INDENNIZZO PER I SOGGETTI EMOFILICI DANNEGGIATI DA SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI – LEGGE 03/02/2006 n. 27


LEGGE 3
febbraio 2006, n. 27


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006)

CONVERSIONE
IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 250, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITA’, BENI CULTURALI ED IN FAVORE DI
SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE, NONCHE’ IN TEMA DI RINEGOZIAZIONE DI MUTUI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia
di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Allegati
(in formato pdf)



 Testo del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 250, coordinato con la legge di conversione 3
febbraio 2006, n. 27
 
recante:
«Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore
di soggetti affetti da gravi patologie,
 nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.».


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006)

(Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi)


Art. 1.

Incentivazione della ricerca nelle università

1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca
nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170, è incrementato dell’importo di euro 32.446.000 per
l’anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui
all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-bis.

Norme in materia di scuole non statali

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio,
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1 della
citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno
scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta
eccezione per le scuole dell’infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla
condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque
salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità
procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che
abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da
altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d’interessi. Il gestore o il
legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche
della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tale situazione per
ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo
personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette
dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli
rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di
insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi
della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli
obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di
titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla
funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività
educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli
insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonchè di idoneo
personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti
ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli
alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4
sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico
regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle
predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall’elenco. Le
modalità procedimentali per l’inclusione nell’elenco e per il suo mantenimento
sono definite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, nè intermedi, nè finali. Esse non
possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle
previste dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o
paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola
non paritaria. Le sedi e le attività d’insegnamento che non presentino le
condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e
non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione. Per le scuole dell’infanzia non paritarie si
prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di
cui alla lettera a) del comma 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti
legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo
VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della
parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già
attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e
pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a
funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole
parificate non paritarie di cui all’articolo 344 del medesimo testo unico si
intendono risolte di diritto al termine dell’anno scolastico in cui si
completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i
contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente
ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli
alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui
agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all’articolo 345 e quelle di
cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei
confronti, rispettivamente, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e
delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62
del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni
con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la
determinazione dell’importo del contributo ed i requisiti prescritti per i
gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste
dall’articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole
primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime
norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base
della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica
attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al
termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari previste dall’articolo 345 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo
VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del
presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339,
340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie,
nonchè per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti le scuole e le
istituzioni culturali straniere in Italia.

E’ fatto altresi’ salvo il comma 6 dell’articolo 360, le cui disposizioni
continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di
ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato
nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L’articolo 334
del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all’articolo
1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

L’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati
altresi’, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui
al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

L’articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei
confronti delle scuole primarie paritarie. All’articolo 1, comma 7, della legge
10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 1-ter.

Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica

1. Ai fini applicativi dell’articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003,
n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadramento nei
ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i
futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il
trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del
suddetto inquadramento.

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186:

«Art. 1 (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica). – (omissis…).

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1
si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato
giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla
contrattazione collettiva.».

Art. 1-quater.

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale

1. Per l’anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti
superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di
continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzati ad assumere a
tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente
non superi

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed