Il Crocifisso può restare nelle aule scolastiche – CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Sentenza n. 556 del 13/02/2006
Il Crocifisso
non è solo un simbolo religioso, ma esprime valori civili di rispetto e
solidarietà. E’ quanto ha deciso il Consiglio di Stato respingendo il ricorso
di una signora finlandese che aveva chiesto la rimozione della croce dalla
parete dell’aula di una scuola media frequentata dai figli. I Supremi Giudici
Amministrativi hanno posto in evidenza che il Crocifisso è un simbolo idoneo ad
esprimere i valori civili di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione
della persona, affermazione dei suoi diritti e solidarietà, tutti principi che
“delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”.
CONSIGLIO DI STATO, Sezione
VI, Sentenza n. 556 del 13/02/2006
DECISIONE
sul ricorso
in appello proposto da S. L., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ficarra e
dall’avv. Corrado Mauceri, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio
dell’avv. Fausto Buccellato, viale Angelico, n. 45,
contro
il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
e nei
confronti
di P. B.o, in
proprio e quale genitore della minore L. B., e di L. B., nella qualità di
Presidente della Associazione Italiana Genitori (A.GE.), rappresentati e difesi
dall’avv. prof. Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio in Roma, via G. Paisiello, n. 55,
dell’Associazione Forum, rappresentata e difesa dall’avv. Ivone Cacciavillani,
il quale agisce oltre che in qualità di presidente dell’Associazione, in
proprio uti civis ex art. 86 c.p.c., e dagli avv. ti Sergio Dal Prà e Luigi
Manzi, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, in
via Federico Confalonieri, n. 5,
per
l’annullamento
della
sentenza n. 1110 del 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
sez. III, resa inter partes.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli
appelli incidentali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di Paolo Bonato e di Linicio Bano, e dell’Associazione Forum;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere Sabino Luce, uditi l’avv.
Buccellato per delega dell’avv. Mauceri, l’Avvocato dello Stato Palatiello,
l’avv. Giusti per delega dell’avv. Scoca, e l’avv. Luigi Manzi.
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.- Premette
la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori D. e S. A., alunni,
all’epoca, della scuola media "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, chiesto
innanzi al TAR Veneto l’annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del
Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere
tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici
in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle
aule, sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio dilaicità
dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione dei
diritti dell’uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, 848); b)
violazione del principio di imparzialità della Amministrazione (art. 97 della
Costituzione).
Il TAR
Veneto, con ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, previa reiezione delle
eccezioni pregiudiziali (il ricorso è stato proposto da un solo genitore dei
minori A.; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; mancata notifica
ad almeno uno dei controinteressati; non è stata impugnata la circolare del 3
ottobre 2002 del Ministero dell’Istruzione, con la quale è stata raccomandata
l’esposizione del crocefisso a cura dei dirigenti scolastici), ha sospeso il
giudizio e rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli
artt. 159 e 190 del Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994, come specificati
rispettivamente dall’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (all. C) e
dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il
crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonchè del predetto T. U.
nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 119
del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (tab. C) e all’art. 118 del r.d. 30 aprile
1924, n. 965, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque,
agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.
Con ordinanza
del 13 dicembre 2004, n. 389, la Corte Costituzionale ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dal
TAR, in quanto concernente norme regolamentari (i citati artt. 118 e 119), la
cui attuale vigenza il TAR erroneamente assume che si ricavi dall’art. 676 del
T. U. del 1994, "perchè la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non
incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, puo’ concernere solo
disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime
riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega ".
Con la
sentenza, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Veneto, previa reiezione delle
eccezioni sollevate in giudizio dalla Amministrazione e dall’interveniente, ha
estromesso dal giudizio la Associazione Forum e la Associazione Genitori di
Padova, e ha respinto il ricorso con una motivazione che viene definita dalla
appellante "del tutto originale, perchè non rispecchia alcuna delle ragioni
sostenute dalle parti, e comunque errata".
