ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – INCARICHI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVI DI LEGITTIMITA’ – DISCIPLINA TRANSITORIA – DECRETO LEGISLATIVO 16/01/2006 n. 20


DECRETO
LEGISLATIVO 16 gennaio 2006, n. 20


 


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006)

DISCIPLINA
TRANSITORIA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI
DI LEGITTIMITA’, NONCHE’ DI PRIMO E SECONDO GRADO, A NORMA DELL’ARTICOLO 2,
COMMA 10, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo
unico;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 10, della citata legge n. 150 del
2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo
volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimità, nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), numero
17) e lettera i), numero 6), della medesima legge n. 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato
della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005,
a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione
programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, nonchè alla condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati relativamente alla precisazione che la legittimazione
a concorrere per il conferimento degli uffici direttivi va riferita alla data
della vacanza e non a quella della pubblicazione della medesima;

Ritenuto di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati relativamente all’inserimento, dopo l’articolo 3, di
un ulteriore articolo, atteso che la disposizione in esso contemplata non appare
rispondente all’esigenza di individuazione di un termine oggettivo a partire dal
quale computare, rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di
servizio che i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in grado di
assicurare prima della data di ordinario collocamento a riposo, in
considerazione dell’incertezza della data in cui il Consiglio superiore della
magistratura provvede all’adozione della delibera con la quale è disposto il
trasferimento o il conferimento di nuovo incarico al magistrato;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura
ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di
organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità,
nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo
grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina
prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero
6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Art. 2.

Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimità

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono
essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della
vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall’articolo 5 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 3.

Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di primo e di secondo grado

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado
possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di
servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista
dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 4.

Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai
sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3
ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego
ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario
collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 è aggiunto un
periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non
espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, è autorizzata la
spesa massima di 9.750.000 euro per l’anno 2005 e di 8.000.000 euro a decorrere
dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste
dall’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. L’INPDAP provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, comunicando i risultati al
Ministero della giustizia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data cessa di avere
effetto la disposizione di cui all’articolo 2, comma 45, della legge 25 luglio
2005, n. 150.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.

– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 17), lettera i),
numero 6) e comma 10 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per
la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della
disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione
di un testo unico.):

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonchè disposizioni ulteriori). –
Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-g) (omissis);

h) prevedere che:

1)-16) (omissis);

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere
conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti,
abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle
funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della
magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) (omissis);

i) prevedere che:

1)-5) (omissis);

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano
frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è
valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima
parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere
conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti,
siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera
f), numero 4), ultima parte;

2.-9. (omissis).

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il
conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità
nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo
grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla
lettera h), numero 17), alla lettera i), numero 6) del comma 1, con l’osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità
non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di
servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all’art.
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che, gli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano
essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’art. 5 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie
vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite
di spesa di euro 9.750.000 per l’anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere
dall’anno 2006.

11.-48. (Omissis).».

– Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca: (Ordinamento giudiziario).

– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 1 della citata legge 25 luglio 2005,
n. 150:

«Art. 1 (Contenuto della delega). – 1.- 3. (Omissis).

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di
cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art.
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione.

5.- 6. (Omissis).».

Nota all’art. 1:

– Per il testo dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 17 e lettera i), numero
6, della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 vedi note alle premesse.

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511 (Guarentigie della magistratura.):

«Art. 5 (Collocamento a riposo per limiti di età). – Tutti i magistrati sono
collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione
relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Nota all’art. 3:

– Per il testo dell’art. 5 del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, vedi note all’art. 2.
 
Note all’art. 4:

– Si riporta il testo dei commi 57 e 57-bis dell’art. 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004):

«57. Il

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