Dalla Cassazione una caduta di stile: Meno grave la violenza sessuale se la se la minore non è vergine – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 6329 del 17/02/2006
Sentenza choc della
Cassazione, quella n. 6329/06 del 17/02/06, con la quale la Corte pronunciandosi
sul ricorso presentato da Marco T., condannato in primo e in secondo grado
perchè nel 2001, per aver violentato la giovane figlia, di 14 anni, della sua
convivente, ha considerato meno grave lo stupro ai danni di una minore che ha
già avuto esperienze sessuali.
All’epoca,infatti, la
ragazzina aveva solo 14 anni e il patrigno 40; l’uomo, dopo averne abusato
viene condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione.
La corte d’Appello di
Cagliari il 25 novembre 2003 gli rifiuta lo sconto di pena, che lo stesso aveva
chiesto, sulla base delle “modalità innaturali del rapporto“, ritenuti
tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della
vittima“.
Il caso arrivato in
Cassazione, tuttavia, prende delle pieghe differenti, fino ad arrivare, appunto,
ad essere considerato, sulla base di due fattori, meno grave di quanto
prospettato in Corte d’Appello:
La Corte cosi’ si spiega:
"In questo contesto non
sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità
dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto che in realtà
furono scelte con avvedutezza dalla minore in quanto….idonee a evitare
rischi…….Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa
sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo
sviluppo sessuale della minore. L’affermazione è infatti del tutto apodittica
in quanto trascura di considerare …..che la ragazza già a partire dall’età
di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età…."
Il collegio che ha emesso
questo verdetto è stato presieduto da Umberto Papadia, il consigliere relatore
è stato Franco Mancini, gli altri togati sono Amedeo Postiglione, Mario gentile
e Giovanni Amoroso.
In pratica i giudici della
terza sezione penale ritengono di più modeste dimensioni l’impatto devastante
della violenza sessuale quando a subirla è un’adolescente non più vergine.
Si tratta di na sentenza
sconcertante che potrebbe, in contrasto con la legge attualmente vigente,
portare ad una diversa valutazione circa la possibilità di applicazione della
circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis comma 3 c.p.
Attualmente, infatti, ai
fini della configurabilità della diminuente del "fatto di minore gravità" non
puo’ farsi riferimento solo alla materialità del fatto, ma rilevano tutte le
modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa ed il danno cagionato
alla vittima dell’abuso soprattutto in considerazione dell’età della stessa.
La stessa Cassazione nel
corso degli anni ha più volte ribadito che il compimento di atti sessuali
diversi dalla congiunzione carnale puo’ anche avere connotazioni di maggiore
gravità, di modo che l’applicazione della circostanza attenuante speciale va
rapportata all’effettiva valenza criminale degli specifici comportamenti.
Non è possibile pertanto
delineare una categoria in cui ricondurre "i casi di minore gravità", essendo
la loro individuazione rimessa, discrezionalmente, al giudice il quale di volta
in volta dovrà far riferimento agli elementi considerati determinanti e con
obbligo di puntuale motivazione.
Se è vero che ai sensi
dell’art. 133 c.p., nell’esercizio di tale suo potere discrezionale, il giudice
deve tener conto della gravità del reato desunta dalla gravità del danno o del
pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, è pur vero che, volendo
riportare le parole della nota sessuologa Iole BardaroVerde, "non ci puo’
essere maggiore o minore gravità in uno stupro, perchè è sempre violenza, a
qualsiasi età".
“Anche per una donna
adulta – dice la sessuologa – che puo’ aver avuto cento rapporti consenzienti,
lo stupro rappresenta sempre una violenza, qualcosa di imposto con la forza. E
questo a maggior ragione per una ragazzina, la quale dopo una violenza
acquisisce l’idea che non ci si puo’ più fidare degli uomini“.
Una doppia offesa, perchè
in ogni caso l’esperienza sessuale non ha nulla a che vedere con la libertà e
la volontà di avere un rapporto sessuale con un uomo.