Con l’odierno
ricorso, vengono reiterate le censure di primo grado in forma strettamente
embricata con le argomentazioni del TAR, e si insiste particolarmente sulla
abrogazione implicita dell’art. 118 (non 119) del r. d. 965/1924 ad opera del
successivo testo unico, che ha regolato tutta la materia senza riprodurlo, e
della legge n. 121/1985 di ratifica del nuovo concordato, che ha cancellato la
norma che ne costituiva il fondamento, cioè l’art. 1 dello Statuto Albertino.
In ogni caso
” si sostiene ” l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche è
incompatibile col principio costituzionale della laicità dello Stato.
2.- Resiste
il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Istruzione, il quale
sostiene l’infondatezza dell’appello, e propone comunque ricorso incidentale
condizionato avverso le statuizioni della sentenza, con le quali: a) è stata
riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo; b) è stato dichiarato
ammissibile il ricorso, nonostante la mancata notifica ad almeno un
controinteressato, e nonostante la ricorrente, in proprio, non fosse componente
della vita scolastica, ed avesse proposto l’impugnativa quale genitrice dei due
minori, senza il manifesto accordo del padre (che pure partecipo’ alla riunione
del Consiglio di Classe), che è esercente la potestà; c) non è stato
considerato che la mancata impugnativa dell’art. 118 del r.d. n. 965/1924
farebbe in ogni caso sopravvivere la contestata deliberazione del Consiglio di
Istituto.
Si sono anche
costituiti P. B., in proprio e quale genitore della minore L. B., e L. B., in
qualità di Presidente dell’A.GE. (Associazione Italiana Genitori) di Padova,
intervenuta in giudizio, i quali chiedono la riforma della sentenza impugnata
nella parte in cui statuisce l’estromissione dal giudizio della A. GE. e ritiene
ammissibile il ricorso, sebbene non notificato ad almeno un controinteressato.
Si è
altresi’ costituita l’Associazione Forum, la quale chiede, con l’appello
incidentale proposto, la reiezione del gravame e la riforma della sentenza nella
parte in cui dichiara inammissibile il suo intervento, e non declina a favore
del giudice ordinario la giurisdizione in un giudizio che ha per oggetto un
diritto fondamentale della personalità. L’eccezione, come precisato in memoria,
viene sviluppata in ricorso senza pervenire alla conclusione in calce allo
stesso che l’impugnativa debba essere dichiarata inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo. Per questo, si rimanda alla formale
proposizione (in forma condizionata) della medesima eccezione da parte della
Avvocatura dello Stato, e si invita la Sezione a pronunciarsi "anche
ufficiosamente".
3.- Il
ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 13 gennaio 2006.
DIRITTO
1.- Il
giudizio verte sulla legittimità della deliberazione del Consiglio di Istituto
della scuola media statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, con la quale è
stata respinta la richiesta della ricorrente di rimuovere il crocefisso dalle
aule scolastiche. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata, ha respinto il
ricorso, dichiarandolo infondato, dopo avere estromesso dal giudizio le due
associazioni (A.GE. e Forum) che erano intervenute ad opponendum.
2.- Il
Collegio deve darsi carico delle questioni preliminari che sono state sollevate
dalle parti o sono rilevabili di ufficio.
In primo
luogo, va verificato se sia ammissibile l’impugnativa proposta dalla sola
ricorrente, quale esercente la potestà sui minori D. e S. A., senza la
partecipazione dell’altro genitore.
In proposito,
il Collegio rileva che il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori,
esercenti la potestà sui minori, a tutela di scelte educative che ciascun
genitore puo’ assumere, senza la necessità di un intervento dell’altro
genitore. Proprio per la diretta inerenza del ricorso a scelte educative, non si
configurano, infatti, gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto
alla quale l’art.320 c.c. richiede l’azione congiunta di entrambi i genitori (cfr.
Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984, n. 287; Tar Abruzzo, sez.
Pescara, 10 maggio 1984, n. 157).
In secondo
luogo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo
rispetto alla controversia in esame. La giurisdizione del giudice amministrativo
è stata posta in discussione, nel corso del giudizio, dalla Amministrazione
appellata e da una delle Associazioni inte
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