ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – DECRETO LEGISLATIVO 30/01/2006 n. 26


DECRETO
LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006 – S. O. n. 26)

ISTITUZIONE
DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, NONCHE’ DISPOSIZIONI IN TEMA DI
TIROCINIO E FORMAZIONE DEGLI UDITORI GIUDIZIARI, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E
FORMAZIONE DEI MAGISTRATI, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA
LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo
unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della
citata legge n. 150 del 2005, concernenti l’istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari nonchè nuove norme in tema di aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato
della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005,
a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione
programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati in ordine all’articolo 20, comma 1;

Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione
giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9
e 16, mediante l’eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con
l’ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di
gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di
organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il
mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non
superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa
Commissione ponga in rilievo criticamente non già l’introduzione di casi di
incompatibilità, ma l’eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle
cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di
controllo di enti pubblici e privati;

Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione
giustizia della Camera dei deputati relativamente all’articolo 27, comma 1,
atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di
non includere, nell’ambito dei soggetti che il comitato di gestione puo’
chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a
funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei
deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Istituzione della scuola superiore della magistratura

Capo I

Finalità e funzioni

Art. 1.

Scuola superiore della magistratura

1. E’ istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata:
«Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e
formazione dei magistrati.

3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di
diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa,
funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del
proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di
personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già
nell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre
amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, vengono individuate
tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia,
Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti
ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e
Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.

Art.
2.

F i n
a l i t à

1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli
uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico,
operativo e deontologico;

b) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione
dei magistrati, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico,
operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e
ricerca;

d) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi
internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma
1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni.

Capo II

Istituzione della scuola superiore della magistratura

Art. 3.

S t a t u t o

1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con
il voto favorevole di almeno cinque componenti.

2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle
disposizioni dello statuto.

Art. 4.

O r g a n i

1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) i comitati di gestione.

Sezione II

IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 5.

Composizione e funzioni

1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso
si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni
Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all’attività della
Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni
di indirizzo, nonchè di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il
bilancio; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l’attività
didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della
magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei
consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchè
delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in
materie giuridiche.

Art. 6.

N o m i n a

1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte
di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni
non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonchè il
procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso
delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti
di legittimità.

2. Del comitato direttivo fanno altresi’ parte due magistrati ordinari scelti
dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di
secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un
professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio
universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia,
scelti tutti tra insigni giuristi.

3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro
anni; fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1, essi non possono
essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di
concorso per uditore giudiziario.

4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei
requisiti previsti per la nomina.

Art. 7.

Funzionamento

1. Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti e
a maggioranza relativa, salvo i casi di cui agli articoli 3, comma 1, e 11,
comma 1. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una
specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara
tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla
relativa deliberazione.

Art. 8.

Indipendenza dei componenti

1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in
condizioni di indipendenza rispetto all’organo che li ha nominati.

Art. 9.

Incompatibilità

1. Salva l’attività di studio e di ricerca, l’ufficio di componente del
comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o
attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

Art. 10.

Trattamento economico

1. L’indennità di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei
componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un
massimo di Euro 20.000 annui e di Euro 600 per seduta, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del
presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni
pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Sezione III

IL PRESIDENTE

Art. 11.

F u n z i o n i

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i
componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede
il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del
giorno ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento
sono disciplinate dallo statuto.

Sezione IV

I COMITATI DI GESTIONE

Art. 12.

F u n z i o n i

1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall’articolo 2, comma 2, è
istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono, tra
loro, un presidente.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti
ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e
Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

a) attua la programmazione annuale dell’attività per il proprio ambito di
competenza;

b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;

c) individua i docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in
ciascuna sessione;

d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;

f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all’esito di ciascuna di
esse, relazioni consuntive;

g) cura il tirocinio o l’aggiornamento professionale nelle fasi effettuate
presso la Scuola, selezionando i tutori, nonchè i docenti incaricati anno per
anno e quelli occasionali.

Art. 13.

N o m i n a

1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo,
tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle
requirenti da almeno quindici anni, nonchè tra gli avvocati con non meno di
quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in
materie giuridiche.

2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non
possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle
commissioni di concorso per uditore giudiziario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei
requisiti previsti per la nomina.

Art. 14.

Funzionamento

1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di
almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il
voto è palese.

2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una
specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara
tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all’attività del
medesimo, nonchè alle discussioni e relative deliberazioni.

3. L’astensione è obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato
direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti
trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della
magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all’articolo 30 e la
discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.

Art. 15.

Indipendenza dal comitato direttivo

1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in
condizioni di indipendenza rispetto all’organo che li ha nominati.

Art. 16.

In

https://www.litis.it

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