’art. 1, quarto comma del D.L. 629/82, convertito in
legge n. 726/82 , di essere delegato alla nomina di una commissione di accesso
presso il Comune al fine di acquisire eventuali elementi di riscontro
relativamente a fenomeni di infiltrazione criminale, con particolare riferimento
al settore degli appalti pubblici, delle autorizzazioni amministrative e del
settore urbanistico ed edilizio.
Intervenuta
la delega ministeriale in data 21.4.2005, il Prefetto, con nota riservata n.
1202/05/R/AREA II/EE.LL. del 22.4.2005 disponeva l’accesso presso il Comune di
Casoria, nominando la Commissione incaricata degli accertamenti ed assegnando il
termine, prorogabile, di novanta giorni per l’espletamento dell’incarico.
La
Commissione portava a compimento il proprio incarico tra il 26.4.2005 ed il
26.7.2005, redigendo la relazione finale in data 5.8.2005 in cui rappresentava
che, sulla base degli elementi raccolti, era emerso che l’attività
amministrativa, invece di essere volta ad una corretta ed imparziale gestione
nell’interesse collettivo, risultava deviata in favore di soggetti collegati
alla criminalità organizzata, essendosi inoltre concretizzate delle situazioni
tali da non poter escludere ulteriori alterazioni del corretto procedimento
formativo della volontà degli amministratori, con conseguente pregiudizio per
la trasparenza, funzionalità ed imparzialità dell’attività amministrativa.
Pertanto,
acquisito il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica in data 8.9.2005, il Prefetto di Napoli, sulla scorta degli
elementi acquisiti, con nota n. 1202/R/AREA II EE.LL. del 14.9.2005, chiedeva al
Ministro dell’Interno lo scioglimento del Consiglio Comunale di Casoria per la
durata di diciotto mesi, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
ritenendo sussistente una situazione di gestione politico amministrativa
dell’ente poco rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento,
dovendosi altresi’ tenere conto della gravità degli indizi emersi in
riferimento ad un supposto collegamento degli amministratori locali con la
criminalità organizzata, sussistendo al riguardo la necessità di scongiurare
ulteriori fenomeni di alterazione della libera formazione della volontà degli
organi di governo.
Nelle more,
con provvedimento n. 1202/AREA II/EE.LL. del 24.10.2005, il Prefetto di Napoli,
sulla scorta degli indizi acquisiti ed in base alla circostanza per cui il
Consiglio dei Ministri in pari data aveva deliberato lo scioglimento del
Consiglio Comunale di Casoria, in via cautelare, decretava la sospensione del
Sindaco, della Giunta e dello stesso organo assembleare, contestualmente
nominando i commissari per la gestione provvisoria dell’ente.
Infine, con
D.P.R. del 25.10.2005 il Consiglio Comunale di Casoria veniva sciolto per la
durata di diciotto mesi, con affidamento della gestione alla commissione
straordinaria in precedenza nominata, cui veniva inoltrata comunicazione con la
nota prot. 1202/AREA II/EE.LL. del 31.10.2005.
Avverso il
decreto presidenziale di scioglimento e tutti gli atti a questo presupposti,
contro il provvedimento di nomina della Commissione straordinaria e nei
confronti del decreto prefettizio di sospensione ed atti connessi, proponevano
ricorso ” rubricato al N. 7605/05 R.G. – a questo Tribunale Amministrativo
Regionale A ed altri, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee
misure cautelari.
Con il primo
motivo di ricorso, dopo avere evidenziato che il potere di scioglimento degli
enti locali per condizionamenti di tipo mafioso costituisce rimedio eccezionale,
nell’ottica del giusto equilibrio tra i valori costituzionali espressione del
diritto di elettorato passivo e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
” evidenziando, tra l’altro, che il libero esercizio del primo si tutela proprio
grazie alle misure di salvaguardia sottese al secondo ” i ricorrenti deducevano
il difetto di istruttoria laddove, pur in presenza di episodi e di vicende al
più sintomatiche di attività amministrative illegittime, non era stato
dimostrato che queste fossero riconducibili o comunque trovassero causa in
rapporti o condizionamenti operati dalla criminalità organizzata nei confronti
degli organi di governo dell’ente; sul punto, evidenziavano che il Sindaco A era
stato preceduto da diverse commissioni prefettizie sotto la cui autorità erano
avvenuti molti degli accadimenti che si era ritenuto avessero valore indiziario.
Con il
secondo motivo di ricorso si contestava la veridicità e comunque la rilevanza
degli elementi indiziari adotti a sostegno dell’impugnato scioglimento.
In
particolare, con riferimento alle frequentazioni da parte di alcuni
amministratori con soggetti con pregiudizi penali o comunque vicini ad ambienti
malavitosi, se ne contestava la significatività, trattandosi di normali
accadimenti della vita di un piccolo centro, mentre, riguardo alla presenza di
trenta dipendenti comunali con precedenti di varia natura, si evidenziava che si
trattava di sole ventidue persone, per quattordici delle quali vi era stata
archiviazione, mentre per gli altri vi era stato o il licenziamento o comunque
l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
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