D’altra parte l’art. 609
quater del codice penale parla chiaro nel punire, con la reclusione da cinque a
dieci anni, chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto
non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia il genitore, anche
adottivo, o chiunque abbia anche solo una relazione di convivenza col minore
stesso.
Una decisione della
Casazione, dunque, che lascia riflettere, se si pensa che la maggior parte degli
abusi nei confronti dei minori avviene proprio nei contesti familiari.
Peraltro solo per
remissione di querela, in secondo grado, era caduta l’ulteriore accusa di
percosse.
Dunque il fatto di chi
violenta una minorenne, che ha "esperienza", cresciuta in un ambiente
socialmente degradato, della quale abusa essendo il convivente della madre puo’
essere considerato "fatto di minore gravità", potendo cosi’ ottenere il
riconoscimento della attenuante?
Una sentenza scandalo che
ha provocato un autentico terremoto, tanto da indurre i giudici della Cassazione
a far trapelare l’indicazione che la sentenza non troverà mai spazio nel
massimario e “sarà seppellita con ignominia dalla stessa Corte di cassazione
e, anzi, verrà citata come esempio negativo di come una sentenza non dovrebbe
essere mai scritta nè motivata“.
Per Stefania Prestigiacomo,
ministro delle Pari opportunità, è una sentenza “che lascia interdetti, in
un momento in cui il nostro Paese ha varato nuove normative su pedofilia e
mutilazioni genitali“, ribadendo la posizione “di estremo rigore nei
confronti di tutti gli atti che scalfiscono l’inviolabilità fisica della
persona, soprattutto se minore“.
Manuela Maccaroni,
presidente nazionale degli avvocati per i minori parla di una sentenza "moralmente
errata" perchè è assurdo pensare che se una ragazza ha già avuto dei
rapporti allora la violenza è meno grave, ponendo, cosi’, una serio dubbio: “non
sarà che solo perchè ha avuto dei rapporti la si considera una cattiva ragazza
e si traggono delle conclusioni?”.
Di sentenza pericolosa
parla il penalista Carlo Federico Grosso ex-vice-presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura che teme se ne possa fare un caso di
giurisprudenza:” pericolosa perchè enuncia come principio di diritto
generale un dato che non puo’ avere una portata ed una valenza appunto
generale….. E’ una sentenza insensata e viziata dalla presunzione e dalla
credenza dei giudici che la donna che ha rapporti sessuali è già di per se
poco seria“.
Non si puo’, quindi,
sorvolare su un dato incontrovertibile: la violenza.
“Lo stupro è un reato
orribile per chi lo compie (avverte Grosso) a prescindere dall’età e per
me va sempre sanzionato, non si puo’ esser tolleranti con chi abusa delle donne
e dei minori“.
Per la Cassazione,
tuttavia, tutto il contesto non elimina "la riprovevolezza della condotta
dell’imputato" che comunque si è avvalso dello stato di soggezione che
aveva nei suoi confronti la vittima e, al contrario di quanto si possa
immaginare, di quanto si è detto e riferito, non ha dato alcuno spazio
all’attenuante, ma ha, semplicemente, rinviato ad altra Corte d’Appello,
affinche "valuti se il diniego delle attenuante in parola possa essere deciso
con una motivazione diversa da quella testè censurata".
(Lorenzo Sica, Litis.it)
CASSAZIONE PENALE, Sezione
III, Sentenza n. 6329 del 17/02/2006
(Presidente
Papadia – estensore Mancini)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25
novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione
proposta da T. M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale
della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi
due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi
procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di
percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg 15
di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle
spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di
convivenza con la ragazza, XXX, vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il
contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni
dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa
originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la
ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che
doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perchè non aveva
avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e
meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente
negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresi’ che la
denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e
che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti
ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto
stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità .
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico
motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza
impugnata ha negato la minore gravità di cui all’articolo 609 quater
comma 3. Rappresenta infatti che si è¨ trattato di un unico rapporto,
pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto
completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin
dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
Motivi della decisione
L’unico motivo di ricorso
merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravitàƒ del fatto di cui all’articolo 609 quat



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