PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE – DELIBERAZIONE AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 01/02/2006 n. 22


DELIBERAZIONE
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 1 febbraio 2006 n. 22


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006)

DISPOSIZIONI
APPLICATIVE DELLE NORME E DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
POLITICA E PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE NEI PERIODI NON
ELETTORALI. (Deliberazione n. 22/06/CSP)

L’AUTORITA’

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1° febbraio
2006;

Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313, ed, in particolare, l’art. 2, comma 1.

Vista la delibera n. 200/00/CSP recante disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
di informazione nei periodi non elettorali.

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione
del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e
televisive locali»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della
radiotelevisione»;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico,
costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo,
l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione,
nonchè l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che, l’attività
di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti
esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la
libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni
di parità di trattamento e imparzialità;

Considerato che l’Autorità è chiamata dall’art. 10, comma 1, del citato Testo
unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel
settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresi’, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che
l’Autorità debba rendere effettiva l’osservanza dei principi ivi stabiliti, nei
programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei
fornitori di contenuti in ambito nazionale;

Visto l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico
radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo
2003, secondo il quale, in particolare:

«1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di
approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza
dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del
contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano
nell’azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la
loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello
di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e
fondate, con il massimo della chiarezza….

2. La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è
frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del
servizio consista nella simbiosi con la politica, va quindi, normalmente
evitata, e deve, comunque, trovare motivazione nella particolare competenza e
responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso,
configurando una finestra informativa nell’ambito del programma di
intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente….»;

Considerato che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e
imparzialità devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi
emittente o fornitore di contenuti trasmesse;

Ritenuto di fare propria la citata raccomandazione della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
del-l’11 marzo 2003 e di estenderla alle emittenti radiotelevisive nazionali
private;

Considerato che, fatte salve le norme legislative e regolamentari applicabili in
periodo elettorale, l’informazione e l’approfondimento politico, in qualsiasi
trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità,
completezza, correttezza, pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle
presenze, che deve essere garantito durante il ciclo del programma; che,
soprattutto in periodo pre-elettorale, occorre garantire che, in caso di
alterazione delle presenze, il riequilibrio avvenga con sufficiente immediatezza
in un arco temporale ristretto, comunque prima dell’avvio della campagna
elettorale;

Considerato che nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di
esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di
argomenti per i quali è richiesta una loro particolare competenza e
responsabilità; che, in tal caso, si configura una finestra informativa
nell’ambito del programma di intrattenimento, nella quale devono essere
assicurati la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e
l’imparzialità dell’informazione.

Considerate l’opportunità e l’urgenza di adottare disposizioni applicative dei
principi di legge in materia di informazione radiotelevisiva diffusa dalle
emittenti radiofoniche e televisive nazionali private a integrazione e
modificazione di quelle adottate con la citata delibera n. 200/00/CSP;

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell’art.
32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dell’art. 7,
comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono i criteri
ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi di informazione e
approfondimento e le altre trasmissioni nei casi di cui all’art. 3, diffusi
dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, devono attenersi
nel periodo non elettorale per assicurare il rispetto dei principi di
pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione
previsti dalla legge.

Art. 2.

Trasmissioni di informazione e approfondimento

1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e
le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e
correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità,
pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.

2. Nei programmi di informazione e di approfondimento l’equilibrio delle
presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, dando, ove
possibile, preventiva notizia degli interventi programmati.

3. Nel periodo pre-elettorale l’equilibrio delle presenze deve essere osservato
con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità,
l’accesso a tutti i soggetti politici nonchè la parità di trattamento
nell’esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando
l’equilibrio tra i diversi schieramenti. In caso di alterazione di quest’ultimo,
il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della
stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e,
comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali.

4. Ai fini del presente provvedimento i soggetti politici sono individuati come
segue:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del
Parlamento nazionale;

b) le forze politiche che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due
rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate nel Parlamento europeo.

5. Ai fini del presente provvedimento il periodo pre-elettorale va dal
trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi
elettorali fino a quest’ultima.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono
tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma –
anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico –
cosi’ da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli
ascoltatori. Nel periodo pre-elettorale non sono consentiti interventi video o
audio in diretta, non preannunciati all’inizio della trasmissione. Resta salva
per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione
tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.

7. I criteri di cui al presente articolo devono essere rispettati all’interno di
ciascuna rete o testata giornalistica.
 
Art. 3.

Altre trasmissioni

1. Negli spazi di informazione e approfondimento politico, in qualsiasi
trasmissione collocati, si applicano le disposizioni del precedente art. 2.

2. Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti
politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i
quali è richiesta una loro particolare competenza e responsabilità. In tal
caso si configura uno spazio informativo nell’ambito del programma, per il quale
valgono le disposizioni del precedente art. 2.

3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando la libertà di
espressione, la comunicazione e la satira non devono assumere forme lesive della
dignità della persona.

Art. 4.

Adeguamento

1. Le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute al rispetto delle
disposizioni dettate dal presente provvedimento, attraverso l’immediato
adeguamento della propria programmazione ai principi dal medesimo stabiliti e
attraverso i conseguenti comportamenti.

2. L’Autorità verifica l’osservanza di quanto disposto dal presente
provvedimento anche attraverso il monitoraggio dei programmi.

3. Ove l’Autorità accerti l’inosservanza di quanto prescritto dal presente
provvedimento irroga ai soggetti responsabili, se necessario previa diffida, le
sanzioni amministrative previste dall’art. 1, commi 31 e 32 della legge 31
luglio 1997, n. 249, e adotta le misure ripristinatorie di cui all’art. 10,
commi 3 ed 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Il presente provvedimento entra in vigore nei confronti di ciascuna emittente
radiofonica e televisiva nazionale privata dalla data della notifica.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

https://www.litis.it

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