ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI – DECRETO LEGISLATIVO 27/01/2006 n. 25
DECRETO
LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 – S. O. n. 26)
ISTITUZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NUOVA DISCIPLINA DEI
CONSIGLI GIUDIZIARI, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE
25 LUGLIO 2005, N. 150.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo
unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della
citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare
uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la composizione, le
competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonchè ad istituire
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato
della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005,
a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione
programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Istituzione del consiglio direttivo della corte di cassazione
Capo I
Istituzione, composizione e durata in carica del consiglio direttivo della Corte
di cassazione
Art. 1.
Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. E’ istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal
primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal
presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto,
nonchè da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di
legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di
legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di
legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di
legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore
ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio
universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo
esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale
di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.
Art. 2.
Membri supplenti
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è altresi’ composto da sei
membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente,
funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive requirenti di
legittimità, funzioni giudicanti di legittimità e funzioni requirenti di
legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario
di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario
nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della
professione, iscritti da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui
all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le
funzioni.
Art. 3.
Organi
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è presieduto dal primo
presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno,
con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i
componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario.
2. Alle spese connesse all’attività svolta dalla segreteria del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte
di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque
componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro
schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e
2.
2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente
effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle
categorie da eleggere.
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a
ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più
anziano nel ruolo.
Art. 5.
Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio
universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono
immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla
carica nel corso del quadriennio è sostituito dal magistrato che lo segue per
numero di voti nell’ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che
hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finchè non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello
precedente.
Art. 6.
Compensi
1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è
corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
Capo II
Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
Art. 7.
Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti
competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all’articolo
7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, nonchè sui criteri per l’assegnazione degli affari e la
sostituzione dei giudici impediti di cui all’articolo 7-ter, commi 1 e 2, del
medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione,
verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato
regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;
b) formula pareri sull’attività dei magistrati, sotto il profilo della
laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, nei casi
previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali
del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso
Consiglio. A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione
acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale
forense;
c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, qualora, nell’esercizio della vigilanza,
abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, deve
farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la
Corte di cassazione;
d) esercita la vigilanza sull’andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, qualora, nell’esercizio della vigilanza, rilevi
l’esistenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio, le segnala al Ministro
della giustizia;
e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei
magistrati riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di
infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e
concessione di sussidi;
f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio
superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni,
decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in
magistratura dei magistrati;
g) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;
h) puo’ formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della
magistratura in materia di programmazione della attività didattica della
Scuola.
Art. 8.
Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle
competenze
1. I componenti avvocati e professori universitari, anche nella qualità di vice
presidenti, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative
all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e d).
TITOLO II
Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari
Capo I
Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari
Art. 9.
Composizione dei consigli giudiziari
1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello è composto
dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte
di appello e dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede
nel capoluogo del distretto, che ne sono membri di diritto.
2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati
il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al
comma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio
presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un
professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio
universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di
giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali
hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con
almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal
Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell’ordine degli
avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove
ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio
sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di
tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei
votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonchè un rappresentante
eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati
il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al
comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio
presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un
professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio
universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di
giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali
hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con
almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal
Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell’ordine degli
avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove
ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio
sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di
tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei
votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonchè un rappresentante
eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
Art. 10.
Membri supplenti
1. Il consiglio giudiziario è altresi’ composto da cinque componenti supplenti,
di cui due magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni giudicanti e
requirenti nel distretto e tre componenti non togati, un professore
universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario
nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle
università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in
parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni
di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su
indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e uno nominato
dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale
rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli
uffici del distretto, eletto, a maggioranza



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