MISURE URGENTI PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ABITATIVO – DECRETO-LEGGE 01/02/2006 n. 23


DECRETO-LEGGE
1 febbraio 2006, n. 23


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006)
 

MISURE
URGENTI PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO
ABITATIVO, CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO IN DETERMINATI
COMUNI

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il disagio
abitativo di alcune categorie di conduttori assoggettati a procedure esecutive
di rilascio in determinati comuni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali
assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di
un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro
conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti
invalidità superiori al sessantasei per cento;

agli stessi fini si considerano sufficienti per l’accesso alla locazione di un
nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di
rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa
nelle forme di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e
comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La
sussistenza di tali requisiti puo’ essere contestata dal locatore nelle forme di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di
locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresi’, in
danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi
nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la
sospensione medesima.

Art. 2.

Benefici fiscali

1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell’articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito
all’anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini
delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la
durata del periodo di sospensione legale dell’esecuzione ai sensi dell’articolo
1.

2. Tutti i comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, possono prevedere,
per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui
all’articolo 1, nonchè per i proprietari che sospendono volontariamente per
l’anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a
conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età
inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero
che nell’ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche
documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o
abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che
non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di altra abitazione,
nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile,
esenzioni o riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili, nonchè
dell’addizionale comunale, per l’anno fiscale 2006.

3. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole: «ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,» sono inserite le
seguenti: «nonchè ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno
un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente
a carico, ovvero che nell’ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto
spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto
complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie
invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purchè non dispongano di
altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un
nuovo immobile».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, pari
a 5,15 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede a valere sulle risorse
disponibili di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del
corrispondente importo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed